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m) Legge provinciale 16 novembre 2021, n. 121)
Modifiche alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, recante “Istituzione dell’imposta municipale immobiliare (IMI)” e altre disposizioni

1)
Pubblicato nel supplemento 4 del B.U. 18 novembre 2021, n. 46.

Art. 1  (Agevolazioni dell’imposta municipale immobiliare a sostegno dell’economia del settore turistico in connessione all’emergenza epidemiologica da COVID-19)

(1) In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, per i seguenti fabbricati:

  1. abitazioni del gruppo catastale A, nonché immobili delle categorie catastali D/2 e D/8, destinati in base a una licenza alle attività ricettive in esercizi ricettivi a carattere alberghiero ed extralberghiero ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, nonché per le unità immobiliari delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che sono pertinenze delle unità immobiliari utilizzate esclusivamente per le attività ricettive ai sensi della predetta legge provinciale;
  2. fabbricati che in base a una licenza o dichiarazione sono destinati prevalentemente all’attività di affitto di camere e appartamenti ammobiliati per ferie ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, nonché fabbricati destinati in base a una licenza o dichiarazione a uso agrituristico ai sensi della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche, e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria;
  3. rifugi alpini di cui alla legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, e successive modifiche, classificati nella categoria catastale A/11;
  4. fabbricati classificati nelle categorie catastali D/3, D/7 e D/8 destinati a sale da ballo e discoteche;
  5. fabbricati classificati nelle categorie catastali C/1, D/3 e D/8 destinati alle attività di somministrazione di bevande, di somministrazione di pasti e bevande e di trattenimento ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche;
  6. fabbricati, destinati a campeggi in base a una licenza ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche.

(2) Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a condizione che i soggetti passivi previsti all’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, siano anche gestori delle attività esercitate in detti fabbricati. Hanno altresì diritto all’esenzione i soggetti passivi di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, che non sono i gestori dell’attività esercitata nel fabbricato qualora abbiano messo gratuitamente a disposizione del gestore il fabbricato nel quale viene esercitata l’attività. Tra questi sono da ricomprendere anche coloro che, in qualità di soci/socie della società che gestisce l’attività, hanno dato in godimento il fabbricato quale conferimento in natura ai sensi degli articoli 2254 e 2342 del Codice civile. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui i soggetti passivi di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, abbiano dato il fabbricato in locazione o in affitto al gestore dell’attività esercitata nel fabbricato, qualora il relativo canone annuale di locazione o di affitto per l’anno 2021 sia ridotto almeno dell’importo che sarebbe dovuto a titolo di IMI per l’anno 2021 senza esenzione. A pena di decadenza la riduzione del canone deve risultare da atto regolarmente registrato e allegato all’autocertificazione di cui al comma 4.

(3) L’esenzione di cui al comma 1 spetta per il primo semestre dell’anno 2021 per i fabbricati che rientrano in una delle fattispecie definite ai commi 1 e 2, indipendentemente dal fatto che l’immobile sia destinato all’esercizio dell’attività di cui alla licenza o dichiarazione solo per alcuni mesi del primo semestre.

(4) Per le seguenti fattispecie il diritto all’esen-zione deve essere comprovato mediante autocertificazione da presentare, a pena di decadenza, al Comune competente entro il 31 gennaio 2022:

  1. soggetti passivi che ai sensi del comma 2, in qualità di soci della società che gestisce l’attività, hanno dato in godimento il fabbricato quale conferimento in natura ai sensi degli articoli 2254 e 2342 del Codice civile;
  2. soggetti passivi che, ai sensi del comma 2, abbiano dato il fabbricato in locazione o in affitto al gestore dell’attività esercitata nel fabbricato, qualora il relativo canone annuale di locazione o di affitto per l’anno 2021 sia ridotto almeno dell’importo che sarebbe dovuto a titolo di IMI per l’anno 2021 senza esenzione.

(5) Le minori entrate derivanti ai Comuni per effetto dei commi 1 e 2 sono rimborsate dalla Provincia autonoma di Bolzano nella misura del 100 per cento. I criteri e le modalità saranno stabiliti attraverso l’accordo sulla finanza locale ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche.

(6) Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.

(7) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 15.000.000,00 euro per l’anno 2021, in 0,00 euro per l’anno 2022 e in 0,00 euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte capitale nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 2  (Variazioni di bilancio a seguito degli accordi con il Governo in materia di finanza pubblica)

(1) Per l’esercizio 2021 vengono ridotte le previsioni di entrata al titolo 1 tipologia 103 di cui all'articolo 1 della legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 17, relative al gettito arretrato derivante dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria afferente agli anni fino al 2021 nonché alla devoluzione del gettito dell'imposta di fabbricazione su oli minerali diversi da quelli per autotrazione, per complessivi 418.220.667,61 euro. Corrispettivamente viene ridotta la previsione di spesa alla missione 20, programma 03, titolo 2, di cui all’articolo 2 della legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 17, relativa al fondo rischi a garanzia degli equilibri di bilancio dell'ente.

(2) Vengono allegati al presente articolo il prospetto degli equilibri di bilancio (Allegato H), la verifica della copertura finanziaria degli investimenti (Allegato 5), le variazioni d’interesse del Tesoriere (Allegato n. 8/1), nonché, ai soli fini conoscitivi, il dettaglio delle variazioni apportate a livello di capitolo (Allegato A) e il dettaglio delle variazioni apportate riportante la suddivisione per categorie e macroaggregati (Allegato B).

(3) La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 3  (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

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