(1) L’ammontare delle borse di studio di cui al presente regolamento è determinato in base ai criteri di cui al presente articolo. Tutti i relativi casi sono riportati nella tabella riassuntiva di cui all’allegato A.
(2) L’ammontare delle borse di studio è determinato come segue, sulla base del VSE del nucleo familiare di base:
| | | Art des Studiums Tipologia di corso di studio 2) | FWL VSE | Ausmaß der Studienbeihilfe Ammontare della borsa di studio |
Ordentliches Studium Corso di studio ordinario | bis/fino a 1,00 | 6.960,00 Euro |
von/da 1,01 bis/a 1,10 | 6.380,00 Euro |
von/da 1,11 bis/a 1,20 | 5.860,00 Euro |
von/da 1,21 bis/a 1,30 | 5.380,00 Euro |
von/da 1,31 bis/a 1,40 | 4.960,00 Euro |
von/da 1,41 bis/a 1,50 | 4.560,00 Euro |
von/da 1,51 bis/a 1,60 | 4.210,00 Euro |
von/da 1,61 bis/a 1,70 | 3.890,00 Euro |
von/da 1,71 bis/a 1,90 | 3.360,00 Euro |
von/da 1,91 bis/a 2,10 | 2.890,00 Euro |
von/da 2,11 bis/a 2,30 | 2.520,00 Euro |
von/da 2,31 bis/a 2,70 | 2.220,00 Euro |
von/da 2,71 bis/a 3,10 | 1.970,00 Euro |
von/da 3,11 bis/a 3,50 | 1.820,00 Euro |
von/da 3,51 bis/a 4,00 | 1.680,00 Euro |
Fernuniversität (Fernstudien) Università telematica (corsi di studio a distanza) | bis/fino a 4,00 | 610,00 Euro |
(3) Per ogni componente del nucleo familiare di base (compresa la persona richiedente) che, nell’anno accademico per il quale viene richiesta la borsa di studio, alloggia fuori famiglia per motivi di studio per almeno 150 giorni, le soglie del VSE di cui al comma 2 sono aumentate di 0,5 punti, secondo quanto riportato nella tabella riassuntiva di cui all’allegato A.
(4) Fatte salve le disposizioni di cui al comma 3, per le studentesse e gli studenti con figlie o figli minorenni a carico conviventi, il cui nucleo familiare di base presenta un VSE non superiore a 1,00, la borsa di studio è aumentata a euro 8.280,00. Tale aumento non si applica alle borse di studio per la frequenza di un’università telematica (corsi di studio a distanza). 3)
(5) Le studentesse e gli studenti che, nell'anno accademico per il quale viene richiesta la borsa di studio, alloggiano fuori famiglia per motivi di studio per almeno 150 giorni e proseguono gli studi per l'intero anno accademico, ricevono l’importo complessivo della borsa di studio, calcolato in base ai commi 2, 3 e 4.
(6) L’ammontare della borsa di studio, calcolato in base ai commi 2, 3 e 4, è ridotto del 30 per cento in caso di studentesse e studenti che, nell’anno accademico per il quale viene richiesta la borsa di studio, sono pendolari per motivi di studio tra il comune di residenza anagrafica e il luogo di studio. Sono considerati pendolari anche coloro che alloggiano fuori famiglia per motivi di studio per meno di 150 giorni nell’anno accademico per il quale viene richiesta la borsa di studio.
(7) L’ammontare della borsa di studio, calcolato in base ai commi 2, 3 e 4, è ridotto del 50 % nei seguenti casi:
- se la studentessa o lo studente conclude gli studi tra il 1° dicembre dell’anno di presentazione della domanda e il 31 marzo dell’anno successivo. Resta salvo quanto previsto dal comma 10;
- se il comune di residenza anagrafica della studentessa o dello studente coincide con quello in cui ha sede l’università effettivamente frequentata o è situato nelle immediate vicinanze dello stesso (distanza non superiore a 10 km). In tal caso la persona richiedente è considerata residente nel luogo di studio.
(8) Per la determinazione della distanza tra comune di residenza e comune del luogo di studio (all’interno del territorio provinciale) si fa riferimento alla tabella reperibile sul sito Internet dell’Ufficio provinciale per il diritto allo studio universitario.
(9) Fatto salvo quanto previsto dal comma 10, la studentessa o lo studente non ha diritto alla borsa di studio se conclude gli studi entro il 30 novembre dell’anno di presentazione della domanda.
(10) La borsa di studio è concessa per l’intero anno accademico se, terminati gli studi nell’anno accademico in cui la stessa viene richiesta, la studentessa o lo studente intraprende uno studio di ciclo superiore ed è in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.
(11) Per le cittadine o i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea con permesso di soggiorno, ma non per soggiornanti di lungo periodo, la riduzione di cui al comma 6 e la riduzione di cui al comma 7, lettera b), non si applicano, salvo il caso in cui il nucleo familiare risieda in Italia.
(12) Ove concorrano le condizioni di cui al comma 6 e al comma 7, lettera a), oppure le condizioni cui al comma 7, lettere a) e b), si applica la seguente riduzione cumulativa: riduzione del 50% ai sensi del comma 7, lettera a), e, sull’importo risultante, ulteriore riduzione del 30% nel caso di cui al comma 6 o del 50% nel caso di cui al comma 7, lettera b).