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n) Decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2021, n. 91)
Modifiche al regolamento sul contenuto e sulla gestione dell'anagrafe provinciale delle imprese agricole

1)
Pubblicato nel B.U. 25 marzo 2021, n. 12.

Art. 1 (Modifica del titolo)

(1) Il titolo del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22, e successive modifiche, è così sostituito: “Regolamento di esecuzione sul contenuto e sulla gestione dell’anagrafe provinciale delle imprese agricole”.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

(1) L’articolo 1 del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22, è così sostituito:

“Art. 1  (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina ai sensi dell'articolo 5/bis della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche, il contenuto e la gestione dell'anagrafe provinciale delle imprese agricole operanti sul territorio provinciale, di seguito denominata anagrafe provinciale. L’anagrafe provinciale è istituita presso la Ripartizione provinciale Agricoltura ed è parte del Sistema informativo agricolo-forestale della Provincia autonoma di Bolzano (SIAF).”

Art. 3 (Definizioni)

(1) Dopo l’articolo 1 del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22, è inserito il seguente articolo 1/bis:

“Art. 1/bis  (Definizioni)

1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

  1. Impresa agricola: soggetto pubblico o privato esercente attività agricola, forestale o agroalimentare ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile; ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le persone fisiche che esercitano, in forma non imprenditoriale, un'attività ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile sono equiparate a un’impresa agricola.
  2. Anagrafe provinciale delle imprese agricole (APIA): anagrafe che raccoglie i dati personali e aziendali, disponibili in SIAF, delle imprese agricole che a qualsiasi titolo intrattengano rapporti con la pubblica amministrazione, nonché le modifiche o cancellazioni dei dati stessi.
  3. Sistema informativo agricolo-forestale della Provincia autonoma di Bolzano (SIAF): sistema informatico provinciale sviluppato per supportare l’attività amministrativa in ambito agricolo-forestale e basato sull’integrazione e l’interconnessione degli applicativi e delle banche dati della pubblica amministrazione esistenti nel settore.
  4. Codice unico di identificazione dell’azienda agricola (CUAA): codice fiscale dell’impresa agricola.
  5. Unità tecnico-economica (UTE): l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti, delle unità zootecniche e delle superfici agricole aventi una propria autonomia produttiva e condotti a qualsiasi titolo da un’impresa agricola per una o più attività agricole, forestali o agroalimentari. L’UTE è identificata dal codice ISTAT del comune ove si svolge in misura prevalente l’attività economica dell’impresa agricola.
  6. Fascicolo aziendale: fascicolo costituito all’interno del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) ai sensi del DPR n. 503 del 1° dicembre 1999, e successive modifiche, finalizzato alla raccolta e all’organizzazione dei dati e delle informazioni relativi alle imprese agricole.
  7. Fascicolo superfici SIAF: estratto del fascicolo aziendale; viene generato dal Sistema informativo provinciale agricolo-forestale (SIAF) e riporta i dati relativi alle superfici di un’impresa agricola.
  8. Manuale dell’anagrafe provinciale delle imprese agricole: manuale che definisce le procedure per la gestione della posizione delle imprese agricole nell’anagrafe provinciale.
  9. Punti di svantaggio: punti che misurano gli svantaggi che ostacolano la produzione agricola e forestale delle imprese operanti nel settore foraggero.

Art. 4 (Sistema informativo agricolo-forestale della Provincia autonoma di Bolzano (SIAF))

(1) L’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22, è così sostituito:

“Art. 2  (Sistema informativo agricolo-forestale della Provincia autonoma di Bolzano (SIAF))

1. Il Sistema informativo agricolo-forestale della Provincia autonoma di Bolzano (SIAF) è strutturato come sistema aperto ai soggetti istituzionali, alle imprese agricole e ai soggetti operanti nel settore agricolo, forestale e agroalimentare, quali le organizzazioni professionali agricole e forestali, i centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), le associazioni dei produttori, le imprese agricole associate nonché gli altri soggetti specificamente abilitati ai sensi del presente articolo. I soggetti abilitati utilizzano e alimentano il sistema, in base ai loro diritti di accesso, mediante le specifiche funzionalità dei suoi sottosistemi.

2. Qui di seguito sono riportati i principali sottosistemi sviluppati per la gestione dei dati di base inerenti ai singoli settori:

  1. Gestione dati anagrafici (SIAF-APIA): sottosistema SIAF per la gestione dei dati anagrafici delle persone e delle imprese agricole.
  2. Gestione superfici (SIAF-MAP): sottosistema SIAF per la gestione dei tipi di coltura e delle superfici colturali delle imprese agricole.
  3. Catasto frutticolo (SIAF-FRUIT): sottosistema SIAF per la gestione dei dati di dettaglio delle superfici frutticole delle singole imprese.
  4. Schedario vitivinicolo (SIAF-WINE): sottosistema SIAF per la gestione dello schedario vitivinicolo ai sensi delle disposizioni vigenti.
  5. Schedario boschivo (SIAF-BOSCHI): sottosistema SIAF per la gestione delle superfici boschive e degli alpeggi ai sensi della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche.
  6. Anagrafe provinciale del bestiame (SIAF-VET): sottosistema SIAF per la gestione dei dati dell’anagrafe provinciale del bestiame, istituita ai sensi della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9, e successive modifiche.
  7. Schedario delle macchine agricole: sottosistema SIAF per la gestione delle macchine ed attrezzature agricole.
  8. Classificazione agriturismo: sottosistema SIAF per gestire la classificazione delle imprese agricole che offrono attività ricettiva.
  9. Elenco degli operatori e delle operatrici dell’agricoltura sociale: sottosistema SIAF per gestire l’elenco provinciale di cui all’articolo 2 della legge provinciale 22 giugno 2018, n. 8.

3. Il Direttore/La Direttrice della Ripartizione provinciale Agricoltura, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), su richiesta dei soggetti interessati, autorizza la creazione dei singoli profili utente e il rispettivo livello accesso.

4. Gli accessi eseguiti da qualsiasi soggetto abilitato sono registrati su appositi archivi.”

Art. 5 (Contenuto dell’anagrafe provinciale)

(1) L’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22, è così sostituito:

“Art. 3  (Contenuto dell’anagrafe provinciale)

1. L’anagrafe provinciale raccoglie i dati e le informazioni di cui all’allegato A relativi alle imprese agricole.

2. Le imprese agricole sono identificate dal codice unico di identificazione dell’azienda agricola (CUAA), che deve essere utilizzato in tutti i rapporti con le pubbliche amministrazioni.

3. A ciascuna impresa fa capo una o più unità tecnico-economiche (UTE).”

Art. 6 (Gestione dell’anagrafe provinciale)

(1) L’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 6  (Gestione dell’anagrafe provinciale)

1. Il Direttore/La Direttrice della Ripartizione provinciale Agricoltura è responsabile della gestione dell'anagrafe provinciale e provvede all’aggiornamento del manuale dell’anagrafe provinciale delle imprese agricole.

2. L'iscrizione all'anagrafe provinciale può essere richiesta in ogni momento, ma è comunque necessaria prima di instaurare con la pubblica amministrazione qualsiasi rapporto attinente all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile.

3. La richiesta di iscrizione all'anagrafe provinciale va presentata alla Ripartizione provinciale Agricoltura, utilizzando gli appositi moduli.

4. L’iscrizione d’ufficio è ammissibile esclusivamente per le imprese agricole che operano nel settore della selvicoltura per il tipo di cultura bosco. I relativi casi sono disciplinati nel manuale dell’anagrafe provinciale delle imprese agricole.

5. Qualsiasi fatto o atto giuridico avente effetto ai fini della validità delle informazioni contenute nell'anagrafe provinciale deve essere comunicato alla Ripartizione provinciale Agricoltura, a cura degli interessati, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi del fatto o dall'adozione dell'atto o comunque prima di instaurare con la pubblica amministrazione un rapporto attinente all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile.

6. La cancellazione dell’impresa e dei relativi dati dall'anagrafe provinciale avviene su richiesta del soggetto interessato.

7. Al Direttore/Alla Direttrice della Ripartizione competente per le foreste può essere delegata la gestione dell’anagrafe provinciale per le imprese agricole che esercitano la selvicoltura o che operano nel settore foraggero o nel settore della gestione delle malghe.

8. Il manuale dell’anagrafe provinciale delle imprese agricole di cui al comma 1 disciplina i casi in cui la cancellazione o la variazione dei dati delle imprese può essere effettuata d’ufficio compatibilmente con la normativa di settore vigente.”

Art. 7 (Verifica delle richieste e delle comunicazioni)

(1) La rubrica dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22, è così sostituita: “Verifica delle richieste e delle comunicazioni”.

(2) Nel comma 1 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22, le parole: “di cui all’articolo 6” sono soppresse.

(3) Il comma 2 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22, è così sostituito:

“2. In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 1, si provvede all’iscrizione dell’impresa agricola nell’anagrafe provinciale ovvero alla modifica dei dati ivi contenuti, nonché alla consegna del fascicolo superfici SIAF all’impresa.”

(4) Il comma 4 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22, è così sostituito:

“4. Decorsi 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, senza che siano stati forniti i chiarimenti richiesti, l'iscrizione si intende respinta. Qualora il/la richiedente insista sulla correttezza delle informazioni rese, la richiesta di iscrizione o di variazione è sottoposta entro 60 giorni a un’ulteriore verifica da parte della Ripartizione provinciale Agricoltura. Nel caso in cui sia necessaria la valutazione tecnica della Ripartizione provinciale competente per le foreste o per il paesaggio, il Direttore/la Direttrice della Ripartizione provinciale Agricoltura indice una conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n.17, e successive modifiche, e decide poi quali dati inserire, eventualmente anche d’ufficio, nell’anagrafe provinciale. Tale decisione viene comunicata al/alla richiedente.”

(5) Dopo il comma 4 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22, è inserito il seguente comma 4/bis.

“4/bis. Qualora sia stata conferita la delega di cui all’articolo 6, comma 7, le verifiche di cui ai commi precedenti competono al Direttore delegato/alla Direttrice delegata.”

Art. 8 (Diritto di accesso)

(1) L’articolo 11 del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22, è così sostituito:

“Art. 11  (Diritto di accesso)

1. Il diritto di accesso è garantito mediante l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione con le modalità stabilite nel manuale.

2. Fino al momento in cui le relative funzionalità informatiche non siano rese disponibili, l’interessato/l’interessata può in qualsiasi momento richiedere alla Ripartizione Agricoltura un estratto con i dati aggiornati dell’impresa agricola presenti nell’anagrafe provinciale.

3. La comunicazione dei dati inseriti d'ufficio nell'anagrafe provinciale, nonché delle variazioni e cancellazioni dei dati disposte d'ufficio avviene mediante adeguate forme di pubblicità stabilite nel manuale.”

Art. 9 (Fascicolo aziendale)

(1) L’articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 12  (Fascicolo aziendale)

1. I dati del fascicolo aziendale provengono da banche dati a disposizione dell’Amministrazione provinciale e dai dati inseriti nell’anagrafe provinciale.

2. Tutti i dati contenuti nel fascicolo aziendale che sono stati controllati e validati con le modalità di cui all'articolo 10, comma 1, si intendono certificati e, se confermati dall'impresa agricola in occasione dell'avvio dei procedimenti, non sono soggetti ad ulteriore verifica da parte della Amministrazione provinciale durante la fase istruttoria delle istanze.

3. I dati relativi alle superfici coltivate inseriti nel fascicolo aziendale secondo le modalità descritte ai commi precedenti sono da considerarsi, da ogni punto di vista, dati verificati ai fini dell’istruttoria di qualsiasi domanda di aiuto.”

Art. 10 (Controlli a campione)

(1) L’articolo 14 del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 14  (Controlli a campione)

1. Ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, la Ripartizione provinciale Agricoltura dispone periodicamente idonei controlli a campione sulla veridicità dei dati dichiarati. A tal fine si può avvalere del personale del Corpo forestale provinciale, che effettua i controlli a campione anche in occasione dei controlli da eseguirsi ai sensi delle vigenti disposizioni dell’Unione europea in materia di politica agricola comune.”

Art. 11 (Allegato A)

(1) L’allegato A al decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22, e successive modifiche, è così sostituito:

“Allegato A (Art. 3

L'anagrafe provinciale contiene i seguenti dati e informazioni attinenti a:

  1. dati anagrafici;
  2. legale rappresentante e sede legale;
  3. ubicazione e sede dell'impresa e ubicazione delle unità tecnico-economiche (UTE);
  4. consistenza zootecnica soggetta a registrazione;
  5. consistenza territoriale e dimensione delle superfici coltivate, titoli di conduzione, dati catastali, tipi di coltura, dati relativi allo schedario vitivinicolo, catasto frutticolo e altri tipi di coltura;
  6. eventuale ente associativo delegato dall’impresa;
  7. macchine e attrezzature agricole;
  8. classificazione delle imprese agricole che esercitano attività ricettiva nell’ambito dell’agriturismo;
  9. attività di agricoltura sociale;
  10. attività di vendita diretta;
  11. ogni altra informazione attinente all'esercizio dell'attività agricola, forestale o agroalimentare svolta e risultante all'Amministrazione provinciale.”

Art. 12 (Allegato B)

(1) L’allegato B al decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22, e successive modifiche, è così sostituito:

“Allegato B (articolo 10, comma 5)

Le principali fonti di dati che concorrono all'implementazione dell'anagrafe provinciale sono:

  1. il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
  2. l'Anagrafe Tributaria dell'Agenzia delle Entrate;
  3. i dati anagrafici comunali;
  4. il Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA);
  5. il libro fondiario ed il catasto fondiario della Provincia autonoma di Bolzano e della Provincia autonoma di Trento;
  6. la Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Zootecnica (BDN);
  7. il Sistema Informativo Biologico (SIB);
  8. la cartografia provinciale ufficiale e sistemi informativi geografici per la determinazione di dati territoriali;
  9. altre banche dati.”

Art. 13 (Abrogazioni)

(1) Gli articoli 4, 5, 7, 8, 9 e 15 del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22, e successive modifiche, sono abrogati.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

 

 

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