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p) Legge provinciale 9 dicembre 2021, n. 131)
Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e di sostegno alle donne e ai loro figli e figlie

1)
Pubblicato nel supplemento 3 al B.U. 16 dicembre 2021, n. 50.

Art. 1 (Principi e finalità)

(1) La Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata Provincia, in conformità con i principi costituzionali, le leggi vigenti, le risoluzioni dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), le risoluzioni e i programmi dell’Unione europea, riconosce che ogni forma e grado di violenza contro le donne rappresenta una violazione dei diritti umani, della dignità personale, della libertà e della sicurezza individuali, una lesione dell’integrità e della salute fisica e psichica nonché una limitazione al diritto a una cittadinanza piena.

(2) La Provincia si impegna a creare le condizioni affinché l’Alto Adige possa essere libero dalla violenza contro le donne e i loro figli e figlie.

(3) La Provincia, nell’ambito dei propri poteri e delle proprie competenze e in ottemperanza alle vigenti disposizioni statali e dell’Unione europea, persegue con la presente legge le seguenti finalità:

  1. condannare l’istigazione alla violenza e ogni forma di violenza contro la donna e le/i minori coinvolti esercitata in ambito domestico, extrafamiliare, sociale e lavorativo, compresi la tratta e lo sfruttamento, i matrimoni forzati, le pratiche di mutilazione genitale femminile e ogni altra forma e grado di violenza, nel rispetto dei principi richiamati dal presente articolo;
  2. sostenere interventi mirati di formazione, prevenzione e sensibilizzazione che promuovano una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze di genere, volti a prevenire e contrastare l’istigazione alla violenza e ogni forma di violenza, inclusa quella strutturale, nei confronti delle donne e delle/dei minori coinvolti, nonché a evitare ogni forma di vittimizzazione secondaria;
  3. assicurare misure e azioni a protezione e sostegno delle donne e delle/dei minori coinvolti, vittime di violenza diretta o assistita.

(4) Gli interventi previsti dalla presente legge nei confronti delle donne in situazione di violenza sono realizzati secondo i principi dell’autodeterminazione, rispettando i tempi della donna e la sua volontaria adesione ai percorsi proposti. Gli interventi sono attuati senza alcuna discriminazione legata all’identità di genere, all’orientamento sessuale, all’età, all’etnia, alla lingua, alla religione, all’orientamento politico, alle condizioni di salute, alla disabilità, alla condizione economica e a qualunque altra condizione potenzialmente discriminante.

Art. 2 (Definizioni)

(1) Ai fini della presente legge, e nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell’11 maggio 2011 – Convenzione di Istanbul – valgono le seguenti definizioni:

  1. “violenza contro le donne”: violazione dei diritti umani e forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia nella vita privata, anche attraverso l’utilizzo di mezzi digitali;
  2. “genere”: ruoli, comportamenti, attività e attributi che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;
  3. “violenza contro le donne basata sul genere” o “violenza di genere”: qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale o che colpisce le donne in modo sproporzionato;
  4. “ violenza domestica”: tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa abitazione con la donna;
  5. “donne”: anche le ragazze con meno di diciotto anni;
  6. “vittima”: qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui alle lettere a), c) e d);
  7. “stalking”: un insieme di condotte reiterate, minacce o molestie tali da provocare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero da ingenerare nella stessa un fondato timore per la propria incolumità o per l’incolumità di un prossimo congiunto o di una persona a cui è legata da relazione affettiva, ovvero da costringere la vittima stessa ad alterare le proprie abitudini di vita;
  8. “violenza assistita”: l’esperienza da parte di una/un minore di qualsiasi forma di maltrattamento, compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative, adulte o minorenni;
  9. “violenza strutturale”: forma di violenza, esercitata in modo indiretto e prodotta dall’organizzazione sociale stessa, qualora questa presenti profonde disuguaglianze e costringa la donna in una condizione subordinata;
  10. “vittimizzazione secondaria”: condizione di ulteriore sofferenza e oltraggio sperimentata dalla vittima a causa di un atteggiamento di insufficiente attenzione o di negligenza da parte delle istituzioni chiamate in causa, e che provoca nella vittima ulteriori negative conseguenze psicologiche e sociali.

(2) Indipendentemente dalle definizioni di cui al comma 1, la presente legge vale anche per quelle forme di violenza che in futuro verranno definite in quanto tali, e per quelle che sono percepite come tali dalle donne.

Art. 3 (Competenze della Provincia)   delibera sentenza

(1) Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1 la Provincia:

  1. promuove campagne di sensibilizzazione e di informazione e interventi volti a diffondere una cultura fondata sulla pari dignità, la valorizzazione e il rispetto tra i generi, in collaborazione con i servizi competenti in materia nonché con tutte le istituzioni coinvolte, la società civile e le organizzazioni interessate;
  2. favorisce l’integrazione tra enti pubblici e organizzazioni del privato sociale, promuovendo la creazione di forme di governance adeguate, attraverso modalità di collaborazione paritarie e reti locali fra istituzioni, servizi pubblici e associazioni;
  3. sostiene su tutto il territorio provinciale la presenza e le attività del servizio “Casa delle donne” di cui all’articolo 4, con particolare riferimento alle attività di ascolto, prima accoglienza, sostegno psico-sociale e interventi personalizzati per la presa in carico, la protezione, l’eventuale accoglienza residenziale e l’avvio verso percorsi di autonomia;
  4. promuove la formazione e l’aggiornamento delle operatrici del servizio “Casa delle donne” e di altri operatori e operatrici che, nell’ambito della propria attività, entrano comunque in contatto con donne in situazione di violenza;
  5. contrasta, nella comunicazione, l’uso di termini, immagini, allusioni, linguaggi verbali e non verbali lesivi della dignità della donna, a prescindere dal mezzo e dalla forma utilizzati e dal luogo di pubblicazione o diffusione;
  6. incoraggia il settore della comunicazione e dei media, nel rispetto della loro indipendenza e libertà di espressione, a partecipare all’elaborazione e all’attuazione di politiche e alla definizione di linee guida e di norme di autoregolazione per prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto della loro dignità;
  7. promuove la collaborazione con l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza;
  8. sostiene gli interventi rivolti agli autori di violenza di genere;
  9. favorisce la diffusione sul territorio provinciale del numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e stalking;
  10. promuove e sostiene la rilevazione e il monitoraggio periodico del fenomeno della violenza di genere e degli interventi attuati, anche attraverso l’integrazione delle diverse fonti informative esistenti;
  11. assicura il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti attraverso l’istituzione del fondo di solidarietà di cui all’articolo 12;
  12. ha la facoltà di costituirsi parte civile nei procedimenti penali per femminicidio, maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale, stalking e altri atti di violenza contro le donne (fatta eccezione per i procedimenti penali relativi a violenze e molestie sui luoghi di lavoro per i quali si costituisce la Consigliera di parità della Provincia), devolvendo l’eventuale risarcimento a progetti di prevenzione della violenza contro le donne;
  13. promuove e sostiene una rete di tutela delle donne con background migratorio, nonché interventi per la loro presa in carico, in collaborazione con gli enti pubblici e del privato sociale che svolgono anche attività a favore dei/delle migranti, al fine di individuare le vulnerabilità multiple e facilitare così l’accesso ai servizi specializzati;
  14. promuove e sostiene, in collaborazione con gli enti pubblici e del privato sociale che svolgono attività a favore delle persone con disabilità ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, la realizzazione e l’attuazione di misure atte a prevenire e contrastare ogni forma di violenza e maltrattamento contro le donne con disabilità, malattia psichica o dipendenza patologica e fornire loro un’adeguata assistenza.
massimeDelibera 29 dicembre 2023, n. 1165 - Esenzione ticket per vittime di violenza

Art. 4 (Servizio “Casa delle donne”)

(1) Il servizio “Casa delle donne” è un servizio socio-assistenziale della Provincia rivolto alle donne che, nell’ambito del territorio provinciale, si trovino esposte alla minaccia di ogni forma di violenza o l’abbiano subita. In casi di emergenza le strutture residenziali di cui al comma 2, lettera b), sono accessibili anche a donne e ai loro figli e figlie minorenni provenienti da fuori provincia, previo accordo con il servizio inviante.

(2) Il servizio prevede strutture sia aperte sia residenziali e precisamente:

  1. il Centro antiviolenza: punto di riferimento, a indirizzo pubblico, al quale possono rivolgersi le donne che si trovano o si sono trovate in una situazione di violenza, al fine di ottenere informazioni, consulenza, aiuto e sostegno ed essere eventualmente inserite nelle strutture residenziali di cui alla lettera b). Al Centro antiviolenza possono rivolgersi anche altre persone che necessitano di informazioni e consulenza sul tema;
  2. le strutture residenziali: strutture protette, a indirizzo segreto, che offrono alloggio, sostegno qualificato e protezione alle donne e ai loro figli e figlie minorenni. Le strutture residenziali sono gestite in forma di “casa rifugio”, accessibile 24 ore su 24, o in forma di “alloggi protetti”.
  3. gli alloggi di transizione: strutture che, sulla base di un progetto sociale di sostegno all’autonomia, offrono una sistemazione abitativa autonoma alle donne e ai loro figli e figlie dopo il periodo di ospitalità nelle strutture protette di cui alla lettera b), secondo quanto previsto con deliberazione della Giunta provinciale.

(3) Le strutture di cui al comma 2 devono rispondere ai vigenti criteri di autorizzazione e accreditamento.

(4) All’interno delle strutture del servizio “Casa delle donne” vengono garantiti la riservatezza e l’anonimato in un luogo solidale in cui l’accoglienza di genere si basa sulla relazione tra donne e sull’essere dalla parte della donna. Come riconosciuto a livello internazionale, non viene offerto alcun tipo di sostegno agli autori di violenza, né svolta alcuna mediazione con essi.

(5) La Provincia promuove l’istituzione di uno o più numeri di reperibilità dei servizi “Casa delle donne”, attivi 24 ore su 24. Sostiene inoltre la creazione di un’applicazione mobile dedicata (app).

Art. 5 (Tavolo di coordinamento permanente)   delibera sentenza

(1) Presso la ripartizione provinciale competente in materia di politiche sociali è istituito il tavolo di coordinamento permanente, coordinato dall’ufficio provinciale competente in materia di interventi di contrasto e prevenzione della violenza di genere, al fine di favorire la piena integrazione delle politiche e delle misure a favore delle donne vittime di violenza.

(2) Il tavolo di coordinamento permanente è composto da:

  1. il direttore/la direttrice dell’ufficio provinciale di cui al comma 1 o un suo delegato/una sua delegata, con funzioni di coordinamento;
  2. tre persone designate dalla rete provinciale dei servizi “Case delle donne” di cui all’articolo 6;
  3. le persone di cui all’articolo 7;
  4. una persona designata dalla Commissione provinciale per le pari opportunità per le donne e una designata dal Servizio donna della Provincia;
  5. una persona designata dalla Garante per l’infanzia e l’adolescenza.

(3) Il tavolo di coordinamento permanente svolge le funzioni e i compiti indicati di seguito:

  1. ha funzioni consultive e propositive;
  2. rileva le criticità e i bisogni espressi dalle reti territoriali;
  3. definisce un piano provinciale triennale con le azioni e gli interventi di cui alla presente legge, con relative coperture finanziarie, da sottoporre all’approvazione alla Giunta provinciale;
  4. elabora i protocolli d’intesa e i protocolli operativi per una buona collaborazione intersettoriale;
  5. monitora l’applicazione della presente legge.

(4) La realizzazione dei compiti di cui al comma 3 si concretizza attraverso l’istituzione di tavoli tematici, con il coinvolgimento di ulteriori esperti ed esperte, la cui durata è funzionale al raggiungimento dell’obiettivo prefissato.

(5) Il tavolo di coordinamento permanente viene convocato, almeno due volte all’anno, dall’ufficio provinciale di cui al comma 1.

(6) La Giunta provinciale stabilisce le modalità di funzionamento del tavolo di coordinamento permanente e dei tavoli tematici.

(7) Ai componenti del tavolo di coordinamento permanente e dei tavoli tematici non spetta alcun compenso o rimborso spese.

massimeDelibera 30 agosto 2022, n. 602 - Legge provinciale n. 13/2021 "Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e di sostegno alle donne e ai loro figli e figlie" Approvazione delle modalità di funzionamento del tavolo di coordinamento permanente e dei tavoli tematici

Art. 6 (Rete provinciale dei servizi “Casa delle donne”)

(1) I servizi “Casa delle donne” presenti sul territorio provinciale operano in rete e si riuniscono regolarmente.

(2) La rete provinciale dei servizi “Casa delle donne” è competente in materia di interventi di contrasto e prevenzione della violenza di genere ed è un luogo di confronto, scambio di informazioni, condivisione di esperienze ed elaborazione di progetti comuni.

(3) La rete svolge una funzione propositiva e critica al fine di contrastare la cultura della violenza e rendere visibili i bisogni delle donne e dei loro figli e delle loro figlie.

(4) La rete designa le referenti per il tavolo di coordinamento permanente di cui all’articolo 5.

(5) Il funzionamento della rete è disciplinato secondo modalità condivise e formalizzate, nel rispetto della riservatezza e dell’anonimato delle donne e dei loro figli e delle loro figlie in carico ai servizi “Casa delle donne”.

Art. 7 (Coordinamento territoriale)

(1) Ogni ente gestore dei servizi sociali individua una persona referente che esercita le seguenti funzioni:

  1. coordina la rete territoriale antiviolenza di cui all’articolo 8;
  2. funge da punto di riferimento per i servizi specialistici, le organizzazioni, gli enti, i professionisti/le professioniste e le persone che a vario titolo si occupano delle tematiche di cui alla presente legge.

Art. 8 (Rete territoriale antiviolenza)

(1) Ogni ente gestore dei servizi sociali istituisce e coordina una rete territoriale antiviolenza, in collaborazione con il centro antiviolenza del proprio territorio. Qualora nel territorio dell’ente gestore non sia presente un centro antiviolenza, l’ente dovrà richiedere la collaborazione di uno dei centri antiviolenza esistenti sul territorio provinciale, mettendo a disposizione le relative risorse.

(2) Per ottimizzare la collaborazione e realizzare una rete stabile di collegamento, ogni Comune nomina una persona referente in materia di violenza di genere. La nomina è comunicata all’ufficio provinciale di cui all’articolo 5, comma 1.

(3) Nella rete territoriale antiviolenza sono rappresentati i diversi attori del pubblico e del privato attivi a livello locale. La rete può coinvolgere anche istituzioni che operano a livello provinciale, nonché promuovere il coinvolgimento di donne con un vissuto di violenza.

(4) La rete persegue, nel proprio ambito territoriale di riferimento, le seguenti finalità:

  1. promuovere la conoscenza reciproca e condividere modalità operative tra i diversi attori della rete;
  2. sviluppare un linguaggio comune;
  3. proporre interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere;
  4. raccogliere dati sul fenomeno della violenza di genere;
  5. organizzare attività di formazione e di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere.

(5) Il funzionamento della rete è disciplinato secondo modalità condivise e formalizzate.

Art. 9 (Linee guida)   delibera sentenza

(1) La Provincia promuove l’elaborazione, l’adozione e l’attuazione di linee guida per i seguenti ambiti:

  1. interventi di sostegno a favore di donne che si trovano o si sono trovate in una situazione di violenza;
  2. interventi a tutela di minori vittime di violenza assistita;
  3. interventi rivolti agli autori di violenza di genere;
  4. collaborazione tra i servizi sociali e i servizi “Casa delle donne”;
  5. soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza all’interno delle strutture di pronto soccorso dei presidi ospedalieri.

(2) La Provincia promuove la stipula di protocolli d’intesa per migliorare la collaborazione con gli enti pubblici e del privato sociale che accompagnano a vario titolo il percorso verso l’autonomia delle donne e delle/dei minori coinvolti.

massimeDelibera 29 dicembre 2023, n. 1165 - Esenzione ticket per vittime di violenza

Art. 10 (Formazione e aggiornamento)

(1) La Provincia promuove e sostiene percorsi formativi e di aggiornamento per le operatrici dei servizi “Casa delle donne” e per le altre figure professionali delle reti territoriali di cui all’articolo 8 che entrano in contatto con le donne vittime di violenza, con le/i minori vittime di violenza assistita o con gli autori di violenza.

(2) I servizi “Casa delle donne” definiscono ed elaborano i moduli formativi e di aggiornamento per le aree di intervento interessate dai percorsi per donne in situazione di violenza e per minori vittime di violenza assistita.

Art. 11 (Rilevazione di dati a fini statistici)

(1) L’Istituto provinciale di statistica (ASTAT) effettua regolarmente la raccolta e il monitoraggio dei dati relativi alla violenza sulle donne e all’attività dei servizi “Casa delle donne”, dei centri e delle reti antiviolenza, nonché di tutti gli altri soggetti operanti nel settore. In particolare, l’ASTAT cura la validazione, l’elaborazione, l’analisi e la diffusione dei suddetti dati, al fine di sviluppare la conoscenza delle problematiche connesse alla violenza sulle donne e sulle/sui minori coinvolti.

(2) In collaborazione con centri di ricerca pubblici e privati possono essere svolti studi e ricerche scientifiche sulle caratteristiche e l’evoluzione del fenomeno della violenza di genere in Alto Adige.

Art. 12 (Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti)   delibera sentenza

(1) Sulla base di quanto previsto agli articoli 1 e 3, la Provincia istituisce un fondo di solidarietà per le donne vittime di violenza e maltrattamenti, di seguito denominato Fondo, volto a sostenerne le azioni in sede giudiziaria e nella fase che precede l’avvio delle stesse, ivi compreso l’eventuale ricorso alla consulenza in ambito civilistico o alla consulenza tecnica di parte.

(2) Il Fondo è utilizzato per coprire le spese di assistenza legale sia in ambito penale sia in ambito civile, nell’ipotesi in cui il patrocinio legale sia svolto da avvocate o avvocati regolarmente iscritti in appositi elenchi e che abbiano competenza e formazione specifica e continua nell’ambito del patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti.

(3) La Provincia stabilisce i criteri di accesso al Fondo e le modalità di concessione della prestazione di cui al presente articolo, che costituisce una prestazione di assistenza economica sociale ai sensi dell’articolo 7/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.

massimeDelibera 12 dicembre 2023, n. 1100 - Criteri di accesso al Contributo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti, ai sensi della legge provinciale n. 13/2021

Art. 13 (Costituzione di parte civile)

(1) Sulla base di quanto previsto agli articoli 1 e 3, la Provincia, su incarico della Giunta provinciale e previa valutazione della fattispecie concreta da parte delle strutture organizzative provinciali competenti, può costituirsi parte civile nei procedimenti penali per i reati di femminicidio, maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale, stalking e altri atti di violenza contro le donne commessi in Alto Adige e segnalati all’Amministrazione provinciale.

Art. 14 (Violenza assistita)

(1) Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera b), i servizi “Casa delle donne” offrono alloggio, sostegno qualificato e protezione alle/ai minori accolti assieme alle loro madri nelle strutture residenziali. Tali servizi attivano un percorso psicopedagogico personalizzato secondo quanto previsto dalle linee guida di cui all’Art. 9 (, comma 1, lettera b).

Art. 15  (Interventi rivolti agli autori di violenza di genere)

(1) La Provincia sostiene interventi rivolti agli autori di atti di violenza di genere, soprattutto di violenza domestica, al fine di incoraggiare l’adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, di prevenire nuove violenze e modificare modelli comportamentali violenti.

(2) Gli interventi sono realizzati solo a condizione che siano prioritariamente garantiti la sicurezza, il sostegno e i diritti umani delle donne e delle/dei minori coinvolti. Gli interventi sono stabiliti e attuati in coordinamento con i servizi “Casa delle donne”, escludendo l’applicazione di qualsiasi tecnica di mediazione tra l’autore di violenza e la vittima ed assicurando la separatezza dei due percorsi.

Art. 16 (Attività di sensibilizzazione e di prevenzione)

(1) La Provincia promuove regolarmente e a ogni livello campagne e programmi di sensibilizzazione, in collaborazione con i servizi competenti in materia nonché con tutte le istituzioni coinvolte, la società civile e le organizzazioni interessate, per aumentare la consapevolezza e la comprensione da parte del vasto pubblico delle varie manifestazioni di tutte le forme di violenza oggetto della presente legge e delle loro conseguenze per le/i minori coinvolti, nonché della necessità di prevenire dette forme di violenza.

(2) La Provincia promuove e sostiene inoltre, con il coinvolgimento dei centri antiviolenza, la realizzazione di progetti e iniziative di prevenzione su temi connessi alla violenza di genere, all’interno del sistema scolastico e formativo, nei luoghi di istruzione non formale, nei centri aggregativi, sportivi, culturali e di svago e nei media.

(3) La Provincia intraprende le azioni necessarie per includere nei programmi delle scuole di ogni ordine e grado temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il rispetto reciproco, la soluzione non violenta dei conflitti nelle relazioni interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all’integrità personale.

(4) Il Servizio donna della Provincia convoca, almeno due volte l’anno, una riunione con tutte le istituzioni e le organizzazioni competenti, al fine di coordinare e garantire, nell’ottica della cooperazione interdipartimentale, la messa in rete di tutte le misure di cui al presente articolo. Il coordinatore/La coordinatrice del tavolo di coordinamento permanente di cui all’Art. 5 partecipa a tali riunioni in qualità di relatore/relatrice.

(5) La Provincia può condizionare l’assegnazione di alcuni contributi alla frequentazione di attività di formazione sui principi della presente legge.

Art. 17 (Protezione dei dati personali)

(1) Il trattamento dei dati personali avviene nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Art. 18 (Obblighi e sanzioni)

(1) Chiunque riceva un vantaggio economico dalla Provincia è tenuto a rispettare, nell’ambito dell’attività o del progetto finanziati, i principi di cui alla presente legge. In caso di violazione di tali principi, il beneficiario/la beneficiaria decade dall’intero vantaggio economico percepito per tale attività o progetto. In caso di reiterazione della violazione, la persona che l’ha posta in essere o l’ente da essa rappresentato verranno esclusi dalla fruizione di ulteriori vantaggi economici per un periodo di due anni.

Art. 19 (Disposizioni finanziarie)

(1) La Provincia e gli enti locali possono concedere contributi a enti pubblici e privati per l’attuazione delle misure di cui alla presente legge.

(2) Gli oneri derivanti dalla presente legge sono quantificati in 0,00 euro per l’anno 2021, in 625.000,00 euro per l’anno 2022 e in 825.000,00 euro annui a decorrere dall’anno 2023. Alla relativa copertura si provvede, per gli esercizi 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 20 (Abrogazione)

(1) La legge provinciale 6 novembre 1989, n. 10, e successive modifiche, è abrogata.

Art. 21 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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