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o) Decreto del Presidente della Provincia 27 agosto 2021, n. 271)
Modifiche al regolamento in materia edilizia

1)
Pubblicato nel B.U. 2 settembre 2021, n. 35.

Art. 1

(1) La lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 26 giugno 2020, n. 24, è così sostituita:

“g) Volumetria – Superficie lorda – Altezza lorda di piano

Per volumetria lorda si intende il volume compreso nella dimensione esterna di un edificio (vuoto per pieno) senza esclusione di alcuno spazio.

La volumetria si distingue in volumetria fuori terra (nella Legge denominata anche volumetria, volume, cubatura) e volumetria interrata.

La volumetria specificata nelle disposizioni normative e negli strumenti di pianificazione è da considerarsi come volumetria fuori terra, a meno che non sia esplicitamente indicata come volumetria interrata o volumetria complessiva (vuoto per pieno).

La volumetria ai sensi dell’articolo 17, comma 5, e dell’articolo 37, comma 4, della Legge è da considerarsi come volumetria fuori terra.

La volumetria dell’edificio è determinata dalla somma della superficie lorda di ciascun piano per la relativa altezza lorda.

La superficie lorda di un piano è la superficie del piano compresa nelle sue dimensioni esterne (nel profilo perimetrale esterno).

Per altezza lorda del piano si intende l’altezza compresa fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante.

Per l’ultimo piano dell’edificio si misura l’altezza a partire dalla quota del pavimento fino allo strato impermeabile del tetto (vuoto per pieno). Non sono considerati volumetria i sottotetti con un’altezza massima di 2,00 m, misurata perpendicolarmente dal pavimento allo strato impermeabile del tetto.

Per volumetria fuori terra si intende il volume dell’edificio al di sopra della linea naturale o della linea artificiale autorizzata del terreno, calcolato sulla base delle dimensioni esterne.

Per volumetria interrata si intende il volume dell’edificio al di sotto della linea naturale o della linea artificiale autorizzata del terreno.

Sono considerate interrate anche le volumetrie realizzate in terreni in pendenza, quando solo il lato di accesso è fuori terra. Per le parti degli edifici parzialmente interrate la determinazione del volume interrato e del volume fuori terra è effettuata tramite il calcolo dell’altezza media (superficie delle parti di facciata fuori terra/perimetro) e della superficie complessiva.

Salvo diversa disposizione del piano paesaggistico, nelle superfici naturali e agricole di cui all’articolo 13, comma 2, lettere a), b), c) e d), della Legge, è consentita la realizzazione di volume interrato con funzione accessoria all’edificio esistente o da realizzare. Il volume interrato non può eccedere il 20 per cento della volumetria fuori terra dell’edificio esistente – nel calcolo non è compresa la volumetria interrata esistente – e deve essere realizzato sotto l’edificio o in aderenza al medesimo.

Le opere e i volumi tecnici necessari per adeguare edifici esistenti alle norme di legge in materia di prevenzione incendi e di eliminazione delle barriere architettoniche non vengono computati ai fini della volumetria.

I metodi di calcolo previsti trovano applicazione a partire dal 1° luglio 2020 a prescindere che si tratti di volumetrie già esistenti o di volumetrie da realizzare ex novo.”

Art. 2

(1) L’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 26 giugno 2020, n. 24, è integrato con i seguenti commi:

“2. Fino all’entrata in vigore del Piano comunale per il territorio e il paesaggio all’interno delle fasce di rispetto delle strade individuate nei vigenti piani urbanistici comunali trova applicazione la disciplina di cui ai seguenti commi. Fino a tale momento per le fasce di rispetto lunghe le autostrade rimane in vigore la disciplina prevista dai Piani urbanistici vigenti.

3. Nelle fasce di rispetto sono consentite costruzioni per il ricovero di attrezzature e materiali utilizzati per la manutenzione della strada. Con il nulla osta dell’autorità preposta alla tutela della strada è anche consentita la realizzazione di fabbricati necessari per le opere di urbanizzazione primaria. È consentita inoltre la costruzione di distributori di carburante. Questi consistono in un fabbricato di servizio dell’estensione massima di 50 m² di area utile, pompe di benzina, auto-lavaggio e attrezzature per il soccorso stradale.

4. Nelle fasce di rispetto è consentito l’ampliamento di edifici esistenti purché la distanza tra l’edificio esistente ed il confine stradale non venga ridotta. Nelle fasce di rispetto lunghe le strade statali di tipo B (Strade extraurbane principali) e C (Strade extraurbane secondarie) ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in caso di demolizione e ricostruzione, con o senza ampliamento, al di fuori dei centri abitati delimitati ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 deve essere rispettata la distanza minima di 10 m dal confine stradale. La

stessa distanza deve essere rispettata in caso di demolizione e ricostruzione, con o senza ampliamento, lungo le strade provinciali di tipo D (Strade urbane di scorrimento), nonché le strade comunali di tipo E (Strade urbane di quartiere) e F (Strade locali), al di fuori dei centri abitati delimitati ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e al di fuori delle zone già individuate come edificabili. Gli interventi edilizi previsti al presente comma sono soggetti al nulla osta dell’autorità preposta alla tutela della strada. La disciplina di cui al presente comma vale in ogni caso anche qualora l’edificio interessato dall’ampliamento o dalla demolizione e ricostruzione si trovi sulle superfici naturali e agricole di cui all’articolo 13, comma 2, lettere a), b), c) e d), della Legge.

5. Lungo le strade comunali all’interno dei centri abitati delimitati ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero nelle zone già individuate come edificabili, per le quali non sia prescritta dalle norme vigenti o dal piano urbanistico comunale la redazione di un piano di attuazione, possono essere eseguiti, con nulla osta dell’autorità preposta alla tutela della strada interventi di nuova costruzione e interventi su edifici esistenti anche nella prescritta fascia di rispetto di 5 metri dal confine stradale, così come definito dall’art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (E – Strade urbane di quartiere; F – Strade locali)”. Nelle zone, per le quali sia prescritta dalle norme vigenti o dal piano urbanistico comunale la redazione di un piano di attuazione, gli interventi di nuova costruzione e gli interventi su edifici esistenti nella prescritta fascia di rispetto di 5 metri dal confine stradale sono disciplinate con piano di attuazione.”

Art. 3 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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