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Delibera 31 agosto 2021, n. 752
Percorso abilitante per la scuola secondaria e la scuola di musica (modificata con delibera n. 104 del 15.02.2022 e delibera n. 865 vom 22.11.2022)

Allegato A

Percorso abilitante per la scuola secondaria e la scuola di musica

Art. 1
Definizione del percorso abilitante

1. La presente deliberazione disciplina la for-mazione del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado in lin-gua tedesca e delle località ladine e delle scuole secondarie paritarie e la formazione del-le/degli insegnanti delle scuole di musica della Provincia.

2. La formazione in servizio del personale docente della scuola secondaria e della scuola di musica che sia in possesso del titolo di studio prescritto per la relativa classe di concorso è volta all’acquisizione di competenze pedagogico-didattiche e si conclude con il conferimento dell’abilitazione all’insegnamento.

3. La formazione in servizio, di cui al comma 2, (in seguito denominata “corso di formazione”) si basa su tre principi:

1) connessione tra teoria / scienza e pratica mediante la cooperazione tra vari attori (Libera Università di Bolzano, Conservatorio “C. Monteverdi” Bolzano, esperti / esperte nella pratica e accompagnamento da parte di mentori);

2) trasmissione di conoscenze teoriche con valorizzazione della pratica da parte della Libera Università di Bolzano e del Conservatorio “C. Monteverdi” Bolzano;

3) Laboratori tenuti da esperti / esperte su tematiche attinenti alla particolare realtà della scuola altoatesina e alle aree prioritarie.

4. L’obiettivo del corso di formazione è quello di formare professioniste/i abili, in grado di riflettere sulle proprie competenze professionali e con un atteggiamento orientato alla ricerca.

Art. 2
Obiettivi del corso di formazione

1. Il corso di formazione è finalizzato alla trasmissione delle seguenti competenze:

• competenze didattiche e disciplinari;

• competenze comunicative;

• competenze relazionali;

• competenze personali;

• competenze organizzative.

Art. 3
Requisiti per l’ammissione al corso di formazione

1. La competente Direttrice / il competente Direttore provinciale Scuole e la competente Direttrice / il competente Direttore provinciale delle scuole di musica (di seguito denominato direttori provinciali) determinano le classi di concorso, per le quali il corso di formazione viene attivato.

2. Al corso di formazione previsto dall’art. 1 è ammesso il personale docente che

a) possiede il titolo di studio prescritto dalla normativa vigente in materia per la relativa classe di concorso;

b) durante il periodo di formazione ha stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato presso una scuola secondaria o scuola di musica in lingua tedesca o ladina;

c) è in servizio dall’inizio delle lezioni (presso le scuole secondarie oppure presso le scuole di musica) fino ad almeno il 30 aprile senza interruzione;

d) è in servizio nella misura minima di almeno 6 ore su 18 ore settimanali (scuole secondarie) ovvero 8 su 24 (scuole di musica) nella relativa classe di concorso e che in tutto questo periodo presta effettivo servizio di insegnamento. Qualora la specifica situazione dei posti non consenta la stipulazione di contratti di lavoro con almeno 6 ovvero 8 ore settimanali, la competente Direttrice / il competente Direttore provinciale può ammettere anche personale docente il cui contratto di lavoro comprenda almeno 3 ore settimanali nella relativa classe di concorso.

e) I docenti delle scuole secondarie di I e II grado delle località ladine che richiedono l’ammissione al corso di formazione devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dalle disposizioni vigenti per l’accesso all’insegnamento nelle scuole delle località ladine:

- attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, integrato dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86, e

- attestato di conoscenza della lingua ladina ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, integrato dall’art. 7 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.

3. Se nel secondo anno di formazione, entro l’inizio delle lezioni, il/la docente non è in grado di stipulare né tramite la scelta dei posti né tramite chiamata diretta da parte della/del dirigente scolastica/o, un contratto di lavoro di almeno tre ore settimanali nella classe di concorso per la quale frequenta il corso di formazione, potrà svolgere, sulla base di una convenzione di tirocinio ed a titolo gratuito, 25 ore di copresenza nella classe di concorso per la quale frequenta il corso di formazione al fine di poter realizzare in questo modo e nella classe di concorso rilevante per il corso di formazione i compiti assegnati, le visite in classe da parte delle/dei mentori e le visite in classe della/del dirigente scolastica/o e il progetto.

4. Qualora il congedo di maternità obbligatorio rientri nel periodo di formazione, i moduli che si svolgono durante questo periodo e che non sono di natura strettamente disciplinare potranno essere recuperati l’anno successivo. Per i moduli riferiti alla disciplina sono previste possibilità di compensazione. Il Consiglio di corso definisce i dettagli delle misure di compensazione.

5. Qualora il corso di formazione venga interrotto, verrà attribuito un credito formativo per le prestazioni già acquisite.

6. Le specifiche competenze disciplinari delle/dei docenti in formazione nella propria materia di insegnamento si evincono dai titoli di studio posseduti, ma devono essere confermate anche nell’ambito dell’osservazione in aula e della documentazione dello sviluppo delle competenze personali. Per le classi di concorso che comprendono un gruppo di materie e per le quali le disposizioni sui titoli di accesso non prevedono esami integrativi specifici, sono previsti moduli obbligatori nel corso dell’anno formativo, la cui valutazione positiva è requisito necessario per l’ammissione al colloquio finale. Questi moduli prevedono l’elaborazione di due aree tematiche approvate dall’ispettore/ispettrice competente in modus Blended Learning. Consistono nell’autoapprendimento, in compiti di lavoro orientati alla pratica, nella presentazione dell’elaborazione didattico-metodica in presenza e nell’attuazione concreta della rispettiva unità didattica in classe. Queste attuazioni concrete e le domande di approfondimento sono valutate da una commissione nominata dal direttore/dalla direttrice provinciale competente. È composta dal/dalla mentore, dal/dalla dirigente scolastico/a della scuola in cui si svolge l’unità didattica e da un/una docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato nella rispettiva classe di concorso/materia di insegnamento. La valutazione minima di 18/30 costituisce condizione di ammissione al colloquio finale.

7. Qualora la dirigente scolastica / il dirigente scolastico, gli esperti / le esperte o le/i mentori ravvisino dei dubbi riguardo alle competenze possedute dalle/dai docenti in formazione nella materia alla quale aspirano, la competente Direttrice / il competente Direttore provinciale fissa una prova straordinaria, individuando caso per caso le modalità d’esame ritenute più idonee (esame scritto, orale o pratico). La commissione di esperti per la prova straordinaria è formata da 1 rappresentante della Direzione Istruzione e Formazione, che la presiede e 2 docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato nella relativa classe di concorso.

8. In caso di esito negativo della prova straordinaria, il/la docente in formazione viene escluso/esclusa dal corso di formazione per la materia, alla quale aspira.

9. Qualora la dirigente scolastica / il dirigente scolastico, gli esperti / le esperte o le/i mentori ravvisino delle carenze in merito all’attuazione didattico-metodica dei contenuti del percorso formativo, il direttore/la direttrice provinciale competente nomina una commissione straordinaria per la valutazione dell’insegnamento. La commissione è composta da

- un/a rappresentante della Direzione Istruzione e Formazione, che la presiede,

- dall’esperto/a del rispettivo modulo didattico,

- dal/dalla mentore e

- dal/dalla dirigente scolastico/a dell’insegnante.

10. In caso di esito negativo dell’implementazione didattico-metodica, il/la docente in formazione viene escluso/esclusa dal corso di formazione per la classe di concorso, alla quale aspira.

Art. 4
Il corso di formazione

1. Il corso di formazione dura due anni scolastici e si articola in:

a) un percorso formativo - 24 CFU, ai sensi del Decreto Ministeriale del 10 agosto 2017, n. 616, nelle discipline psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche (il possesso dei 24 CFU costituisce requisito di ammissione per le/gli insegnanti di italiano seconda lingua e le/gli insegnanti di strumento musicale);

b) unità didattiche e di riflessione in parte integrate da esperti / esperte;

c) laboratori su tematiche attinenti alla particolare realtà della scuola altoatesina e alle aree prioritarie definite;

d) assegnazione di compiti specifici inerenti alla propria attività di insegnamento;

e) la formazione fra pari e job shadowing;

f) documentazione dello sviluppo delle competenze professionali;

g) attività che riguardano l’accompagnamento delle/dei mentori;

h) pianificazione, esecuzione e presentazione di un progetto e/oppure un dossier.

2. La competente Direttrice / il competente Direttore provinciale Scuole determina l’ammontare dei singoli elementi che costituiscono il corso di formazione.

3. La competente Direttrice / il competente Di-rettore provinciale Scuole riconosce un credito formativo alle/ai docenti che

a) all’inizio del corso hanno già concluso con esito positivo l’intero periodo di inserimento professionale oppure il primo anno di esso, oppure hanno conseguito l’idoneità sostanziale all’insegnamento, oppure

b) hanno un’esperienza professionale di insegnamento di almeno tre anni con il titolo di studio e gli esami complementari previsti, di cui un anno nella classe di concorso alla quale si riferisce il corso di formazione, oppure

c) hanno concluso con esito positivo l’accertamento dell’idoneità all’ insegnamento.

4. Il Consiglio di corso previsto dall’art. 12 definisce e riconosce ulteriori crediti formativi.

5. La competente Direttrice / il competente Direttore provinciale Scuole determina gli elementi e l’ammontare del corso di formazione per le/i docenti di Italiano L2 (classi di concorso A078 e A079), il quale ha lo scopo di formare insegnanti che posseggono requisiti di accesso eterogenei, per rispondere alle specifiche esigenze dell'insegnamento della seconda lingua in Alto Adige, nonché gli elementi e l’ammontare del corso di formazione per le/i docenti dell’ambito disciplinare AD4 presso le scuole secondarie delle località ladine (classi di concorso A012 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado e A022 Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado). In ogni caso, il possesso di 24 crediti formativi universitari nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche costituisce requisito di ammissione al corso di formazione per queste classi di concorso; il candidato / la candidata deve possedere almeno 6 crediti formativi universitari in almeno tre dei quattro suddetti ambiti disciplinari.

6. La competente Direttrice / il competente Di-rettore provinciale Scuole - dopo aver sentito il competente direttore/la competente direttrice provinciale della scuola di musica - determina gli elementi e l’ammontare

a) del corso di formazione per le/i docenti di strumento musicale (classi di concorso A055 und A056) che tengono conto delle specificità dell’insegnamento di strumento. In ogni caso, il possesso di 24 crediti formativi universitari nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche costituisce requisito di ammissione al corso di formazione per queste classi di concorso; il candidato / la candidata deve possedere almeno 6 crediti formativi universitari in almeno tre dei quattro suddetti ambiti disciplinari;

b) del corso di formazione integrato che prevede il conseguimento dell’abilitazione per l’insegnamento di musica (A029, A030) e per l’insegnamento dello strumento (A055 oppure A056) nello stesso periodo di 2 anni. Al modello integrato sono ammessi coloro che sono in possesso dei requisiti d’accesso in conformità all’art. 3, comma 2 sia per l’insegnamento di musica che per l‘insegnamento dello strumento. Per i candidati del modello integrato, il conseguimento dei 24 CFU nei campi dell’antropologia, della psicologia, della pedagogia e della didattica della metodologia non costituisce requisito di ammissione.

Art. 5
Ammissione al corso di formazione

1. L’ammissione al corso di formazione avviene in tre fasi:

a) domanda di ammissione al corso di formazione e verifica del titolo di ammissione relativo alle classi di concorso richieste;

b) stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’articolo 3 comma 2;

c) iscrizione al percorso formativo – 24 CFU nelle discipline psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche (non vale per le/gli insegnanti di italiano seconda lingua e le/gli insegnanti di strumento musicale).

2. Nella fase di cui al comma 1 lettera a) la candidata o il candidato presenta sulla base di un apposito bando emanato dalla competente Direttrice/dal competente Direttore provinciale Scuole la domanda di ammissione al corso di formazione. La competente Direzione Istruzione e Formazione provvede alla verifica del titolo di ammissione relativo alle classi di concorso richieste.

3. Nella fase di cui al comma 1, lettera b), la competente Direttrice / il competente Direttore provinciale Scuole, con proprio decreto, approva, per ogni classe di concorso, l’elenco di coloro che risultano in possesso del relativo titolo di ammissione e che hanno stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 2, e sono ammessi al corso di formazione.
La direttrice/ il direttore provinciale delle scuole di musica approva a sua volta l’elenco relativo degli insegnanti della scuola di musica.

4. Nella fase di cui al comma 1, lettera c), la candidata o il candidato effettua l’iscrizione online attraverso il portale per l’iscrizione dell’Università secondo quanto previsto dal relativo Bando emanato con decreto del Rettore della Libera Università di Bolzano.

5. I requisiti d’accesso ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera a) devono essere posseduti entro la scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione. Si tratta di un termine perentorio.

Art. 6
Mentori

1. Le/i mentori sono docenti esonerati dall’insegnamento e incaricati dalla Direzione Istruzione e Formazione all’accompagnamento globale dei docenti in formazione. Esse/essi fungono da interlocutori / interlocutrici principali delle/dei docenti in formazione per le questioni riguardanti il corso di formazione e assistono le/i docenti in formazione durante l’intera durata del corso di formazione. Esse/essi garantiscono, inoltre, il collegamento tra i diversi attori del corso di formazione (Università, Conservatorio, Direzione Istruzione e Formazione, Scuola) ed evidenziano i punti di connessione tra i diversi attori coinvolti.
Le/i mentori si recano più volte a scuola dalle/dai docenti in formazione ad essi assegnati, le/li incoraggiano e le/li assistono nella riflessione, nello sviluppo e nei cambiamenti e danno un feedback sui compiti di osservazione tra pari svolti nei vari moduli. Esse/essi sostengono le/i docenti in formazione nella pianificazione e nell’esecuzione del loro progetto e partecipano quali membri della commissione esaminatrice al colloquio di cui all’art. 13. Ogni mentore è normalmente responsabile per ca. 20 insegnanti in formazione.

Art. 7
Esperte ed esperti

1. Le parti del corso di formazione previste dall’art. 4, comma 1, lettere b) e c) sono svolte da personale esperto nel relativo settore; la Direzione Istruzione e Formazione conferisce loro incarichi da relatori e relatrici per determinate materie del corso di formazione. Le esperte e gli esperti progettano da sole/i oppure, ove previsto, assieme alle/ai docenti del percorso formativo-24 CFU, il contenuto e l’esecuzione delle singole unità e li documentano per iscritto nei sillabi. Gli esperti e le esperte partecipano, ove previsto, alle attività didattiche dell’Università o del Conservatorio. Esse/i sostengono e accompagnano le/i docenti in formazione nell’attuazione della teoria alla pratica e progettano la formazione tra pari, i tirocini e le osservazioni in classe, formulando quesiti ed incarichi di osservazione oppure sostenendoli nella loro formulazione. Gli esperti e le esperte collaborano strettamente con le/i mentori. Gli esperti e le esperte verificano la documentazione elaborata dalle/dai docenti in formazione nelle materie di loro competenza e ne danno loro un riscontro. Gli esperti e le esperte predispongono le prove d’esame e valutano gli esami per accertare la competenza acquisita dalle/dai docenti in formazione al termine della relativa unità. Ogni esperta/esperto, di regola, segue ca. 20 docenti in formazione.

Art. 8
Osservazioni in classe tra pari, job shadowing e visite da parte delle/dei mentori

1. Le/i docenti in formazione ampliano le loro competenze mediante attività di osservazione fra pari oppure Job Shadowing a scuola oppure al Conservatorio, acquisendo una visione reale delle attività e delle procedure di colleghe/colleghi esperte/esperti sia della propria classe di concorso sia di altre classi di concorso.

2. Le/i candidati ricevono la visita delle/dei mentori più volte nel corso dell’anno durante le lezioni. Le/i mentori osservano la lezione basandosi su criteri definiti e garantiscono che quanto appreso durante la formazione venga implementato. Sono previste anche ulteriori misure di sostegno riguardo a pianificazione e riflessione.

3. La formazione fra pari, il job shadowing e la visita da parte delle/dei mentori include la programmazione condivisa, l’osservazione in classe, lo svolgimento della lezione e il colloquio post evento sull’unità didattica in oggetto.

Art. 9
Documentazione dello sviluppo personale delle competenze

1. Le/i docenti in formazione documentano regolarmente lo sviluppo delle loro competenze. La direzione del Corso di formazione stabilisce i dettagli e le modalità della documentazione.

Art. 10
Prove d’esame

1. L’acquisizione delle competenze di cui all’art. 2 viene accertata nel seguente modo:

a) mediante gli esami di profitto e l’acquisizione dei crediti formativi universitari secondo quanto stabilito dal regolamento del percorso formativo previsto dall’art. 4, comma 1, lettera a) emanato dalla Libera Università di Bolzano oppure dal Conservatorio “C. Monteverdi”;

b) mediante prove al termine delle attività previste dall’art. 4, comma 1, lettere b) e c), organizzate dalla competente Direzione Istruzione e Formazione. La valutazione è effettuata dagli esperti e dalle esperte. Ogni esame deve essere superato con un punteggio minimo di 18/30. In caso di valutazione negativa, al massimo due degli esami del modulo possono essere ripetuti una sola volta. In caso di assenze per gravi e giustificati motivi è prevista una data suppletiva. La valutazione di tutti gli elementi indicati dall’art. 4, comma 1, lettere b) e c), deve essere positiva; in caso contrario il/la docente in formazione non può proseguire e concludere il corso di formazione;

c) mediante il progetto e/o il dossier che viene valutato dalla/dal mentore. La valutazione minima di 18/30 costituisce condizione di ammissione al colloquio di cui all’art. 13.

Art. 11
Obbligo di presenza

1. La frequenza delle attività offerte dall’Università è facoltativa, ma essa costituisce il presupposto sostanziale delle attività di formazione con riguardo alla didattica.

2. Per gli altri elementi del corso di formazione la presenza è obbligatoria per almeno il 75% del monte ore previsto. Nel caso in cui detta frequenza minima non venga raggiunta, il/la docente in formazione non viene ammesso / ammessa (a) alle prove e (b) al colloquio finale e quindi non può concludere il corso di formazione. Per le assenze inferiori al 25% sono previste delle misure obbligatorie di compensazione. La presenza obbligatoria può essere inferiore al 75% solo per gravi motivi. Nello specifico, la concessione delle deroghe spetta al Consiglio di corso. La documentazione delle presenze e delle prestazioni costituisce il presupposto per l’ammissione al colloquio finale.

Art. 12
Consiglio di corso

1. La competente Direttrice / il competente Direttore provinciale Scuole nomina un Consiglio di corso.

2. Il Consiglio di corso è formato da:

• la Direzione del corso proposta dalla Direzione Istruzione e Formazione che lo presiede;

• due rappresentanti delle Direzioni Istruzione e Formazione;

• un/a rappresentante della Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina per temi riguardanti la formazione dei docenti della scuola di musica;

• un/a rappresentante della Direzione provinciale Scuola professionale tedesca e ladina per temi riguardanti la formazione dei docenti della scuola professionale.

3. Il Consiglio di corso

a) decide sui gravi e giustificati motivi delle assenze (superamento del 25% di assenze ammesse e assenze alle date delle prove);

b) adotta tutte le decisioni necessarie per lo svolgimento regolare del corso di formazione;

c) elabora i criteri per il colloquio finale;

d) determina e concede i crediti formativi di cui all’art. 4, comma 4.

4. La Direzione del corso

a) coordina le diverse attività didattiche del corso di formazione con riguardo al contenuto e all’organizzazione e determina i punti di connessione tra i vari processi;

b) coordina l’attività delle/dei mentori e degli esperti e delle esperte con riguardo alla documentazione e allo svolgimento delle prove;

c) elabora la struttura e la modulistica della documentazione richiesta;

d) definisce la ponderazione degli elementi indicati dall’art. 4, comma 1, lettere a), b), c) e g).

Art. 13 Conclusione del corso di formazione

1. Al termine del corso biennale di formazione il/la docente in formazione sostiene un colloquio finale sulla base del progetto e/o del dossier elaborato per accertare le competenze acquisite.

2. Al colloquio finale sono ammesse/i le/i docenti in formazione che hanno adempiuto all’obbligo di frequenza del corso stabilito dall’art. 11 e che hanno conseguito in tutte le prove una votazione di almeno 18/30.

3. Durante il colloquio finale, il/la docente in formazione presenta il progetto e/o il dossier elaborato e lo discute con la commissione esaminatrice nominata dalla competente Direttrice / dal competente Direttore provinciale Scuole.

4. La commissione esaminatrice è composta:

a) da una dirigente scolastica / un dirigente scolastico che la presiede;

b) due docenti di ruolo della rispettiva classe di concorso oppure di classi di concorso affini;

c) dalla dirigente scolastica / dal dirigente scolastico presso la cui scuola il docente / la docente in formazione presta servizio nel secondo anno di formazione oppure svolge la copresenza in base alla convenzione di tirocinio di cui all’art. 3, comma 3, oppure da una persona delegata dalla dirigente scolastica / dal dirigente scolastico;

d) dalla/dal mentore che non ha diritto di voto.

5. Il colloquio finale è superato se il/la docente in formazione raggiunge un punteggio minimo di 21/30. Il superamento del colloquio finale porta al conferimento dell’abilitazione da parte della competente Direttrice/del competente Direttore provinciale Scuole. Non è consentita la ripetizione del colloquio finale. Un termine suppletivo è previsto solo in caso di assenza per gravi e giustificati motivi.

6. La valutazione finale del corso di formazione è formata nella misura dell’80% dalla media ponderata di tutti i voti conseguiti durante le attività di formazione e nella misura del 20% dalla votazione del colloquio finale e viene espressa in trentesimi. La votazione finale viene riportata nell’abilitazione.

7. La valutazione delle varie attività di formazione viene ponderata in base al rispettivo workload nella seguente misura:

• percorso formativo – 24 CFU, ai sensi del Decreto Ministeriale del 10 agosto 2017, n. 616, nelle discipline psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche: 30%;

• attività didattiche organizzate dalla Direzione Istruzione e Formazione di cui all’art. 4, comma 1 lettere b) e c): 50%;

• progetto e/o dossier: 20%.

Art. 14
Riconoscimento ai fini del periodo di inserimento professionale e del periodo di prova

1. Il corso di formazione esonera dagli obblighi previsti dal periodo di inserimento professionale, fatta eccezione per la valutazione del periodo di prova da parte del dirigente scolastico /della dirigente scolastica. In questo caso, la funzione della/del tutor viene eseguita dalla/dal mentore.

Art. 15
Norma transitoria

1. Rimangono impregiudicate le iscrizioni al corso di formazione per un ambito disciplinare.

 

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