(1) La lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 26 giugno 2020, n. 24, è così sostituita:
“g) Volumetria – Superficie lorda – Altezza lorda di piano
Per volumetria lorda si intende il volume compreso nella dimensione esterna di un edificio (vuoto per pieno) senza esclusione di alcuno spazio.
La volumetria si distingue in volumetria fuori terra (nella Legge denominata anche volumetria, volume, cubatura) e volumetria interrata.
La volumetria specificata nelle disposizioni normative e negli strumenti di pianificazione è da considerarsi come volumetria fuori terra, a meno che non sia esplicitamente indicata come volumetria interrata o volumetria complessiva (vuoto per pieno).
La volumetria ai sensi dell’articolo 17, comma 5, e dell’articolo 37, comma 4, della Legge è da considerarsi come volumetria fuori terra.
La volumetria dell’edificio è determinata dalla somma della superficie lorda di ciascun piano per la relativa altezza lorda.
La superficie lorda di un piano è la superficie del piano compresa nelle sue dimensioni esterne (nel profilo perimetrale esterno).
Per altezza lorda del piano si intende l’altezza compresa fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante.
Per l’ultimo piano dell’edificio si misura l’altezza a partire dalla quota del pavimento fino allo strato impermeabile del tetto (vuoto per pieno). Non sono considerati volumetria i sottotetti con un’altezza massima di 2,00 m, misurata perpendicolarmente dal pavimento allo strato impermeabile del tetto.
Per volumetria fuori terra si intende il volume dell’edificio al di sopra della linea naturale o della linea artificiale autorizzata del terreno, calcolato sulla base delle dimensioni esterne.
Per volumetria interrata si intende il volume dell’edificio al di sotto della linea naturale o della linea artificiale autorizzata del terreno.
Sono considerate interrate anche le volumetrie realizzate in terreni in pendenza, quando solo il lato di accesso è fuori terra. Per le parti degli edifici parzialmente interrate la determinazione del volume interrato e del volume fuori terra è effettuata tramite il calcolo dell’altezza media (superficie delle parti di facciata fuori terra/perimetro) e della superficie complessiva.
Salvo diversa disposizione del piano paesaggistico, nelle superfici naturali e agricole di cui all’articolo 13, comma 2, lettere a), b), c) e d), della Legge, è consentita la realizzazione di volume interrato con funzione accessoria all’edificio esistente o da realizzare. Il volume interrato non può eccedere il 20 per cento della volumetria fuori terra dell’edificio esistente – nel calcolo non è compresa la volumetria interrata esistente – e deve essere realizzato sotto l’edificio o in aderenza al medesimo.
Le opere e i volumi tecnici necessari per adeguare edifici esistenti alle norme di legge in materia di prevenzione incendi e di eliminazione delle barriere architettoniche non vengono computati ai fini della volumetria.
I metodi di calcolo previsti trovano applicazione a partire dal 1° luglio 2020 a prescindere che si tratti di volumetrie già esistenti o di volumetrie da realizzare ex novo.”