In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

f''') Legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 11)
Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l’anno 2021

1)
Pubblicato nel supplemento 2 al B.U. 14 gennaio 2021, n. 2.

Art. 1 (Modifiche della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, “Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante”)

(1) Dopo il comma 5/bis dell’articolo 11 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“5/ter La graduatoria di merito per l’accesso al corso-concorso per dirigenti scolastici presso le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua italiana, bandito dall’Intendenza scolastica italiana nel 2018, è valida fino all’entrata in vigore del presente comma.”

(2) Nel numero 2) della lettera c) del comma 1/bis dell’articolo 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, le parole: “o idonei” sono soppresse.

(3) Nel testo tedesco del punto 3.1 del numero 3) della lettera c) del comma 1/bis dell’articolo 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, le parole: “sind im Besitz des vorgeschriebenen Hochschulstudiums der betreffenden Wettbewerbsklasse oder Typologie der Stelle,” sono sostituite dalle parole: “und im Besitz des vorgeschriebenen Hochschulstudiums der betreffenden Wettbewerbsklasse oder Stellenart sind,”.

(4) Nel punto 3.1 del numero 3) della lettera c) del comma 1/bis dell’articolo 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, dopo la parola: “fascia” sono inserite le parole: “entro l’anno scolastico 2019/2020,”.

(5) Dopo il comma 2 dell’articolo 12/bis della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“3. Le graduatorie di istituto delle scuole in lingua italiana valide dall’anno scolastico 2020/2021 hanno validità biennale. A partire dall’anno scolastico 2022/2023 tali graduatorie avranno di nuovo validità triennale.”

(6) L’articolo 12/quater della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 12/quater (Conferimento dei posti ai partecipanti ai percorsi formativi abilitanti)

1. Nello scorrimento delle graduatorie d’istituto è riconosciuta ai partecipanti ai percorsi formativi abilitanti la precedenza nell’assegnazione di contratti di lavoro a tempo determinato. La Giunta provinciale stabilisce i dettagli e le modalità per l’attribuzione di questa precedenza.”

(7) L’articolo 12/sexies della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 12/sexies (Periodo di inserimento professionale)

1. Nel primo anno scolastico, il personale docente delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Provincia, in possesso di un valido titolo di studio e che stipula un contratto di lavoro a tempo determinato di almeno 7 ore su 22 ore settimanali o di almeno 6 ore su 18 ore settimanali, con decorrenza da settembre fino, prevedibilmente, ad almeno il 30 aprile, si trova nel periodo di inserimento professionale.

2. Nel periodo di inserimento professionale si trova anche il personale docente di cui al comma 1, con un contratto di lavoro a tempo determinato di almeno 7 ore su 22 ore settimanali o di almeno 6 ore su 18 ore settimanali, che contestualmente frequenta un percorso formativo abilitante o specializzante ai sensi dell’articolo 12/bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche.

3. Nel periodo di inserimento professionale il personale docente di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a partecipare alle attività formative offerte per rispondere alle rispettive esigenze specifiche.

4. Le attività formative svolte durante il periodo di inserimento professionale sono riconosciute ai fini dell’anno di formazione previsto dall’articolo 440 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

5. Il periodo di inserimento professionale costituisce, per il personale di cui ai commi 1 e 2, il periodo di prova. In caso di valutazione negativa, il periodo di prova può essere ripetuto, ove possibile, in un’altra scuola. Il mancato superamento anche del secondo periodo di prova comporta l’esclusione da tutte le graduatorie provinciali e d’istituto.

6. I criteri concernenti lo svolgimento del periodo di inserimento professionale, il riconoscimento delle attività formative specifiche nonché lo svolgimento del periodo di prova sono disciplinati dalla Giunta provinciale.”

Art. 2 (Modifica della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, “Responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale della Provincia e degli Enti provinciali”)

(1) Nel primo periodo del comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, e successive modifiche, le parole: “nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione” sono sostituite dalle seguenti parole: “nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione”.

(2) Dopo il primo periodo del comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente periodo: “Sono rimborsate anche le spese sostenute per la difesa nelle fasi preliminari dei suddetti procedimenti.”

(3) I rimborsi di cui al presente articolo spettano anche per le spese legali e peritali relative a procedimenti penali, civili o di responsabilità amministrativa, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

(4) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 50.000,00 euro per l’anno 2021, in 50.000,00 euro per l’anno 2022 e in 50.000,00 euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2021-2023. Per gli esercizi successivi si provvede con la legge di bilancio.

Art. 3 (Modifiche della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, “Disciplina del procedimento amministrativo”)

(1) Alla fine del comma 1 dell’articolo 1/quater della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “I tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese vengono misurati e monitorati periodicamente e sono pubblicati sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente.”

(2) Nel comma 2 dell’articolo 1/quater della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, le parole: “Con cadenza biennale” sono sostituite dalle parole: “Nel quarto anno della rispettiva legislatura”.

(3) Dopo il comma 1 dell’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“1/bis. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per particolari situazioni familiari e sociali, definiti dalla Giunta provinciale.”

(4) Dopo il comma 9 dell’articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“10. Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di vantaggi economici comunque denominati, da parte della pubblica amministrazione, o il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice antimafia.”

(5) Il comma 1 dell’articolo 11/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione sospende i termini per concludere il procedimento, che ricominciano a decorrere dalla scadenza del termine menzionato di 30 giorni ovvero, anteriormente a tale scadenza, dalla data di presentazione delle osservazioni. Entro lo stesso termine di 30 giorni gli istanti possono richiedere un’audizione. Anche in tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e ricomincia a decorrere dalla data dell’audizione. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale, indicando, in caso di diniego, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni o dell’audizione. Tra i motivi che ostano all’accoglimento della domanda non si possono addurre inadempienze o ritardi attribuibili all’amministrazione. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell’esercitare nuovamente il suo potere l’amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato.”

(6) Nel comma 1 dell’articolo 12/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, le parole: “i direttori delle strutture organizzative competenti per l’adozione del provvedimento finale” sono sostituite dalle parole: “i direttori delle strutture organizzative competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale”.

(7) Nel primo periodo del comma 2 dell’articolo 12/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, prima delle parole: “al diretto superiore” sono inserite le parole: “dai soggetti di cui al comma 1” e il secondo periodo dello stesso comma è soppresso.

(8) Dopo il comma 2 dell’articolo 12/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“3. Ai dipendenti che partecipano al procedimento amministrativo con funzioni preparatorie, istruttorie o esecutorie si applicano le disposizioni del codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano, approvato dalla Giunta provinciale.”

(9) Nella lettera c) del comma 3 dell’articolo 14 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, dopo le parole: “altra struttura organizzativa,” sono inserite le parole: “unitamente agli indirizzi di posta elettronica certificata e ordinaria pubblicati nell’“Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi,””.

(10) Nella lettera d) del comma 3 dell’articolo 14 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, le parole: “in cui si può prendere visione degli atti” sono sostituite dalle parole: “in cui si può prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lettera d/bis”.

(11) Dopo la lettera d) del comma 3 dell’articolo 14 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è inserita la seguente lettera:

“d/bis) le modalità telematiche con le quali è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge, nel rispetto della normativa vigente in materia di amministrazione digitale;”.

(12) Il comma 2 dell’articolo 19 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ai sensi del comma 3, l’amministrazione richiedente procede indipendentemente dall’acquisizione del parere.”

(13) Nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 30 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, dopo le parole: “del coniuge” sono inserite le parole: “o di conviventi,”.

(14) Nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 30 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, dopo le parole: “rispettivi coniugi” sono inserite le parole: “, conviventi”.

(15) Il comma 2 dell’articolo 30 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito:

“2. In ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza, il componente dell'organo collegiale richiede l'autorizzazione ad astenersi dalla deliberazione. Sull’astensione decide il presidente dell’organo collegiale.”

Art. 4 (Modifica della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, “Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordi”)

(1) L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 14 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, è così sostituito: “Le funzioni di segreteria sono esercitate da personale amministrativo dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige”.

Art. 5 (Modifiche della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”)

(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 25 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“2/bis. L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere all’entrata in vigore del presente comma inerenti gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo, che interessano gli ospedali, con stanziamenti nell’ambito della missione “Tutela della salute”, fatte salve le opere in fase di esecuzione di lavori e il relativo completamento delle forniture.”

(2) L’articolo 49 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 49 (Governo e gestione della formazione continua in sanità)

1. Il sistema di formazione continua in sanità prevede l’istituzione della Commissione provinciale per la formazione continua. Tale Commissione è un organismo tecnico scientifico con il compito di accreditamento delle strutture di formazione continua (provider). È composta da un massimo di cinque esperti nell’ambito della formazione ed è presieduta da un rappresentante della Ripartizione provinciale Salute.

2. La composizione e il funzionamento dell’organismo di cui al comma 1 nonché le modalità di consultazione degli ordini professionali sono disciplinati con regolamento di esecuzione, in osservanza dei principi stabiliti dalla normativa statale.”

(3) Dopo l’articolo 51/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 51/ter (Reclutamento di personale da parte dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige)

1. Ai fini del reclutamento di personale, l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige può incaricare aziende di reclutamento italiane nonché di altri Stati membri dell'Unione europea.”

(4) Il comma 1/bis dell’articolo 81 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“1/bis L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige rimborsa ai propri assistiti e ai loro accompagnatori, secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale, le spese di vitto, alloggio e viaggio correlate agli interventi di trapianto di organi effettuati al di fuori del territorio della provincia di Bolzano. Tali spese vengono rimborsate anche ai pazienti paraplegici e tetraplegici che devono sottoporsi a terapie riabilitative al di fuori del territorio della provincia di Bolzano, nonché ai loro accompagnatori. L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige rimborsa inoltre, secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale, le spese funerarie sostenute per i donatori di organi il cui espianto è stato effettuato presso una struttura ospedaliera provinciale.”

Art. 6 (Modifiche della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, “Disciplina dell’agriturismo”)

(1) Dopo il comma 5 dell’articolo 16 della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“6. Il periodo di adeguamento di cui al comma 5 si applica anche per il rilevamento di un’impresa agricola.”

Art. 7 (Modifiche della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, “Assistenza farmaceutica”)

(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 1/bis e 1/ter:

“1/bis Con la pianta organica delle farmacie la Giunta provinciale prende atto delle zone individuate dai comuni per la collocazione delle farmacie.

1/ter La pianta organica delle farmacie è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e riporta:

  1. la consistenza numerica della popolazione residente e il numero delle farmacie da prevedere nei comuni in base alla normativa vigente in materia;
  2. la delimitazione della zona di ogni singola farmacia;
  3. il numero di farmacie effettivamente esistenti nei comuni.”

(2) Il comma 2 dell’articolo 9 della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, è così sostituito:

“2. Le ispezioni previste dalle disposizioni vigenti in questo settore sono effettuate dai dipendenti di cui al comma 1, assistiti da un farmacista ospedaliero o da una farmacista ospedaliera dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. Se necessario, essi possono avvalersi di altri esperti del settore.”

(3) Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, è aggiunto il seguente comma:

“3. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 2 il personale addetto ricopre la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 57 del codice di procedura penale e gode dell’autonomia tecnico-funzionale necessaria a garantire l’indipendenza nello svolgimento delle attività di vigilanza.”

(4) Il comma 2 dell’articolo 9/bis della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Le ispezioni previste dalle disposizioni vigenti in questo settore sono effettuate dai dipendenti di cui all’articolo 9, comma 1, assistiti da un farmacista ospedaliero o una farmacista ospedaliera dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. Se necessario, essi possono avvalersi di altri esperti del settore.”

(5) Dopo il comma 2 dell’articolo 9/bis della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“3. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 2 il personale addetto ricopre la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 57 del codice di procedura penale e gode dell’autonomia tecnico-funzionale necessaria a garantire l’indipendenza nello svolgimento delle attività di vigilanza.”

(6) Dopo il comma 2 dell’articolo 14 della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 3 e 4:

“3. Nel rispetto di quanto stabilito dalle autorità statali competenti, la Ripartizione provinciale Salute determina nel dettaglio le modalità e le condizioni per l’utilizzo e la distribuzione dei farmaci erogati a carico del Servizio sanitario pubblico.

4. Gli atti riguardanti l’assistenza farmaceutica rivolti alla generalità dei cittadini o a determinate categorie di soggetti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.”

(7) Nella legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, e successive modifiche, le parole: “Ripartizione provinciale Sanità” sono sostituite dalle parole: “Ripartizione provinciale Salute”.

Art. 8 (Modifica della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, “Struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale”)

(1) Nel comma 7 dell’articolo 13 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, le parole: “, che ha svolto una qualificata attività di direzione in strutture ospedaliere pubbliche o private per almeno cinque anni ed è” sono sostituite dalle parole: “e un’anzianità di servizio di sette anni in strutture sanitarie pubbliche o private, di cui cinque in una disciplina,”.

Art. 9 (Modifiche della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (Legge finanziaria 2012)”)

(1) La rubrica dell’articolo 4 della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, è così sostituita: “Lotta alla dipendenza dal gioco in ambito sociale”.

(2) Il comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, è così sostituito:

“1. Alla struttura organizzativa provinciale competente in materia di politiche sociali viene assegnata, a decorrere dall’esercizio finanziario 2021, una quota pari allo 0,3 per cento delle somme annualmente riversate alla Provincia quale compartecipazione al prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche. Tale quota è destinata alla prevenzione e alla riabilitazione della dipendenza da gioco d’azzardo.”

Art. 10 (Ricerche, studi e manifestazioni in materia di infrastrutture)

(1) La Ripartizione provinciale competente per le infrastrutture adotta i necessari provvedimenti per la progettazione, l’elaborazione, la realizzazione e l’affidamento di ricerche e studi nonché per l'organizzazione e la partecipazione ad eventi, convegni, congressi e manifestazioni pubbliche attinenti alle materie che rientrano nella propria competenza e a materie affini. La Ripartizione provinciale competente per le infrastrutture è autorizzata a sostenere le relative spese dirette e indirette, ivi incluse le spese di viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti.

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 20.000,00 euro per l’anno 2021, in 20.000,00 euro per l’anno 2022 e in 20.000,00 euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2021-2023. Per gli esercizi successivi si provvede con la legge di bilancio.

Art. 11 (Modifica della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, “Disposizioni sulle acque”)

(1) Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 55 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituito: “L'importo annuo è determinato dalla Giunta provinciale, sentito il Consiglio dei Comuni.”

Art. 12 (Modifica della legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26, “Agenzia provinciale per l’ambiente”)

(1) La lettera m) del comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26, è abrogata.

Art. 13 (Modifica della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20, “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”)

(1) Il comma 3 dell’articolo 19 della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. I comuni che non hanno ancora adottato il P.C.C.A. lo dovranno elaborare in concomitanza con il piano comunale per il territorio e il paesaggio (PCTP). Nel frattempo, si applica la classificazione acustica di cui alla tabella 1 dell’allegato A, che individua la classe acustica per ciascuna destinazione urbanistica.”

Art. 14 (Modifiche della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, “Disposizioni in materia di risparmio energetico, energie rinnovabili e tutela del clima”)

(1) Dopo l’articolo 2 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 2/bis e 2/ter:

“Art. 2/bis (Misurazione e contabilizzazione dei consumi energetici per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda in recepimento della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE)

1. Nei condomini, negli edifici polifunzionali e comunque negli edifici con più di un utente finale, riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o teleraffreddamento, è obbligatoria l'installazione, a cura del proprietario, di sistemi di termoregolazione e di sotto-contatori. Viene misurato l'effettivo consumo di calore, di raffreddamento e di acqua calda per ciascuna unità immobiliare.

2. Nel caso di edifici esistenti in cui l’installazione di sotto-contatori di cui al comma 1 non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi rispetto ai risparmi energetici potenziali, per la misurazione dei consumi relativi al riscaldamento si ricorre, a cura dei proprietari, all'installazione di sistemi di contabilizzazione indiretta del calore in corrispondenza di ogni corpo scaldante presente all'interno delle singole unità immobiliari, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi.

3. I sotto-contatori e i sistemi di contabilizzazione indiretta del calore di cui ai commi 1 e 2 di nuova installazione devono essere leggibili da remoto. Entro il 1° gennaio 2027, tutti i sotto-contatori e i sistemi di contabilizzazione indiretta del calore di cui ai commi 1 e 2 devono essere dotati di dispositivi che ne permettono la lettura da remoto, ferme restando le condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi.

4. Negli edifici di cui ai commi 1 e 2, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per riscaldamento e raffreddamento delle singole unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l'uso di acqua calda, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 50 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. Le disposizioni di cui al presente comma sono facoltative negli edifici ove, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, si sia già provveduto all'installazione dei dispositivi di cui ai commi 1 e 2 nonché alla suddivisione delle relative spese.

5. La Giunta provinciale fissa i criteri per la misurazione e contabilizzazione dei consumi energetici per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda.

Art. 2/ter (Diffida e sanzioni)

1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 2/bis, l’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima procede alla diffida, fissando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze riscontrate.

2. L’inottemperanza alla diffida di cui al comma 1 comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

  1. il proprietario dell'unità immobiliare che non provvede a installare un sotto-contatore di cui all’articolo 2/bis, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 750 euro per ciascuna unità immobiliare;
  2. il proprietario dell'unità immobiliare che non provvede ad installare sistemi di contabilizzazione indiretta del calore di cui all’articolo 2/bis, comma 2, in corrispondenza di ogni corpo scaldante presente all'interno dell'unità immobiliare è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 750 euro per ciascuna unità immobiliare;
  3. i proprietari degli edifici di cui all’articolo 2/bis che non ripartiscono le spese in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 2/bis, comma 4, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 600 euro per ciascuna unità immobiliare.”

Art. 15 (Modifiche della legge provinciale 25 febbraio 2008, n.1, “Ordinamento dell’artigianato”)

(1) La lettera e) del comma 1 dell’articolo 28 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n.1, e successive modifiche, è così sostituita:

“e) tecnico/tecnica di termosanitari e di ventilazione;”.

(2) La lettera b) del comma 1/bis dell’articolo 32 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è così sostituita:

“b) almeno un anno di esperienza professionale nel campo dell’estetica, della cosmesi o dell’onicotecnica come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare. Le conoscenze e abilità acquisite nell’arco di questo periodo sono verificate con un esame di idoneità. Le modalità di svolgimento dell’esame e la composizione della commissione esaminatrice sono stabilite con decreto del direttore/della direttrice della ripartizione competente in materia.”

(3) Il comma 1/bis dell’articolo 38 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“1/bis Per l’esercizio dell’attività di cui all’articolo 37, comma 1, lettera f), è necessaria, quale ulteriore requisito professionale, un’esperienza professionale di almeno 12 mesi come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare. Le conoscenze e abilità acquisite nell’arco di questo periodo sono verificate con un esame di idoneità. Le modalità di svolgimento dell’esame e la composizione della commissione esaminatrice sono stabilite con decreto del direttore/della direttrice della ripartizione competente in materia.”

(4) Dopo il comma 2/bis dell’articolo 42 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“2/ter. L’esperienza professionale di cui al titolo II è intesa come esperienza lavorativa svolta a tempo pieno.”

(5) Dopo il comma 19 dell’articolo 45 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 20 e 21:

“20. Le imprese che al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione sono iscritte nel Registro delle imprese come imprese svolgenti l'attività di “installatore di impianti termosanitari/installatrice di impianti termosanitari” vengono iscritte d'ufficio con l'attività di “tecnico/tecnica di termosanitari e di ventilazione”.

21. Le persone che al momento dell’entrata in vigore della presente disposizione svolgono la professione di “risanatore/risanatrice di camini” e sono iscritte con la corrispondente denominazione nel Registro delle imprese, mantengono l’iscrizione con tale denominazione. Alla compilazione della dichiarazione di conformità dovrà provvedere un’impresa abilitata per tutti gli impianti di cui alla lettera c) del comma 1 dell’Art. 27 .”

(6)  Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1:)

  1. l’articolo 25, comma 1/bis, e successive modifiche;
  2. l’articolo 28, comma 1, lettera l), e successive modifiche;
  3. l’articolo 29, comma 1/bis), e successive modifiche;
  4. l’articolo 32, comma 1/bis), lettera a), e successive modifiche;
  5. l’articolo 45, comma 17, e successive modifiche.

Art. 16 (Modifiche della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, “Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e altre disposizioni”)

(1) Nel comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, le parole: “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle parole: “30 giugno 2021”.

(2) Il comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, è così sostituito:

“1. Dopo l’articolo 7 della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1, è inserito il seguente articolo:

“Art. 7/bis (Misure straordinarie)

1. Al fine di superare la crisi economica dovuta allo stato di emergenza epidemiologica causata dal virus SARS-CoV-2, le agevolazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera f), possono essere concesse anche in deroga ai limiti temporali previsti nella stessa lettera.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, o come aiuto de minimis ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.”

(3) Nell’articolo 14 della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, la cifra: “150.000” è sostituita dalla cifra: “75.000”.

(4) Nell’articolo 16 della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, la cifra: “2.000.000” è sostituita dalla cifra: “1.000.000” e la parola: “dodici” è sostituita dalla parola: “quindici”.

(5) Nell’articolo 23 della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, le parole: “articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 22” sono sostituite dalle parole: “articoli 14, 15, 16, 18 e 19” e le parole: “15 aprile 2022” sono sostituite dalle parole: “31 dicembre 2021”.

(6) Dopo il comma 5 dell’articolo 28 della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, è inserito il seguente comma:

“5/bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche ai periodi di sospensione dovuti all’emergenza COVID-19, iniziati successivamente all’entrata in vigore della presente legge.”

(7) Gli articoli 13, 17 e 22 della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, sono abrogati.

(8) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 1.650.000,00 euro per l’anno 2021, in 0,00 euro per l’anno 2022 e in 0,00 euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 17 (Modifica della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, “Mobilità pubblica”)

(1) Dopo il comma 4 dell’articolo 50 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è inserito il seguente comma:

“4/bis Qualora l’atto di cui al comma 4 costituisca violazione delle vigenti disposizioni provinciali per fronteggiare emergenze epidemiologiche, l’utente trasgressore è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 27,50 euro a 275,00 euro. La sanzione amministrativa viene irrogata dal personale incaricato del controllo.”

Art. 18 (Modifiche della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, “Ordinamento del personale della Provincia”)

(1) Dopo la lettera k) del comma 3 dell’articolo 9 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

“l) le limitazioni e i divieti di accesso all’impiego provinciale, tra cui anche quelli per motivi disciplinari, per valutazione negativa del periodo di prova, per presentazione di documenti falsi, per condanne penali, per mancata accettazione o recesso da incarichi, per mancata partecipazione o mancato superamento di procedure concorsuali; le limitazioni e i divieti possono essere anche pluriennali o permanenti.”

(2) Dopo il comma 3 dell’articolo 9 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“3/bis Le prove orali, scritte e pratiche dei concorsi pubblici per l’assunzione di personale possono svolgersi anche a distanza mediante opportune soluzioni tecniche.”

Art. 19 (Modifiche della legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, “Disposizioni collegate all’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022”)

(1) Il comma 4 dell’articolo 4 della legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, è così sostituito:

“4. L’esenzione di cui al comma 1 rispettivamente la riduzione del 50 per cento di cui al comma 3 spetta per il periodo dell’anno 2020 in cui i fabbricati rientrano in una delle fattispecie definite ai commi 1 e 2, indipendentemente dal fatto che l’immobile sia destinato all’esercizio dell’attività di cui alla licenza solo per alcuni mesi dell’anno.”

(2) Dopo il comma 5 dell’articolo 4 della legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, è inserito il seguente comma:

“5/bis Qualora i soggetti di cui ai commi 2 e 8 non avessero presentato l’autocertificazione entro i termini stabiliti supponendo di non rientrare tra i criteri stabiliti dai commi 3 e 9 del presente articolo riguardo il calo del volume di affari complessivo nell’anno 2020, possono presentare l’autocertificazione entro il 31 gennaio 2021 data la classificazione dell’Alto Adige quale zona rossa o arancione e le conseguenti restrizioni ai sensi dell’ordinanza del Ministro della Salute del 10 novembre 2020.”

(3) I commi 3 e 4 dell’articolo 19 della legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, sono così sostituiti:

“3. Dopo il comma 5 dell’articolo 13 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

‘6. In caso di sospensione totale o parziale dei servizi di trasporto scolastico e dei servizi di trasporto e di accompagnamento di alunne e alunni con disabilità in tutto l’Alto Adige, dovuta allo stato di emergenza epidemiologica da virus SARS-CoV-2 negli anni 2020 e 2021, e nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, la Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a concedere vantaggi economici ai gestori che svolgono tali servizi per suo conto, al fine di mitigare il danno economico derivante dalla sospensione del servizio. La misura e le modalità procedurali per la concessione dei vantaggi economici sono stabilite con specifici criteri ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.’

4 Dopo il comma 2 dell’articolo 17 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

‘3. Nel caso in cui, negli anni 2020 e 2021, non sia possibile prestare, interamente o in parte, il servizio di gestione dei convitti in Alto Adige a causa dello stato di emergenza epidemiologica da virus SARS-CoV-2, e nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, la Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a concedere vantaggi economici ai gestori che svolgono tali servizi per suo conto, al fine di mitigare il danno economico derivante dalla riduzione del servizio. La misura e le modalità procedurali per la concessione dei vantaggi economici sono stabilite con specifici criteri ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.’”

(4) Al comma 4 dell’articolo 22 della legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, le parole: “alla data di entrata in vigore del presente articolo” sono soppresse.

(5) Alla fine del comma 5 dell’articolo 22 della legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, è aggiunto il seguente periodo: “Nei casi in cui situazioni eccezionali emergenziali rendano necessaria la disdetta di eventi turisticamente rilevanti che sono di interesse provinciale, la Giunta provinciale può concedere agli organizzatori ulteriori sussidi e indennizzi per coprire le spese da essi sostenute.”

(6) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 3.687.500,00 euro per l’anno 2021, in 0,00 euro per l’anno 2022 e in 0,00 euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 20 (Strumenti finanziari per il sostegno dell’economia)

(1) Al fine di promuovere lo sviluppo economico della provincia di Bolzano e di sostenere nuove iniziative a supporto del territorio provinciale, la Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere quote di fondi di investimento e, in generale, gli strumenti finanziari di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, istituiti o comunque gestiti da organismi in house della Provincia abilitati alla gestione del risparmio, secondo quanto previsto dalla specifica normativa di settore.

(1-bis) Al fine di assicurare lo sviluppo sinergico dell’intero sistema territoriale integrato della provincia di Bolzano, i Comuni sono autorizzati a partecipare alle iniziative di cui al comma 1 tramite la sottoscrizione, in natura o denaro, di strumenti finanziari di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, istituiti o comunque gestiti da organismi in house della Provincia, abilitati alla gestione del risparmio. Alle sottoscrizioni effettuate dai Comuni sono assicurate le medesime condizioni praticate alla Provincia. 2)

(2)  In considerazione del ruolo strategico rivestito dalla società in house “Euregio Plus SGR Spa” nell’attuazione delle finalità di cui al comma 1, la Giunta provinciale è autorizzata ad aumentare la partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano nella predetta società in misura sufficiente ad assumere la posizione di controllo prevista dall’Art. 2359, comma 1, numero 1, del codice civile.

(3)  Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 10.600.000,00 per l’anno 2021, in euro 0,00 per l’anno 2022 e in euro 0,00 per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte capitale nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2021-2023.)

2)
L’art. 20, comma 1-bis, è stato inserito dall’art. 19, comma 1, della L.P. 4 agosto 2023, n. 18.

Art. 21 (Modifica della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, “Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano”)

(1) L’articolo 15 e il comma 3 dell’articolo 16 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, sono abrogati.”

(2) Dopo il comma 1 dell’articolo 25 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, è aggiunto il seguente comma:

“2. La Giunta provinciale, previa approvazione di un programma annuale di amministrazione del patrimonio, delega l’assessore provinciale competente a disporre l’acquisizione, l’alienazione o la cessione gratuita di immobili, nonché la costituzione o l’estinzione di diritti reali, qualora il loro valore non superi l’importo di 260.000,00 euro. I relativi contratti, con valore fino alla predetta soglia, sono stipulati dal direttore della Ripartizione provinciale Amministrazione del patrimonio.”

Art. 22 (Modifica della legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11, “Disciplina degli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio provinciale”)

(1) Nel primo periodo del comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11, sono soppresse le parole: “o comunque per 15 anni”.

(2) All’articolo 10, comma 2, della legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11, l’ultimo periodo è così sostituito: “L'importo massimo dei contributi previdenziali e assistenziali rimborsabili è calcolato in conformità alle norme che disciplinano il calcolo dei contributi a carico del datore di lavoro per il personale del Consiglio provinciale.”

(3) Nel primo periodo del comma 4 dell’articolo 13 della legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11, dopo le parole: “pubbliche amministrazioni” sono inserite le parole: “, nel rispetto della disciplina vigente in materia di accesso agli atti, ”.

Art. 23 (Disposizione finanziaria)

(1) Salvo quanto previsto agli articoli 2, 10, 16, 19 e 20, all’attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

(2) La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 24 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

 

indice
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionA Partecipazioni provinciali
ActionActionB Tributi provinciali
ActionActionC Finanze locali
ActionActionD Bilancio provinciale
ActionActionb) Legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7
ActionActionc) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 15
ActionActiond) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 16
ActionActione) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 4
ActionActionf) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 5
ActionActiong) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 14
ActionActionh) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 15
ActionActioni) Legge provinciale 19 settembre 2008, n. 6
ActionActionj) Legge provinciale 9 ottobre 2008, n. 8
ActionActionk) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 1
ActionActionl) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 2
ActionActionm) Legge provinciale 16 ottobre 2009 , n. 7
ActionActionn) Legge provinciale22 dicembre 2009 , n. 11
ActionActiono) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 12
ActionActionp) Legge provinciale 13 ottobre 2010 , n. 12
ActionActionq) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 15
ActionActionr) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 16
ActionActions) Legge provinciale 15 novembre 2011, n. 13
ActionActiont) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15
ActionActionu) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 16
ActionActionv) Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 18
ActionActionv) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22
ActionActionx) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 23
ActionActiony) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 12
ActionActionz) Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 1
ActionActiona') Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 2
ActionActionb') Legge provinciale 23 settembre 2014, n. 6
ActionActionc') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11
ActionActiond') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 12
ActionActione') Decreto del Presidente della Provincia 21 maggio 2015, n. 13
ActionActionf') Legge provinciale 24 settembre 2015, n. 10
ActionActiong') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 11
ActionActionh') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 12
ActionActioni') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 18
ActionActionj') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19
ActionActionk') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20
ActionActionl') Legge provinciale 12 febbraio 2016, n. 2
ActionActionm') Legge provinciale 15 aprile 2016, n. 6
ActionActionn') Legge provinciale 20 giugno 2016, n. 13
ActionActiono') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 16
ActionActionp') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 17
ActionActionq') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 18
ActionActionr') Legge provinciale 13 ottobre 2016, n. 20
ActionActions') Legge provinciale 2 dicembre 2016, n. 23
ActionActiont') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 27
ActionActionu') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 28
ActionActionv') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 29
ActionActionw') Legge provinciale 16 giugno 2017, n. 7
ActionActionx') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 10
ActionActiony') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 11
ActionActionz') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 12
ActionActiona'') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 13
ActionActionb'') Legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 16
ActionActionc'') Legge provinciale 16 novembre 2017, n. 20
ActionActiond'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 22
ActionActione'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 23
ActionActionf'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 24
ActionActiong'') Legge provinciale 15 marzo 2018, n. 3
ActionActionh'') Legge provinciale 15 maggio 2018, n. 7
ActionActioni'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 14
ActionActionj'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 15
ActionActionk'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 16
ActionActionl'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 17
ActionActionm'') Legge provinciale 18 settembre 2018, n. 19
ActionActionn'') Legge provinciale 21 settembre 2018, n. 20
ActionActiono'') Legge provinciale 21 settembre 2018, n. 21
ActionActionp'') Legge provinciale 29 aprile 2019, n. 2
ActionActionq'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 4
ActionActionr'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 5
ActionActions'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 6
ActionActiont'') Legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 9
ActionActionu'') Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 15
ActionActionv'') Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 16
ActionActionw'') Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1
ActionActionx'') Legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3
ActionActiony'') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 6
ActionActionz'') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 7
ActionActiona''') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 8
ActionActionb''') Legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9
ActionActionc''') Legge provinciale 13 ottobre 2020, n. 12
ActionActiond''') Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 17
ActionActione''') Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 16
ActionActionf''') Legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1
ActionActionArt. 1 (Modifiche della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, “Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante”)
ActionActionArt. 2 (Modifica della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, “Responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale della Provincia e degli Enti provinciali”)
ActionActionArt. 3 (Modifiche della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, “Disciplina del procedimento amministrativo”)
ActionActionArt. 4 (Modifica della , “Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordi”)
ActionActionArt. 5 (Modifiche della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”)
ActionActionArt. 6 (Modifiche della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, “Disciplina dell’agriturismo”)
ActionActionArt. 7 (Modifiche della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, “Assistenza farmaceutica”)
ActionActionArt. 8 (Modifica della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, “Struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale”)
ActionActionArt. 9 (Modifiche della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (Legge finanziaria 2012)”)
ActionActionArt. 10 (Ricerche, studi e manifestazioni in materia di infrastrutture)
ActionActionArt. 11 (Modifica della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, “Disposizioni sulle acque”)
ActionActionArt. 12 (Modifica della legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26, “Agenzia provinciale per l’ambiente”)
ActionActionArt. 13 (Modifica della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20, “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”)
ActionActionArt. 14 (Modifiche della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, “Disposizioni in materia di risparmio energetico, energie rinnovabili e tutela del clima”)
ActionActionArt. 15 (Modifiche della legge provinciale 25 febbraio 2008, n.1, “Ordinamento dell’artigianato”)
ActionActionArt. 16 (Modifiche della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, “Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e altre disposizioni”)
ActionActionArt. 17 (Modifica della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, “Mobilità pubblica”)
ActionActionArt. 18 (Modifiche della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, “Ordinamento del personale della Provincia”)
ActionActionArt. 19 (Modifiche della legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, “Disposizioni collegate all’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022”)
ActionActionArt. 20 (Strumenti finanziari per il sostegno dell’economia)
ActionActionArt. 21 (Modifica della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, “Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano”)
ActionActionArt. 22 (Modifica della legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11, “Disciplina degli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio provinciale”)
ActionActionArt. 23 (Disposizione finanziaria)
ActionActionArt. 24 (Entrata in vigore)
ActionActiong''') Legge provinciale 17 marzo 2021, n. 3
ActionActionh''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 6
ActionActioni''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 7
ActionActionj''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 8
ActionActionk''') Legge provinciale 19 agosto 2021, n. 9
ActionActionl''') Legge provinciale 12 ottobre 2021, n. 11
ActionActionm''') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 15
ActionActionn''') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 16
ActionActiono''') Legge provinciale 10 gennaio 2022, n. 1
ActionActionp''') Legge provinciale 14 marzo 2022, n. 2
ActionActionq''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 7
ActionActionr''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 8
ActionActions''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 9
ActionActiont''') Legge provinciale 18 ottobre 2022, n. 13
ActionActionu''') Legge provinciale 23 dicembre 2022, n. 16
ActionActionv''') Legge provinciale 23 dicembre 2022, n. 17
ActionActionw''') Legge provinciale 9 gennaio 2023, n. 1
ActionActionx''') Legge provinciale 13 marzo 2023, n. 5
ActionActiony''') Legge provinciale 4 agosto 2023, n. 16
ActionActionz''') Legge provinciale 4 agosto 2023, n. 17
ActionActiona'''') Legge provinciale 4 agosto 2023, n. 18
ActionActionb'''') Legge provinciale 19 settembre 2023, n. 22
ActionActionc'''') Legge provinciale 19 settembre 2023, n. 23
ActionActiond'''') Legge provinciale 26 marzo 2024, n. 1
ActionActionE - Debito fuori bilancio
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico