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b) Decreto del Presidente della Provincia 4 febbraio 2021, n. 21)
Utilizzo temporaneo di aree di proprietà della Provincia

1)
Pubblicato nel B.U. 11 febbraio 2021, n. 6.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina, in esecuzione dell’articolo 28, comma 4, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, recante “Territorio e paesaggio”, di seguito denominata “legge”, l’utilizzo temporaneo di aree di proprietà della Provincia da parte di privati o istituzioni pubbliche.

(2) Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche a tutti i procedimenti di insediamento ai sensi delle disposizioni di cui alla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, e alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, nel testo applicabile ai sensi dell’articolo 23 della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10, che risultavano già avviati in data 1° luglio 2020.

Art. 2 (Possibilità di utilizzo da parte di imprese)

(1) Fino alla conclusione dei procedimenti di insediamento e previa prestazione di una fideiussione bancaria a garanzia della restituzione e della corretta gestione dell'area, l'utilizzo degli immobili di proprietà della Provincia situati nelle zone per insediamenti produttivi può essere temporaneamente concesso ad imprese nei seguenti casi ed alle seguenti condizioni:

  1. consegna anticipata ad imprese per le quali è in corso un procedimento di insediamento, tramite la costituzione di un diritto di superficie, o la cessione in proprietà, o la cessione in proprietà previa costituzione di un diritto di superficie;
  2. messa a disposizione temporanea a favore di imprese nei confronti delle quali è stato disposto l'insediamento e che necessitano di un'area di cantiere per l’edificazione del lotto loro assegnato; il termine massimo ammissibile coincide con la durata del permesso di costruire per l’edificazione delle realizzande costruzioni aziendali;
  3. messa a disposizione temporanea, per un massimo di tre anni, finalizzata al superamento di esigenze transitorie delle imprese. Tale utilizzo è disposto in seguito a un avviso pubblico, nel quale vengono stabiliti le condizioni e i criteri di scelta nel caso in cui vi siano più interessati. In casi eccezionali, decorso il periodo massimo di tre anni, è possibile un'unica proroga di ulteriori tre anni, a condizione che la relativa domanda venga presentata almeno un mese prima della scadenza del termine.

Art. 3 (Condizioni di utilizzo)

(1) Nell'ipotesi di utilizzo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), alla consegna anticipata dell'area si provvede con verbale di consegna. Per il periodo di tempo tra la consegna anticipata e il perfezionamento dell'insediamento, alla Provincia è dovuto il pagamento di un corrispettivo parametrato sul calcolo degli interessi legali sul prezzo di insediamento. Per la procedura di cessione della proprietà di terreni sui quali sia stato precedentemente concesso un diritto di superficie si prescinde dalla prestazione della fideiussione e dal verbale di consegna. In questi casi gli interessi legali sono dovuti dal momento in cui è stata legittimamente richiesta la cessione della proprietà in esecuzione di quanto previsto dalla delibera di assegnazione dell’area in diritto di superficie.

(2) Nell'ipotesi di utilizzo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), si provvede alla messa a disposizione dell’area per il tempo strettamente necessario all'edificazione, sulla base di un verbale di consegna nel quale sono definiti anche il periodo e le modalità di utilizzo, nonché i termini per lo sgombero. Per l'utilizzo dell'area è dovuto il pagamento di un corrispettivo parametrato sul calcolo degli interessi legali sul prezzo di insediamento.

(3) Nell'ipotesi di utilizzo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), è dovuto un importo corrispondente al due per cento del prezzo di insediamento, rivalutato annualmente nella misura del 75 per cento dell'indice ASTAT. Eventuali riduzioni di prezzo possono essere applicate sulla base di un'apposita stima dell'Ufficio Estimo provinciale.

(4) In caso di utilizzo difforme o senza titolo si applica la disciplina di cui al decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2006, n. 33, e successive modifiche.

Art. 4 (Utilizzo da parte di enti pubblici)

(1) Per l’utilizzo delle aree da parte di enti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche.

Art. 5 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.