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Delibera 27 aprile 2021, n. 373
COVID-19 – Aiuti alle imprese parametrati ai costi fissi (modificata con delibera n. 539 del 22.06.2021 e delibera n. 720 del 24.08.2021)

...omissis...

1. di approvare i criteri “COVID-19 – Aiuti alle imprese parametrati ai costi fissi” di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

2. I criteri di cui al punto 1 si applicano alle domande presentate dalla data di messa a disposizione del servizio e-government dell’Amministrazione provinciale “COVID-19 – Aiuti alle imprese parametrati ai costi fissi” fino al 30 settembre 2021.

La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, comma 1, e dell’articolo 28, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

ALLEGATO A

COVID-19 – Aiuti alle imprese parametrati ai costi fissi

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di agevolazioni in forma di sussidio in attuazione di quanto previsto dall’articolo 20/septies della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, recante “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell’economia”, e successive modifiche.

2. I sussidi di cui ai presenti criteri sono concessi ai sensi del regime quadro di cui al decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 17 luglio 2020, n. 77, punto 3.1 “Aiuti di importo limitato”. Il regime quadro è stato notificato alla Commissione europea con il numero SA. 57021, modificato con SA.58547, SA.59655, SA.59827 e, da ultimo, SA.62495 e approvato dalla Commissione con le decisioni C(2020) 3482 del 21 maggio 2020 (approvazione della “notifica ombrello”), C(2020) 6341 dell’11 settembre 2020, C(2020) 9121 del 10 dicembre 2020, C(2020) 9300 del 15 dicembe 2020, C(2021) 564 del 28 gennaio 2021 e C (2021) 2570 del 9 aprile 2021.

Articolo 2
Finalità

1. Scopo del sussidio, parametrato ai costi fissi di cui all’articolo 4, è sostenere le imprese che hanno subito gravi danni a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e dei periodi di chiusura dell’attività o comunque hanno registrato una significativa contrazione del volume d’affari, anche oltre il periodo di lockdown generale.

Articolo 3
Beneficiari

1. Possono beneficiare dei sussidi di cui ai presenti criteri le libere e i liberi professionisti, le lavoratrici e i lavoratori autonomi nonché i soggetti esercenti attività di impresa, di seguito denominati cumulativamente “imprese”, che svolgono in provincia di Bolzano una o più attività economiche tra quelle indicate ai commi 2 e 3. Il fatturato derivante da tale attività, in base all’ultima dichiarazione dei redditi presentata, deve rappresentare almeno il 70 per cento del fatturato totale dell’impresa.

2. Hanno diritto a richiedere i sussidi le imprese che svolgono una delle seguenti attività:

a) artigianato, industria, commercio, pubblici esercizi, affitto di camere e appartamenti;

b) rifugi alpini;

c) attività di servizio, con esclusione di:

- 64 servizi finanziari (banche),

- 65 assicurazioni, fondi pensione;

d) attività florovivaistica esercitata da giardiniere e giardinieri iscritti al relativo albo professionale e nel registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP), e attività del settore lattiero-caseario e vinicolo.

3. I beneficiari di cui al presente articolo devono soddisfare i requisiti previsti per le grandi, medie o piccole imprese di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché i seguenti ulteriori requisiti:

a) avere iniziato l’attività entro il 31 marzo 2021;

b) in base alla dichiarazione dei redditi presentata per l’esercizio che si è chiuso al 31.12.2019, avere ricavato dall’attività o dalle attività di cui al comma 2, lettere a), b) e c), un fatturato di almeno 30.000,00 euro o un fatturato superiore a 200.000,00 euro dalle attività di cui al comma 2, lettere d). Qualora l’impresa richiedente abbia sospeso la propria attività nell’anno 2019 per più di 30 giorni a causa di malattia, congedo parentale, inutilizzabilità dell’immobile o per altri gravi motivi, i requisiti di cui al presente comma verranno verificati sulla base della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta precedente;

c) aver subito un calo del fatturato di almeno il 30 per cento nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021, rapportato allo stesso periodo dell’anno precedente. Il fatturato è definito come la somma delle fatture, delle ricevute e dei corrispettivi giornalieri emessi, indipendentemente dall’incasso dei relativi importi. Sono esclusi gli importi derivanti dalla cessione di cespiti.

4. Ai fini del raffronto il fatturato del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 deve essere maggiorato dei seguenti importi:

a) dei contributi percepiti in forza dell’articolo 25 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) dei sussidi percepiti in forza dei criteri “COVID-19 – Sussidi alle piccole imprese” di cui all’Allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 270 del 15 aprile 2020 o percepiti ai sensi dei criteri “COVID-19 – Sussidi alle imprese agricole” di cui all’Allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 355 del 19 maggio 2020, e successive modifiche;

c) dei contributi percepiti in forza dell’articolo 1 del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, (cd. Ristori), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

d) dei contributi percepiti in forza dell’articolo 2 del decreto- legge 9 novembre 2020, n. 149 (cd. Ristori bis);

e) dei contributi percepiti ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, 172, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6;

f) dei contributi percepiti in forza dei criteri “COVID-19 - Sussidi a imprese operanti in settori economici particolarmente colpiti”, di cui all’Allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 699 del 15 settembre 2020, e successive modifiche;

g) dei contributi spettanti in forza dei criteri “COVID-19 – Sussidi a favore di palestre, centri fitness e corsi di danza” di cui all’Allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 289 del 3 marzo 2021.

5. Qualora l’impresa richiedente abbia sospeso la propria attività nel periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 per più di 30 giorni a causa di malattia, congedo parentale, inutilizzabilità dell’immobile ove viene svolta l’attività o per altri gravi motivi, il raffronto verrà fatto con il fatturato dello stesso periodo dell’anno precedente.

6. Le imprese che hanno iniziato una delle attività di cui al comma 2 successivamente al 31 marzo 2019 possono beneficiare del sussidio a prescindere dai requisiti del fatturato minimo di cui al comma 3, lettera b), e del calo di fatturato di cui al comma 3, lettera c), ma devono soddisfare, con riferimento al periodo da inizio attività fino al 31 marzo 2021, i seguenti ulteriori requisiti:

a) un fatturato medio mensile di 700,00 euro derivante dalle attività ammesse;

b) un fatturato complessivo derivante dalle attività ammesse che rappresenti almeno il 70 per cento del fatturato totale;

c) registrare una perdita d’esercizio.

7. Sono esclusi dai sussidi:

a) gli studi associati e le scuole di sci, qualora tutti o alcuni delle libere e dei liberi professionisti che li costituiscono presentino autonomamente, per la medesima attività, domanda di concessione del sussidio di cui ai presenti criteri;

b) le imprese individuali, le libere e i liberi professionisti e le lavoratrici e i lavoratori autonomi il cui reddito lordo negli anni 2019 e 2020 non provenga prevalentemente dalle attività di cui al comma 2, qualora il reddito lordo annuo non riconducibile alle attività di cui al comma 2 sia superiore a 50.000,00 €;

c) le imprese iscritte nel registro provinciale delle organizzazioni turistiche di cui alla legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, e successive modifiche;

d) le imprese che al 31 dicembre 2019 si trovavano già in difficoltà ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014. In deroga al periodo precedente, i sussidi possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese ai sensi dell’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché tali imprese non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;

e) le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;

f) le imprese che prima del 31 dicembre 2019 risultavano in liquidazione, in quanto l’attività ordinaria risultava interrotta a causa di eventi diversi da quelli determinati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19;

g) le imprese che hanno richiesto un sussidio ai sensi dei criteri “COVID-19 – Sussidi alle imprese” di cui all’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 307 del 23 marzo 2021 o hanno richiesto un sussidio ai sensi dei criteri “COVID-19 – Sussidi alle imprese agricole” di cui all’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 353 del 20 aprile 2021;

h) i soggetti che abbiano reso, in precedenti domande di agevolazione Covid-19, dichiarazioni non veritiere o abbiano omesso informazioni dovute;

i) le imprese che al momento della concessione o liquidazione del sussidio di cui ai presenti criteri non siano più attive.

Articolo 4
Costi fissi ammissibili

1. Ai fini della determinazione del sussidio di cui ai presenti criteri si considerano i seguenti costi fissi, determinati in base ai principi contabili, ai criteri civilistici e se-condo il relativo criterio di determinazione dell’utile civilistico (principio di cassa o di competenza) e contabilizzati nell’esercizio che si è chiuso al 31.12.2019 e relativi alla sede/alle sedi operative ubicate in Alto Adige:

1. Utenze energia elettrica

2. Spese riscaldamento

3. Acquisto energia da terzi

4. Utenze acqua

5. Utenze gas

6. Spese telefoniche

7. Spese postali

8. Assicurazioni

9. Assicurazioni autoveicoli

10. Assicurazioni obbligatorie

11. Assicurazioni obbligatorie autoveicoli

12. Pubblicità e promozioni

13. Servizio elaborazione dati/consulenza fiscale/gestione del personale

14. Spese vigilanza

15. Canoni franchising

16. Studi e ricerche

17. Spese pulizie

18. Tassa sui rifiuti

19. Servizi bancari

20. Rifiuti

21. Rifiuti speciali

22. Spese accessorie locazione

23. Spese manutenzione software

24. Spese gestione sito internet

25. Aggiornamento professionale

26. Sp.certificazioni/orientamento/ricerca

27. Servizi per il personale

28. Spese per sanificazione

29. Mensa dipendenti

30. Compensi per elaborazione dati

31. Spese manutenzione beni aziendali

32. Spese manutenzione beni propri

33. Spese manutenzione auto

34. Spese manutenzione beni di terzi

35. Spese manutenzione auto di terzi

36. Spese manutenzione fabbricati

37. Spese manutenzione fabricati di terzi

38. Spese condominiali imm.strum.

39. Locazioni passive immobili

40. Spese condominiali immobili di terzi

41. Affitti passivi d’azienda

42. Affitti passivi azienda (immobili)

43. Concessioni spazi pubblici

44. Locazioni passive altri beni

45. Locazioni passive autoveicoli

46. Diritti di utenza software/diritti annuali per sistemi di prenotazione

47. Interessi leasing immobili

48. Interessi leasing finanziario

49. Interessi leasing finanz. autoveicoli

50. Altre tasse

51. Tributi locali

52. T.A.S.I.

53. Tasse di circolazione

54. Tasse automobilistiche

55. Tasse concessioni governative

56. Tasse di concessione P.Iva.

57. Imposte di bollo

58. Imposte di bollo virtuale

59. IMU beni strumentali

60. Altre imposte

61. Contributi associativi

62. Quote annuali ordine o collegio prof.

63. Diritti camerali

64. Valori bollati

65. Spese immobili dati in locazione

66. Spese condominiali imm. civili

67. Oneri bancari

68. Interessi passivi su finanziamenti

69. Interessi passivi su fin. per autoveicoli

2. Sono esclusi i costi per le autovetture e i mezzi di trasporto a uso promiscuo. Tale disposizione non si applica alle attività di trasporto di persone, per le quali tali veicoli rappresentano l’indispensabile strumento di lavoro.

3. Sono esclusi in ogni caso i costi riferiti alle imposte sul reddito e sul patrimonio, ivi compresa l’imposta sulle attività produttive.

4. Sono comunque esclusi i costi per il personale come classificati all’articolo 2425, comma 1, lettera B), n. 9, del codice civile, anche se iscritti sotto voci diverse, nonché i costi sotenuti per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa.

Articolo 5
Ammontare del sussidio

1. Il sussidio è concesso nella seguente misura:

a) 30 per cento dei costi fissi annuali di cui all’articolo 4, nel caso di un calo di fatturato complessivo dell’impresa nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021, dal 30 al 40 per cento, rapportato allo stesso periodo dell’anno precedente;

b) 40 per cento dei costi fissi annuali di cui all’articolo 4, nel caso di un calo di fatturato complessivo dell’impresa superiore al 40 per cento e fino a un massimo del 50 per cento nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021, rapportato allo stesso periodo dell’anno precedente;

c) 50 per cento dei costi fissi annuali di cui all’articolo 4, nel caso di un calo di fatturato complessivo dell’impresa superiore al 50 per cento nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021, rapportato allo stesso periodo dell’anno precedente.

2. Per le imprese richiedenti che hanno iniziato l’attività a decorrere dal 1° aprile 2019 il sussidio è determinato nella misura del 30 per cento dei costi fissi di cui all’articolo 4 per l’anno 2020. Per le imprese richiedenti che hanno iniziato l’attività a decorrere dal 1° aprile 2020 possono essere considerati i costi degli ultimi 12 mesi fino al 31 marzo 2021. Il sussidio non può comunque essere superiore alla perdita di esercizio del periodo considerato.

3. Il sussidio non potrà comunque superare il limite di 100.000,00 euro per impresa autonoma o associata ai sensi dell’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014.

Articolo 6
Presentazione delle domande

1. La domanda va presentata online, tramite il servizio e-government dell’Amministrazione provinciale “COVID-19 – Aiuti alle imprese parametrati ai costi fissi”, entro il 30 settembre 2021, alle ore 12.00, tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modifiche, delegato dall’impresa per la quale viene richiesto il sussidio.

2. Quale data di presentazione fa fede il giorno in cui la domanda viene registrata dal sistema. La domanda si considera presentata regolarmente, se il/la richiedente riceve dal sistema la relativa conferma che viene inviata tramite e-mail subito dopo l’invio della domanda. Tutte le comunicazioni verranno inviate al/alla richiedente e all’intermediario.

3. L’accesso ai servizi e-government da parte dei/delle richiedenti avviene esclusivamente mediante il Servizio Pubblico di Identità Digitale (SPID).

4. L’imposta di bollo può essere pagata online (marca da bollo digitale @e.bollo) o tramite il modello di pagamento F23. In alternativa, la domanda deve riportare il numero e la data della marca da bollo. Il/La richiedente dichiara di utilizzare la suddetta marca da bollo esclusivamente per il procedimento amministrativo in questione.

5. Il/La richiedente deve attestare con propria dichiarazione la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste per poter beneficiare dei sussidi di cui ai presenti criteri.

Articolo 7
Istruttoria delle domande

1. L’ufficio provinciale competente evade le domande in ordine cronologico di presentazione.

Articolo 8
Concessione e liquidazione del sussidio

1. La concessione del sussidio o l’eventuale rigetto della domanda sono disposti con decreto del direttore/della direttrice della Ripartizione provinciale competente.

2. La liquidazione del sussidio è disposta dal direttore/dalla direttrice dell’ufficio provinciale competente per l’istruttoria, sulla base di quanto dichiarato dal/dalla richiedente nella domanda.

Articolo 9
Obblighi

1. I beneficiari devono mettere a disposizione dell’ufficio provinciale competente la documentazione che lo stesso riterrà opportuna per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per la concessione del sussidio.

2. I beneficiari si impegnano a restituire la parte del sussidio percepito che eventualmente ecceda il totale dei costi fissi di cui all’articolo 4, relativi all’intero anno 2020, maggiorata degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del sussidio stesso.

3. I beneficiari che abbiano percepito anche gli aiuti per i settori particolarmente colpiti di cui ai criteri approvati con le deliberazoni della Giunta provinciale n. 699 del 15.9.2020, e successive modifiche, e n. 289 del 30.3.2021 si impegnano a restituire la parte del sussidio percepito che, sommato agli aiuti percepiti ai sensi di detti criteri, eccede il totale dei costi fissi di cui all’articolo 4 delle deliberazioni n. 699/2020 e successive modifiche e n. 289/2021, relativi all’intero anno 2020, maggiorata degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del sussidio stesso.

Articolo 10
Controlli e sanzioni

1. L’ufficio provinciale competente effettua controlli a campione su almeno l’8 per cento delle domande approvate. Svolge inoltre controlli in tutti i casi in cui ciò sia ritenuto opportuno.

2. L’individuazione delle domande da sottoporre a controllo a campione avviene mediante sorteggio dall’elenco dei sussidi liquidati nell’anno di riferimento.

3. Il controllo è finalizzato ad accertare che i beneficiari non abbiano presentato dichiarazioni o documenti falsi o non veritieri, o omesso di fornire informazioni dovute.

4. L’ufficio provinciale competente avvia il procedimento di controllo comunicando ai beneficiari i termini entro i quali saranno sottoposti al controllo stesso. Con tale comunicazione si invitano i beneficiari a produrre la documentazione necessaria per la verifica. Se necessario, il controllo potrà essere effettuato anche mediante un sopralluogo.

5. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti norme di legge nel caso di indebita percezione di vantaggi economici, la violazione accertata delle disposizioni di cui ai presenti criteri comporta la revoca del sussidio e l’obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data della sua erogazione. L’intero procedimento di controllo deve concludersi entro 180 giorni dall’avvio del procedimento stesso.

Articolo 11
Clausola di salvaguardia

1. La concessione dei sussidi di cui ai presenti criteri avviene nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni del bilancio finanziario provinciale. Nel caso in cui i mezzi finanziari messi a disposizione siano insufficienti a soddisfare tutte le domande degli aventi diritto, i sussidi sono ridotti in proporzione o le domande di sussidio sono rigettate.

Articolo 12
Applicazione

1. I presenti criteri si applicano alle domande presentate dal giorno della loro approvazione fino al 30 settembre 2021.

 

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