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Delibera 25 maggio 2021, n. 452
Aiuto Covid 2021 – Misura di sostegno a favore di persone e nuclei familiari

ALLEGATO A

“Aiuto Covid 2021” – Misura di sostegno a favore di persone e nuclei familiari

Articolo 1
Ambito di applicazione

I presenti criteri disciplinano la concessione di misure di sostegno in attuazione di quanto previsto dall’articolo 11 (Misure straordinarie di sostegno in ambito sociale) della legge provinciale 17 marzo 2021, n. 3, recante “Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023 e altre disposizioni“, che autorizza la Provincia alla provvisoria gestione diretta di misure di assistenza economica sociale di cui all’articolo 7/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, o all’adozione di nuove misure di sostegno con finalità similari. Le misure di sostegno di cui ai presenti criteri sono equiparate alle prestazioni dell’assistenza economica sociale ai sensi dell’articolo 7/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.

Articolo 2
Oggetto della misura di sostegno

1. Oggetto della misura di sostegno è l’“Aiuto Covid 2021”, finalizzato all’integrazione del reddito di lavoratori, lavoratrici e loro nuclei familiari, penalizzati a livello economico dalle restrizioni imposte a causa della pandemia di Covid-19.

2. La misura di sostegno “Aiuto Covid 2021” consiste nelle seguenti prestazioni:

a) “Integrazione dell’aiuto immediato Covid-19” ai sensi dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche;

b) “Aiuto immediato Covid 2021”;

c) “Contributo Covid al canone di locazione e per le spese accessorie 2021”.

3. Le persone o i nuclei familiari ai quali il distretto sociale competente ha già concesso, nel periodo dal 10 dicembre 2020 al 30 aprile 2021, la prestazione “Aiuto immediato Covid-19”, hanno diritto esclusivamente alla prestazione di cui alla lettera a).

4. Le persone o i nuclei familiari che invece, nel periodo dal 10 dicembre 2020 al 30 aprile 2021, non hanno presentato domanda o ai quali il distretto sociale competente non ha concesso la prestazione “Aiuto immediato Covid-19”, hanno diritto esclusivamente alle prestazioni di cui alle lettere b) e c).

Articolo 3
Aventi diritto

1. Possono beneficiare dell’“Aiuto Covid 2021” di cui ai presenti criteri le persone o i nuclei familiari che percepiscono il proprio reddito da un’attività lavorativa e che, a causa dello stato di emergenza da Covid-19 e delle conseguenti misure restrittive, hanno subito una perdita di reddito o delle entrate derivanti da questa attività in misura tale che il loro reddito è sceso al di sotto dei limiti di cui all’articolo 7; inoltre la persona interessata o, nel caso di nuclei familiari, almeno uno/una dei suoi componenti deve soddisfare i seguenti requisiti:

a) in caso di persona che percepisce il proprio reddito da lavoro subordinato (lavoratore/lavoratrice dipendente): la persona ha subito, nel periodo dal 1° settembre 2020 fino alla data di presentazione della domanda, un’interruzione dell’attività lavorativa di almeno 30 giorni lavorativi, anche non consecutivi, in seguito alle restrizioni imposte a causa del Covid-19 da norme statali o provinciali, per uno dei seguenti motivi:

1) riduzione delle ore lavorative previste dal contratto di lavoro;

2) sospensione dell’attività lavorativa;

3) licenziamento oppure revoca della ripresa concordata dell’attività lavorativa;

oppure

b) in caso di persona che ricava il proprio reddito da un’attività lavorativa diversa da un lavoro dipendente (lavoratore autonomo o occasionale o agricoltore/lavoratrice autonoma o occasionale o agricoltrice e similari):

1) la persona ha subito, nel periodo dal 1° settembre 2020 fino alla data di presentazione della domanda, un’interruzione dell’attività lavorativa di almeno 30 giorni, anche non consecutivi, oppure

2) la persona non ha potuto esercitare la propria attività lavorativa in seguito alle restrizioni imposte a causa del Covid-19 da norme statali o provinciali.

2. In caso di nuclei familiari composti da più persone:

a) tutti i componenti minorenni e maggiorenni del nucleo familiare devono avere la stessa residenza anagrafica del/della richiedente, al fine di poter essere considerati nel calcolo della prestazione.

3. La domanda va presentata dal/dalla componente del nucleo familiare che soddisfa i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Non hanno diritto alla misura di sostegno “Aiuto Covid 2021” ovvero alle relative prestazioni le persone e i nuclei familiari richiedenti che non soddisfano i requisiti previsti dai presenti criteri, oppure che superano i limiti di reddito e patrimonio di cui all’articolo 7 per la concessione delle prestazioni “Aiuto immediato Covid 2021” e “Contributo Covid al canone di locazione e per le spese accessorie 2021” di cui all’articolo 2, comma 2.

Articolo 4
Aventi diritto all’“Integrazione dell’aiuto immediato Covid-19”

1. Per la concessione della prestazione di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), oltre ai requisiti di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, deve sussistere anche il seguente requisito:

a) nel periodo dal 1° dicembre 2020 al 30 aprile 2021 il distretto sociale competente ha concesso ed erogato al/alla richiedente o a uno/una dei componenti del nucleo familiare di cui all’articolo 3, comma 2, la prestazione “Aiuto immediato Covid-19“, ai sensi dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, per almeno tre mesi e in misura pari a uno dei seguenti importi mensili:

euro 500,00

euro 700,00

euro 900,00.

Nella domanda va indicato il distretto sociale che ha concesso la prestazione.

Articolo 5
Aventi diritto all’“Aiuto immediato Covid 2021” e al “Contributo Covid al canone di locazione e per le spese accessorie 2021”

1. Per la concessione delle prestazioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b) e c), oltre ai requisiti di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, devono sussistere i seguenti requisiti:

a) nel periodo dal 1° settembre 2020 fino alla data di presentazione della domanda, il/la richiedente deve avere la residenza anagrafica in Alto Adige e aver lavorato o lavorare in Alto Adige oppure essere un lavoratore transfrontaliero/una lavoratrice transfrontaliera e aver quindi lavorato o lavorare in Svizzera o in Austria;

b) la domanda di concessione delle prestazioni deve riportare inoltre quanto segue:

1) il reddito netto del/della richiedente ai sensi dell’articolo 6, commi 1, 2 e 3, dei presenti criteri, e di ogni altro componente maggiorenne del nucleo familiare di cui all’articolo 3, comma 2;

2) il patrimonio finanziario complessivo del/della richiedente ai sensi dell’articolo 6, comma 4, dei presenti criteri, e quello di ogni altro componente maggiorenne del nucleo familiare di cui all’articolo 3, comma 2;

c) nella domanda non vanno indicati il reddito netto e il patrimonio finanziario né dei componenti minorenni del nucleo familiare né dei componenti del nucleo familiare le cui entrate sono costituite per più del 50 per cento da pensioni di qualsiasi tipo, e neppure dei componenti che, nell’ultima dichiarazione dei redditi, risultano fiscalmente a carico di uno dei componenti del nucleo familiare di cui all’articolo 3, comma 3. Il reddito netto e il patrimonio della persona richiedente vanno indicati in ogni caso;

d) per la concessione della prestazione di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), nella domanda deve essere dichiarato quanto segue:

1) che almeno uno/una dei componenti maggiorenni del nucleo familiare di cui all’articolo 3, comma 2, è titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, recante “Disciplina delle locazioni di immobili urbani”, e successive modifiche, e della legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”, e successive modifiche, regolarmente registrato per l’unità immobiliare nella quale il nucleo familiare ha stabilito la propria residenza anagrafica;

2) che il locatore è una persona privata oppure un ente privato (ad esempio: cooperativa, società, associazione, istituzione religiosa). Tale dato è da riportare nella domanda, alla sezione “altro”.

2. In caso di alloggi in locazione dell’Istituto per l’edilizia sociale o del comune e in tutti gli altri casi (ad esempio: diritto di proprietà, di usufrutto o di abitazione), la persona o il nucleo familiare riceve per l’alloggio in cui ha la residenza anagrafica la prestazione “Contributo Covid al canone di locazione e per le spese accessorie 2021” esclusivamente per le spese accessorie. La prestazione di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), non spetta se l’alloggio è abitato oppure concesso o preso in locazione per motivi di studio.

3. Le prestazioni di cui ai presenti criteri non sono cumulabili con le seguenti prestazioni, se riferite in tutto o in parte al medesimo periodo, a prescindere dal fatto che siano state o vengano richieste o percepite dalla stessa persona richiedente oppure da un altro/un’altra componente del nucleo familiare:

a) “Reddito minimo di inserimento” di cui all’articolo 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche;

b) “Contributo al canone di locazione e per le spese accessorie” di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche;

c) “Reddito di emergenza” di cui all’articolo 82 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modifiche;

d) “Reddito di cittadinanza” di cui all’articolo 1 del decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modifiche;

e) limitatamente al/alla richiedente, direttamente o tramite partecipazione a una società o ad altro soggetto giuridico: sussidi Covid-19 a sostegno dell'economia della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui alla legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, o altri sussidi Covid provinciali previsti per altri settori per l’anno 2021, indipendentemente dal periodo di riferimento.

4. In caso di concessione o liquidazione in corso di una prestazione di cui al comma 3, lettere a) o b), questa, su richiesta del cittadino/della cittadina, può essere sospesa dal distretto sociale competente per i tre mesi in cui viene erogato l’”Aiuto Covid 2021”.

5. In deroga parziale al comma 3, i sussidi Covid-19 a sostegno dell'economia della Provincia di cui alla legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, o gli altri sussidi Covid provinciali di cui al comma 3, lettera e), sono cumulabili con le prestazioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b) e c), dei presenti criteri, se sono stati o vengono richiesti o percepiti da componenti del nucleo familiare diversi dal/dalla richiedente; in tal caso si applicano le disposizioni dell’articolo 8, comma 5.

Articolo 6
Reddito e patrimonio

1. Per il calcolo del reddito netto di una persona di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), si considera la media delle entrate nette dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, percepite dal/dalla richiedente e da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare, anche se riferite a periodi diversi:

a) il reddito netto derivante dall’attività lavorativa;

b) tutte le entrate derivanti da eventuali benefici economici di sostegno al reddito previsti da norme statali o provinciali in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) tutte le entrate derivanti dall’indennità di disoccupazione.

2. Ai fini del calcolo del reddito netto non si considerano i seguenti importi:

a) importi non derivanti da un’attività lavorativa, come per esempio l’“Assegno per minori Covid- 19”, l’assegno di cura o l’indennità di accompagnamento per invalidi civili, tutte le tipologie di assegni familiari provinciali o statali, gli alimenti versati a favore dei figli minori, le entrate assimilate al reddito da lavoro dipendente (es. pensioni, pensioni di invalidità, rendite INAIL, borse di studio).

3. Per il calcolo del reddito netto di una persona di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), si considerano le seguenti entrate, percepite nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo:

a) tutti gli importi percepiti derivanti da attività lavorativa, al netto dell’imposta sul valore aggiunto;

b) benefici economici di sostegno al reddito previsti da norme statali o provinciali in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

4. Per il calcolo del patrimonio finanziario complessivo del/della richiedente e di tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare, rilevato al 31 dicembre 2020, si considerano i seguenti elementi:

a) depositi e conti correnti bancari e postali;

b) titoli di stato;

c) obbligazioni;

d) azioni;

e) polizze assicurative;

f) assicurazioni miste sulla vita;

g) carte di credito ricaricabili;

h) fondi di investimento.

5. Ai fini del calcolo del patrimonio finanziario complessivo non si considera il patrimonio aziendale.

Articolo 7
Limiti di reddito e patrimonio

1. Per beneficiare delle prestazioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b) e c), non si possono superare i seguenti limiti di reddito e patrimonio:

a) la somma delle entrate nette complessive di cui all’articolo 6, riferite a tutti i componenti del nucleo familiare di cui all’articolo 3, comma 2, non deve essere superiore a 1.400,00 euro mensili nel caso di un nucleo familiare composto da una sola persona, e a 2.800,00 euro mensili nel caso di nucleo familiare composto da più di una persona;

b) il patrimonio finanziario complessivo di cui all’articolo 6, riferito alla persona o al nucleo familiare di cui all’articolo 3, comma 2, non deve essere superiore a 60.000,00 euro.

Articolo 8
Ammontare delle prestazioni

1. L’ammontare dell’integrazione di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), è costituito dalla differenza tra l’importo mensile dichiarato a titolo di “Aiuto immediato Covid-19” di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), moltiplicato per tre e il seguente importo mensile moltiplicato per tre:

Componenti del nucleo familiare

Importo mensile

1

    700,00 euro

2

    900,00 euro

3

1.100,00 euro

4

1.300,00 euro

5

1.500,00 euro

6 o più persone

1.700,00 euro

2. L’ammontare della prestazione di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), è calcolato moltiplicando per tre i seguenti importi mensili:

Componenti del nucleo familiare

Importo mensile

1

    700,00 euro

2

    900,00 euro

3

1.100,00 euro

4

1.300,00 euro

5

1.500,00 euro

6 o più persone

1.700,00 euro

3. L’ammontare della prestazione di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), è calcolato moltiplicando per tre i seguenti importi mensili relativi alle spese accessorie:

Componenti del nucleo familiare

Importo mensile

1

    115,00 euro

2

    125,00 euro

3

    140,00 euro

4

    140,00 euro

5 o più persone

    155,00 euro

4. Per le persone o i nuclei familiari che hanno un contratto di locazione regolarmente registrato di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d), la prestazione “Contributo Covid al canone di locazione e per le spese accessorie 2021” di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), si calcola moltiplicando per tre i seguenti importi; questi ultimi comprendono sia il canone di locazione che le spese accessorie:

Componenti del nucleo familiare

Importo mensile

1

    565,00 euro

2

    655,00 euro

3

    705,00 euro

4

    705,00 euro

5 o più persone

    745,00 euro

5. Nel caso di cui all’articolo 5, comma 5, ossia qualora un/una componente del nucleo familiare abbia richiesto o intenda richiedere per l’anno 2021 un sussidio Covid-19 a sostegno dell'economia della Provincia di cui alla legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, o un altro sussidio Covid provinciale riferito ad un altro settore, per compensare la perdita delle sue entrate, questa persona non viene considerata nel calcolo dei componenti familiari ai fini del calcolo dell’ammontare della prestazione, ma viene considerata ai fini del calcolo del reddito e del patrimonio.

Articolo 9
Presentazione delle domande

1. La domanda va presentata online, tramite il servizio e-government dell’Amministrazione provinciale.

2. Quale data di presentazione fa fede la data in cui la domanda viene registrata nel sistema. La domanda si considera presentata regolarmente, se il/la richiedente riceve dal sistema la relativa conferma. Quest’ultima viene inviata dal sistema al/alla richiedente tramite e-mail subito dopo la ricezione della domanda. Tutte le comunicazioni verranno inviate al/alla richiedente e anche ai patronati, qualora la domanda fosse stata inviata tramite questi ultimi.

3. L’accesso ai servizi e-government da parte dei/delle richiedenti avviene esclusivamente mediante le identità digitali Sistema Pubblico di Identità digitale (SPID), Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), oppure tramite un patronato, che, su incarico del/della richiedente, accede al sistema e-government e compila la domanda di concessione della prestazione.

4. Il/La richiedente dichiara in un’autocertificazione la sussistenza dei requisiti previsti dai presenti criteri per poter beneficiare della misura di sostegno.

Articolo 10
Istruttoria delle domande

1. L’ufficio provinciale competente evade le domande pervenute in ordine cronologico di presentazione.

Articolo 11
Concessione della misura di sostegno

1. La concessione della misura di sostegno “Aiuto Covid 2021” è disposta con decreto del direttore di ripartizione delegato/della direttrice di ripartizione delegata e competente in materia, per tre mensilità a decorrere dal mese di presentazione della domanda. La misura di sostegno è concessa una tantum e quindi può essere richiesta una sola volta.

Articolo 12
Liquidazione

1. La liquidazione dell’“Aiuto Covid 2021” spettante è disposta in un’unica soluzione dal direttore/dalla direttrice dell’ufficio provinciale competente sulla base di quanto dichiarato nella domanda.

Articolo 13
Clausola di salvaguardia

1. La concessione della misura di sostegno di cui ai presenti criteri avviene nei limiti degli stanziamenti assegnati ai pertinenti capitoli del bilancio finanziario provinciale. Nel caso in cui i mezzi finanziari messi a disposizione siano insufficienti a soddisfare tutte le domande degli aventi diritto, le domande saranno archiviate d’ufficio.

Articolo 14
Controlli e sanzioni

1. In attuazione dell’articolo 11, comma 2, della legge provinciale 17 marzo 2021, n. 3, l’Azienda Servizi Sociali di Bolzano o la Comunità comprensoriale competente, a seconda del comune di residenza del/della richiedente, gestisce il procedimento dei controlli a campione di cui alla legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, fermo restando quanto previsto al comma 2 del presente articolo.

2. L’ufficio provinciale competente seleziona le domande da sottoporre a controllo e le trasmette successivamente all’Azienda Servizi Sociali di Bolzano o alla Comunità comprensoriale competente entro 60 giorni.

3. I controlli a campione si effettuano su almeno il 6 per cento delle domande approvate.

4. L’individuazione delle domande da sottoporre al controllo a campione avviene mediante sorteggio dall’elenco degli “Aiuti Covid 2021” liquidati nell’anno di riferimento. Vengono inoltre effettuati controlli in tutti i casi in cui lo si ritenga opportuno.

5. I controlli da parte dell’Azienda Servizi Sociali di Bolzano o della Comunità comprensoriale competente si effettuano ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

6. Su richiesta, i beneficiari devono mettere a disposizione dell’autorità competente la documentazione che la stessa riterrà opportuna per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare della misura di sostegno.

7. L’Azienda Servizi Sociali di Bolzano o la Comunità comprensoriale competente avvia il procedimento di controllo, comunicando ai beneficiari i termini entro i quali essi saranno sottoposti al controllo stesso. Con tale comunicazione si invitano i beneficiari a produrre la documentazione necessaria per la verifica. Se necessario, il controllo potrà essere effettuato anche mediante un sopralluogo.

8. Entro 120 giorni dalla ricezione delle domande selezionate di cui al comma 2, l’Azienda Servizi Sociali di Bolzano o la Comunità comprensoriale competente trasmette l’esito dei controlli all’ufficio provinciale competente unitamente alla documentazione necessaria e a una lettera accompagnatoria, nella quale sono elencati i controlli eseguiti e il relativo esito.

9. Ferme restando le eventuali conseguenze penali nel caso di indebita percezione di vantaggi economici, la violazione delle disposizioni di cui ai presenti criteri comporta la revoca della misura di sostegno e l’obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data della sua erogazione. L’intero procedimento di controllo deve concludersi entro 180 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 7.

Articolo 15
Applicazione

1. I presenti criteri si applicano alle domande presentate al più tardi a partire dall’11 giugno 2021 ed entro le ore 12:00 del 30 settembre 2021.

 

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