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d) Decreto del Presidente della Provincia 4 ottobre 2021, n. 331)
Modifiche al regolamento di esecuzione in materia di protezione degli animali ( decreto del Presidente della Provincia 8 luglio 2013, n. 19)

1)
Pubblicato nel B.U. 7 ottobre 2021, n. 40.

Art. 1

(1) Dopo l’articolo 16 del decreto del Presidente della Provincia 8 luglio 2013, n. 19, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo 16/bis:

“Articolo 16/bis  (Profilazione genetica dei cani)

1. A partire dal 1° gennaio 2022 le persone proprietarie o detentrici di cani residenti o domiciliate in provincia di Bolzano devono provvedere alla loro identificazione tramite l’apposizione del mezzo di identificazione elettronica previsto dalle disposizioni vigenti e la profilazione genetica. La registrazione del cane nell’anagrafe degli animali di affezione di cui all’articolo 6 della legge deve riportare il numero del suo microchip e le informazioni sul suo profilo genetico. Per i cani che a tale data sono già registrati, la determinazione del profilo genetico deve avvenire entro il 31 dicembre 2023.

2. Per la determinazione del profilo genetico del cane, chi ne è proprietario o detentore deve far eseguire un tampone buccale da un medico veterinario di cui al comma 4.

3. Nel caso in cui, per razza o età del cane da testare, non si possa eseguire il tampone buccale, i medici veterinari di cui al comma 4 possono effettuare, in alternativa, un prelievo ematico.

4. Il tampone buccale o il prelievo ematico può essere eseguito o presso medici veterinari liberi professionisti accreditati o presso il Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. Ai fini del presente regolamento, per accreditati si intendono i medici veterinari liberi professionisti autorizzati dal Direttore o dalla Direttrice competente del Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige ad eseguire l'identificazione tramite mezzi di identificazione elettronica e la registrazione degli animali da affezione.

5. I medici veterinari di cui al comma 4 conservano i campioni prelevati alla temperatura di refrigerazione prescritta e li consegnano entro 3 giorni a uno dei laboratori pubblici nazionali preposti allo svolgimento di attività di analisi per il controllo ufficiale in materia veterinaria. I campioni devono essere accompagnati da una scheda appositamente predisposta dal Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige per l’anagrafe degli animali di affezione, in cui sono riportati i dati della persona proprietaria o che detiene il cane, i dati del microchip e il segnalamento del cane.

6. La metodica da utilizzare per la profilazione genetica viene stabilita dal Servizio veterinario provinciale secondo le indicazioni ministeriali e sulla base della comprovata valenza scientifica delle metodiche disponibili.

7. I dati del profilo genetico devono essere trasmessi al Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, nel formato utile all’inserimento nell’anagrafe degli animali di affezione.

8. Ai fini del completamento della registrazione ai sensi del comma 1, chi è proprietario o detentore di un cane già registrato con il solo numero di microchip, in alternativa all’effettuazione di uno dei test di cui ai commi 2 e 3, può presentare i dati del profilo genetico di cui già dispone, a condizione che la profilazione genetica sia avvenuta con la metodica prevista ai sensi del comma 6.

9. I costi della profilazione genetica sono a carico della persona che detiene o è proprietaria del cane.

10. Gli enti locali, gli enti pubblici e le forze dell’ordine possono presentare campioni biologici ai laboratori di cui al comma 5, competenti per la profilazione genetica, e possono successiva-mente chiedere al Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige la correlazione dei dati con quelli inseriti nella banca dati dell’anagrafe degli animali di affezione. La correlazione fra i dati è finalizzata all’esercizio di funzioni istituzionali e non può essere richiesta da soggetti diversi da quelli di cui sopra. I relativi costi sono a carico del soggetto richiedente.”

Art. 2

(1) Al comma 7 dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Provincia 8 luglio 2013, n. 19, e successive modifiche, dopo le parole “in batteria” sono aggiunte le parole “durante tutte le fasi di allevamento e indipendentemente dal tipo di attività produttiva”.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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