(1) L’articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46, è così sostituito:
“1. I medici che hanno svolto la formazione specifica in medicina generale con una borsa di studio della Provincia devono prestare – entro cinque anni dal conseguimento del relativo diploma – l’attività di medico di medicina generale per tre anni, come liberi professionisti o lavoratori dipendenti, nel territorio della provincia di Bolzano, nelle forme e presso i servizi in cui tale attività è prevista.”
(2) Dopo l’articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46, sono aggiunti i seguenti articoli 11 e 12:
„Art. 11 (Emolumento aggiuntivo mensile)
1. La Provincia concede ai medici che svolgono la formazione specifica in medicina generale in Alto Adige con una borsa di studio della Provincia e si impegnano a prestare servizio per tre anni ai sensi dell’articolo 8, comma 1, un emolumento aggiuntivo di 700,00 euro mensili, per tutto il periodo della formazione specifica in medicina generale e fino al conseguimento del relativo diploma.
Art. 12 (Disposizione transitoria)
1. I medici che hanno già iniziato la formazione specifica in medicina generale alla data di entrata in vigore del presente decreto beneficiano dell’emolumento aggiuntivo di cui all'articolo 11 a condizione che sottoscrivano un impegno supplementare a prestare l’attività di medico di medicina generale nel territorio della provincia di Bolzano per tre anni complessivi, ai sensi dell’articolo 8, comma 1.
2. L’emolumento aggiuntivo di cui all'articolo 11 è corrisposto a decorrere dal mese successivo a quello della sottoscrizione dell’impegno di cui al comma 1.”