(1) Il comma 8 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:
“8. L’ammontare degli assegni varia da un minimo di euro 1.549,37 a un massimo di euro 4.000,00 mensili lordi, a seconda del luogo di formazione e tenuto conto della convenzione stipulata con l’ente di formazione. Gli assegni corrisposti direttamente alle cliniche universitarie possono coprire per intero i costi di assunzione per la formazione dei medici specialisti, escluse le prestazioni aggiuntive. L’importo degli assegni è definito dalla Provincia autonoma di Bolzano in base alla convenzione stipulata con la Clinica universitaria presso la quale viene svolta la formazione.”
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.