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Delibera 21 settembre 2021, n. 806
COVID-19: Direttive per le residenze per anziani e per i centri di assistenza diurna per anziani (modificata con delibera n. 421 del 14.06.2022)

...omissis...

1. Sono approvate le direttive di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

2. Sono approvate le seguenti modifiche dell’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale 18 dicembre 2018, n. 1419:

2.1. Il comma 5 dell’articolo 12 del capo II è così sostituito:

“5. La pianificazione dell’assistenza e della cura e la relativa documentazione devono essere gestite attraverso il sistema informatico provinciale. I dati personali raccolti sono trattati nel rispetto dei principi di esattezza, di minimizzazione, di limitazione della finalità e della conservazione dei dati personali, previa adozione di misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate volte a garantire i diritti e le libertà degli interessati.”.

2.2. Dopo il comma 1 dell’articolo 36 del capo IV è inserito il seguente comma 1/bis:

“1/bis. Qualora si verifichi, per oltre due mesi consecutivi, una discrepanza tra i posti letto autorizzati e quelli effettivamente occupati pari ad almeno l’8 per cento o a 8 posti letto, i parametri del personale da rispettare ai sensi del presente capo sono calcolati in base ai posti letto effettivamente occupati. Come base di calcolo si considera il mese di riferimento della rilevazione.”

3. La deliberazione della Giunta provinciale 27 ottobre 2020, n. 842, e successive modifiche, è revocata.

4. Sono revocate le disposizioni relative alle residenze per anziani e al servizio di accompagnamento e assistenza abitativa per anziani di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 9 giugno 2020, n. 401, e successive modifiche.

5. Sono revocate le disposizioni relative ai centri di assistenza diurna per anziani di cui al punto III (“Ulteriori disposizioni specifiche per i singoli settori”) della deliberazione della Giunta provinciale 24 novembre 2020, n. 942.

La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2, e successive modifiche, in quanto trattasi di un atto destinato alla generalità dei cittadini.

ALLEGATO A

COVID-19: Direttive per le residenze per anziani e per i centri di assistenza diurna per anziani

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I
Ambito di applicazione e definizioni

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Le presenti direttive disciplinano, ai sensi dell’articolo 1, comma 29, della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, l’attività delle residenze per anziani e dei centri di assistenza diurna per anziani dell’Alto Adige in relazione alla gestione del Covid-19, al fine di supportare in modo adeguato i bisogni delle persone anziane e delle loro famiglie e tutelare al contempo la salute degli/delle ospiti e del personale delle strutture.

Art. 2
Definizioni

1. Ai sensi delle presenti direttive s’intende per:

a) “disposizioni generali vigenti”: le disposizioni e le misure di cui all’articolo 3, comma 1, e le ordinanze del Presidente della Provincia in materia di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) “medico”: il referente sanitario/la referente sanitaria per la struttura o, qualora questo/questa non sia stato nominato/non sia stata nominata, il medico della struttura oppure il medico di medicina generale che segue l’ospite;

c) “task force”: la task force interdisciplinare “Residenze per anziani” di cui all’articolo 3, comma 3;

d) “Unità operativa per la Sorveglianza Epidemiologica”: l’Unità operativa per la Sorveglianza Epidemiologica del Dipartimento di Prevenzione (USEDIP) dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige;

e) “strutture di transizione”: strutture private accreditate con le quali l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige ha stipulato convenzioni ad hoc per il trasferimento degli/delle ospiti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a).

Capo II
Principi generali

Art. 3
Principi generali

1. Devono essere rispettate tutte le necessarie misure di sicurezza, di prevenzione del contagio e di contrasto e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2. A tal fine, vanno osservate le disposizioni statali e provinciali in materia, e in particolare la legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, e successive modifiche, con particolare riferimento all’allegato A, nonché le indicazioni e le raccomandazioni dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), per quanto compatibili con le disposizioni provinciali.

2. Dev’essere osservato quanto previsto dal Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e dalle relative norme attuative.

3. La task force “Residenze per anziani” monitora la situazione nelle residenze per anziani ed elabora le raccomandazioni contenenti le necessarie misure e procedure. La task force è composta da rappresentanti dell’ufficio provinciale competente, dell’Associazione delle residenze per anziani dell’Alto Adige (ARpA), dell’Associazione dirigenti servizi agli anziani dell'Alto Adige (ADSA), dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige – servizio psicologico e Unità operativa per la Sorveglianza Epidemiologica –, dell’Associazione dei responsabili tecnici assistenziali delle residenze per anziani dell’Alto Adige (ARTARA), dell’Agenzia per la Protezione civile della Provincia e dei referenti sanitari/delle referenti sanitarie per le residenze per anziani dell’Alto Adige. Nel caso in cui, dopo l’approvazione delle presenti direttive, le raccomandazioni elaborate dalla task force vengano modificate in adeguamento alla normativa vigente e all’evolvere della situazione epidemiologica, è fatto rinvio alle nuove misure e procedure, anche qualora in contrasto con quanto previsto dalle presenti direttive.

4. Gli/Le ospiti delle strutture, chi vi lavora o vi si trova per altre ragioni va sensibilizzato all’osservanza rigorosa delle vigenti misure di prevenzione, sicurezza, contenimento e contrasto della diffusione del virus, anche all’esterno delle strutture stesse. Chi lavora o comunque si trova all’interno delle strutture deve essere inoltre sensibilizzato sulle proprie responsabilità nei confronti delle persone anziane.

Titolo II
RESIDENZE PER ANZIANI

Capo I
Generalità e gestione degli/delle ospiti

Art. 4
Generalità

1. Se sussiste un elevato rischio di contagio nel comune di ubicazione della struttura o in un comune limitrofo o se all’interno della residenza per anziani risultano casi di positività al virus o casi sospetti, la direzione, d’intesa con il medico e sentita l’Unità operativa per la Sorveglianza Epidemiologica, prende adeguati e idonei provvedimenti. Tra questi, una delle prime misure da adottare è l’ulteriore limitazione o l’eventuale sospensione temporanea degli accessi (ammissioni, visite, presenza di volontari/volontarie, membri di associazioni o altri gruppi).

2. I provvedimenti di cui al comma 1 devono sempre essere proporzionati al rischio di contagio per la comunità degli/delle ospiti.

3. Ogni residenza per anziani elabora, sulla base di quanto previsto dalle presenti direttive, un documento interno con le procedure specifiche da attuare ove si verifichino casi di positività al virus o casi sospetti all’interno della struttura. Il documento è portato a conoscenza di tutto il personale.

Art. 5
Gestione di ospiti sintomatici/sintomatiche

1. Gli/Le ospiti con sintomatologia da Covid-19 o che hanno avuto contatto stretto con persone risultate positive al virus vengono immediatamente isolati/isolate e sottoposti/sottoposte a un test antigenico rapido.

2. In caso di esito positivo del test l’ospite verrà sottoposto/sottoposta a test molecolare (PCR). In caso di esito negativo il medico deciderà, dopo attenta valutazione dell’ospite, se richiedere l’esecuzione di un test molecolare (PCR).

Art. 6
Gestione di ospiti con esito del test positivo o dubbio

1. In caso di esito del test positivo o dubbio:

a) gli ospiti asintomatici/le ospiti asintomatiche o con sintomi lievi vengono trasferiti/trasferite in una struttura di transizione, secondo l’apposita procedura prevista dalla task force e nell’ambito del contingente di posti letto messo a disposizione a tale scopo dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. La procedura di trasferimento tiene conto dello stato di salute dell’ospite e delle condizioni organizzative all’interno della residenza per anziani di provenienza;

b) gli/le ospiti con sintomi gravi vengono trasferiti/trasferite in ospedale.

2. Il medico decide, in base allo stato di salute dell’ospite, se debba essere presentata domanda di trasferimento in una struttura di transizione o in ospedale.

3. Per il rientro nella residenza per anziani di provenienza è fatto rinvio alla procedura della task force.

4. Anche nel caso in cui numerosi ospiti/numerose ospiti debbano essere trasferiti/trasferite in strutture di transizione, le attività quotidiane della struttura proseguono nel rispetto stringente delle misure di sicurezza e di prevenzione.

Capo II
Area Covid e misure di prevenzione e sicurezza per il personale

Art. 7
Area Covid

1. Per l’eventuale istituzione di un’area Covid all’interno della struttura, si rinvia alla procedura prevista dalle raccomandazioni della task force.

Art. 8
Misure prevenzione e sicurezza per collaboratori/collaboratrici, tirocinanti e volontari/volontarie

1. In materia di misure di prevenzione e sicurezza per il personale delle residenze per anziani è fatto rinvio a quanto previsto dalle raccomandazioni della task force.

2. I collaboratori e le collaboratrici con sintomatologia da Covid-19 non possono in nessun caso presentarsi sul posto di lavoro e, qualora presentino sintomi sul posto di lavoro, devono essere mandati immediatamente a casa.

3. Si raccomanda di sottoporre regolarmente a test tutti i collaboratori/le collaboratrici. A tale riguardo trova applicazione l’apposita procedura prevista dalla task force.

4. Il personale neoassunto deve essere informato e formato esaustivamente in merito alle disposizioni generali vigenti e alle raccomandazioni della task force, con particolare riferimento a quanto previsto in materia di corretta gestione degli indumenti protettivi, disinfezione e misure igieniche.

5. A tirocinanti, volontari/volontarie che prestano servizio civile o sociale e a tutti gli altri volontari/volontarie delle residenze per anziani si applica, in materia di prevenzione e sicurezza, la stessa disciplina prevista per i collaboratori/le collaboratrici.

Capo III
Ambienti

Art. 9
Generalità

1. Ѐ previsto un piano per la pulizia, la disinfezione e la sanificazione di tutti i locali e gli ambienti della struttura, con particolare attenzione per i servizi igienici, i locali della lavanderia e gli spogliatoi. I collaboratori/Le collaboratrici e tirocinanti devono disinfettare i propri armadietti e le superfici dello spogliatoio con le quali è venuto in contatto.

2. In caso di ospiti risultati positivi/risultate positive al virus, tutti i locali e gli ambienti in cui si sono intrattenute tali persone devono essere disinfettati e sanificati nel rigoroso rispetto dei protocolli elaborati in materia per le residenze per anziani dell’Alto Adige.

Art. 10
Sala da pranzo

1. Per la sala da pranzo devono essere attuate le disposizioni generali vigenti in materia di somministrazione di pasti e bevande, per quanto applicabili.

2. In sala da pranzo deve essere garantito il ricambio dell’aria. Devono inoltre essere rispettati i protocolli in materia di pulizia e disinfezione della sala elaborati per le residenze per anziani dell’Alto Adige.

3. Dopo il pasto, ogni collaboratore/collaboratrice, tirocinante o volontario/volontaria deve disinfettare le superfici con le quali è venuto/venuta a contatto.

4. Se un/un’ospite della residenza per anziani risulta positivo/positiva al virus, gli/le ospiti che sono entrati/entrate in contatto stretto con lui/lei devono consumare i pasti nelle rispettive stanze/ai rispettivi piani fino ad esito negativo del test, secondo le indicazioni dell’Unità operativa per la Sorveglianza Epidemiologica.

Capo IV
Attività degli/delle ospiti

Art. 11
Generalità

1. Gli/Le ospiti possono circolare liberamente all’interno della struttura e utilizzare tutti gli ambienti e i locali comuni, come bar interni e cappelle, nel rispetto delle disposizioni generali di sicurezza valide a livello provinciale, ad eccezione dei locali del personale e dell’area Covid, se prevista e attivata.

2. Gli/Le ospiti possono allontanarsi dalla struttura, nel rispetto delle disposizioni generali di sicurezza valide a livello provinciale e di quanto stabilito in materia dalle raccomandazioni della task force.

Art. 12
Misure in caso di elevato rischio di contagio nel comune di ubicazione della struttura o in un comune limitrofo

1. Se sussiste un elevato rischio di contagio nel comune di ubicazione della struttura o in un comune limitrofo la direzione, d’intesa con medico, valuta se sia necessario disporre, a tutela della comunità degli/delle ospiti, la limitazione o la temporanea sospensione delle uscite degli stessi/delle stesse dalla struttura; a tal fine si tiene conto, oltre che dei bisogni clinico-assistenziali e terapeutici dell’ospite, anche di quelli psicologici, affettivi e relazionali.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 devono sempre essere proporzionati al rischio di contagio per la comunità degli/delle ospiti.

Art. 13
Misure in caso di focolaio all’interno della struttura

1. In caso di focolaio all’interno della struttura, gli/le ospiti, il personale, i/le tirocinanti e i volontari/le volontarie possono circolare nella stessa solo nel rispetto delle restrizioni e delle misure di sicurezza previste. A tale riguardo, è fatto rinvio alle raccomandazioni della task force.

Capo V
Visite e altri accessi

Art. 14
Visite

1. Le visite sono consentite nel rispetto delle disposizioni generali di sicurezza valide a livello provinciale.

2. Il regolamento delle visite, incluse quelle ai piani/nelle stanze, è stabilito dalla direzione d’intesa col medico ed è portato a conoscenza di tutte le persone interessate. Il regolamento dev’essere definito nel rispetto delle raccomandazioni della task force e tenendo in debita considerazione le eventuali ripercussioni, anche psicologiche, sugli/sulle ospiti.

Art. 15
Accesso di membri di associazioni o di altri gruppi

1. L’accesso alla struttura di membri di associazioni o di altri gruppi è consentito se autorizzato dalla direzione d’intesa con il medico.

Capo VI
Ammissioni

Art. 16
Generalità

1. In materia di ammissioni nelle residenze per anziani è fatto rinvio a quanto previsto dalle raccomandazioni della task force.

Art. 17
Ammissione di persone sintomatiche

1. Le persone con sintomatologia da Covid-19 possono essere ammesse nella residenza per anziani solo ad avvenuta, completa guarigione secondo le indicazioni dell’Unità operativa per la Sorveglianza Epidemiologica, salvo diversa espressa autorizzazione del medico.

2. Le persone di cui al comma 1 non perdono il diritto all’ammissione e conservano la propria posizione in graduatoria. Esse vengono ammesse non appena soddisfino le condizioni suddette.

Capo VII
Ulteriori misure di prevenzione

Art. 18
Supervisione e supporto del personale

1. In caso di bisogno, la residenza per anziani offre al personale attività di supervisione, accompagnamento psicologico o altre forme di supporto tramite le quali rielaborare in un contesto protetto le esperienze vissute.

Art. 19
Economia domestica

1. Nella pulizia di ambienti e locali, nel lavaggio della biancheria e in cucina devono essere garantiti gli standard igienici previsti per la prevenzione dell’infezione da SARS-Cov-2.

Art. 20
Posti letto di isolamento

1. In caso di necessità e per il periodo determinato con decreto dell’assessore/ dell’assessora competente in materia di politiche sociali, su proposta della task force, tutti gli enti gestori hanno l’obbligo di prevedere cosiddetti “posti letto di isolamento”, che devono essere tenuti liberi e non possono essere utilizzati nemmeno per altre emergenze, nella seguente misura: 15% del numero di posti letto in stanze doppie o a più letti della struttura, garantendo almeno due posti letto di isolamento per ogni struttura e senza superare il seguente numero massimo di posti letto di isolamento:

struttura con il seguente numero di posti letto in stanze doppie o a più letti:

numero massimo di posti letto di isolamento

fino a 19

3

da 20 a 39

4

da 40 a 59

5

da 60 a 79

8

oltre 80

10

2. In caso di enti che gestiscono più strutture, il numero di posti letto d’isolamento prescritto ai sensi del comma 1 può essere garantito nell’ambito del numero complessivo di posti letto dell’ente e ripartito tra le strutture secondo le necessità organizzative; gli enti gestori possono anche concentrare i posti letto di isolamento in un’unica struttura.

3. Le stanze con i posti letto di isolamento accolgono gli/le ospiti con sintomatologia da Covid-19 o che sono entrati/entrate in contatto stretto con una persona risultata positiva al virus. Gli/Le ospiti accolti/accolte in queste stanze sono assistiti da personale con dispositivi di protezione speciali.

Titolo III
CENTRI DI ASSISTENZA DIURNA PER ANZIANI E ALTRI SERVIZI

Capo I
Centri di assistenza diurna per anziani

Art. 21
Generalità

1. Ai centri di assistenza diurna per anziani si applicano le disposizioni valide per le residenze per anziani.

2. Per i centri di assistenza diurna per anziani le eventuali misure di limitazione o di chiusura del servizio sono concordate dal/dalla responsabile del servizio stesso con l’Unità operativa per la Sorveglianza Epidemiologica. Tali misure devono sempre essere proporzionate al rischio di contagio per gli/le utenti.

3. Per l’accesso delle e degli ospiti al servizio ‘centro di assistenza diurna per anziani’ è fatto rinvio a quanto previsto dalle raccomandazioni della task force.

Art. 22
Organizzazione del servizio e trasporto

1. Si suggerisce di organizzare il servizio in piccoli gruppi, con operatori/operatrici dedicati esclusivamente agli/alle utenti del centro.

2. Il trasporto degli/delle utenti del centro deve avvenire nel rispetto delle disposizioni previste a livello nazionale e provinciale.

Capo II
Altri servizi

Art. 23
Pasti a domicilio senza consegna

1. Se la residenza per anziani offre anche il servizio “pasti a domicilio senza consegna”, tale servizio è erogato nel rispetto delle disposizioni generali vigenti in materia di somministrazione di pasti e bevande, per quanto applicabili. Si raccomanda la consumazione separata dei pasti rispetto agli/alle ospiti della residenza per anziani.

Art. 24
Accompagnamento e assistenza abitativa per anziani

1. Al servizio di accompagnamento e assistenza abitativa per anziani si applicano le disposizioni valide per le residenze per anziani, per quanto applicabili.

2. Non devono essere previsti posti letto di isolamento.

3. Gli/Le utenti che presentano una sintomatologia da Covid-19, che hanno avuto contatto stretto con persone risultate positive al virus o che sono risultati/risultate positivi/positive al test devono essere immediatamente isolati/isolate; al riguardo vanno rispettate le indicazioni dell’Unità operativa per la Sorveglianza Epidemiologica.

 

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ActionAction Delibera 10 agosto 2021, n. 680
ActionAction Delibera 10 agosto 2021, n. 682
ActionAction Delibera 10 agosto 2021, n. 689
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ActionActionALLEGATO A
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