(1) La lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, e successive modifiche, è così sostituita:
“b) edifici e strutture pubblici nonché privati aperti al pubblico;”
(1) Nel comma 2 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, e successive modifiche, le parole: „Per tutti gli edifici pubblici e d’uso pubblico” sono sostituite dalle parole: “Per tutti gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico”.
(1) Il comma 3 dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, e successive modifiche, è così sostituito:
“3. Negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico la larghezza dei corridoi non deve essere inferiore a 1,50 m. In tutti gli altri casi, la larghezza minima è di 1,10 m. All’interno delle unità immobiliari residenziali la larghezza del corridoio non deve essere inferiore a 1,00 m.”
(1) Il comma 5 dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, e successive modifiche, è abrogato.
(1) Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.