In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

Corte costituzionale - ordinanza 2 dicembre 2021, n. 253
Bilancio e contabilità pubblica - Approvazione dello stato di previsione della spesa per il 2022 e il 2023 nonché del prospetto delle spese di bilancio per gli stessi anni e dei conseguenti Allegati di spesa – Estinzione del processo per rinuncia

Ordinanza 2 dicembre 2021 (23 dicembre 2021), n. 253; Pres. Coraggio; Red. Buscema

Ritenuto che, con ricorso depositato il 4 marzo 2021, iscritto al n. 13 del registro ricorsi 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 2, commi 2 e 3, e 3, comma 1, l’Allegato C e i conseguenti Allegati di spesa, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre 2020, n. 17 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023); che, nel suo testo originario, l’art. 2, commi 2 e 3, stabiliva quanto segue: «2. Lo stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2022, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 5.996.953.279,55 euro. 3. Lo stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2023, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 5.859.003.036,77 euro»; che l’art. 3, comma 1, nel suo testo originario, stabiliva: «1. In applicazione dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, sono approvati i seguenti allegati al bilancio: […] c) prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi, titoli e centri di responsabilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato C) […]»; che l’applicazione delle norme impugnate, che dispongono, per ciascuno degli anni 2022 e 2023 del bilancio provinciale, lo stanziamento di somme per il concorso alla finanza pubblica inferiori a quelle di spettanza della Provincia autonoma di Bolzano, determinerebbe la mancanza di copertura finanziaria del bilancio 2021-2023 della medesima Provincia in violazione del principio dell’obbligo di copertura delle spese di cui all’art. 81 della Costituzione e dell’art. 79, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) che definisce l’ammontare del contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; che la previsione di uno stanziamento ridotto prescinderebbe dalle modalità di rideterminazione di detto contributo in violazione degli artt. 79, comma 4-ter, e 83 del d.P.R. n. 670 del 1972; che la Provincia autonoma di Bolzano si è costituita nel giudizio di legittimità costituzionale con atto depositato il 31 marzo 2021, affermando che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto con l’art. 2 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 marzo 2021, n. 3 (Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023 e altre disposizioni) sarebbero state apportate variazioni alle disposizioni impugnate, all’Allegato C e ai conseguenti Allegati di spesa della legge prov. Bolzano n. 17 del 2020 anche per gli esercizi finanziari 2022 e 2023, in modo da assicurare l’integrale copertura della spesa secondo quanto disposto dall’art. 79 dello statuto speciale. Considerato che le disposizioni impugnate sono state successivamente modificate dall’art. 2 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 marzo 2021, n. 3 (Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023 e altre disposizioni); che, a seguito di tali modifiche, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso con atto depositato il 20 luglio 2021, sulla base della delibera adottata dal Consiglio dei ministri il 30 giugno 2021; che la Provincia autonoma di Bolzano ha accettato la rinuncia con atto depositato il 26 agosto 2021, sulla base della delibera della Giunta provinciale del 10 agosto 2021, n. 670; che, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis, la rinuncia del ricorrente all’impugnazione in via principale, accettata dal resistente costituito, determina l’estinzione del processo. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi

La Corte Costituzionale

 

dichiara estinto il processo.

 

 

 

 

indice