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Delibera 23 marzo 2021, n. 277
COVID-19: Disciplina derogatoria in ambito sanitario (vedi anche delibera Nr. 214 del 29.03.2022)

La Giunta Provinciale

In data 30 gennaio 2020 l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e con delibera del 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato, per i successivi 6 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili SARS-Cov-2. Tale stato di emergenza è stato prima prorogato fino al 15 ottobre 2020 successivamente fino al 31 gennaio 2021 e da ultimo fino al 30 aprile 2021.

Molti sono gli atti che si sono susseguiti per fronteggiare l’emergenza, sia a livello nazionale (decreti legge, decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ordinanze del Ministero della Salute, Ordinanze del Capo dipartimento della Protezione civile) che provinciale.

Con la legge provinciale del 8 maggio 2020, n. 4 la Provincia autonoma di Bolzano ha definito le “misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 nella fase di ripresa delle attività”.

Con delibere n. 198/2020, come modificata dalla DGP 269/2020, n. 604/2020 e n. 976/2020 la Giunta Provinciale ha previsto, in ragione della situazione emergenziale, la deroga, la sospensione o la proroga di/a talune previsioni contenute in provvedimenti amministrativi provinciali

A partire da febbraio 2021, anche in conseguenza del diffondersi di alcune varianti particolarmente contagiose del virus, è stata evidenziata un’evoluzione peggiorativa dell’andamento epidemiologico sul territorio nazionale e provinciale.

Al fine di ridurre il più possibile gli assembramenti e i contatti tra le persone e fermare la catena del contagio, con le ordinanze n. 8/2021, 9/2021, 10/2021 e 13/2021 il Presidente della Provincia di Bolzano, ha pertanto disposto misure particolarmente limitative della libertà di spostamento delle persone, delle attività economiche e delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado.

In tale contesto, al fine di consentire il massimo rispetto delle previsioni di cui sopra, si rende necessaria la deroga, la sospensione o la proroga di/a talune previsioni contenute in provvedimenti amministrativi provinciali, di seguito riportati e identificati per tematica con le lettere maiuscole (da A a G). Tale intervento risulta necessario anche in considerazione del fatto che talune deroghe, sospensive o proroghe di cui alla citata delibera n. 604/2020 sono state previste con scadenza il 31.03.2021, mentre lo stato di emergenza è stato nel frattempo prorogato fino al 31.04.2021.

A)

Il punto 3 della parte deliberativa della delibera provinciale n. 604 dell’11.8.2020 prolunga fino al 31 marzo 2021 la sospensione delle quote di

compartecipazione a carico delle assistite e degli assistiti di cui al punto 9 della deliberazione della Giunta provinciale 20 gennaio 2015, nr. 73, per la distribuzione diretta di farmaci di cui al punto 6 della medesima deliberazione.

Si ritiene opportuno prorogare tale sospensione fino alla fine dello stato di emergenza COVID.

B)

Il punto 4 della parte deliberativa della delibera provinciale n. 604 dell’11.8.2020 prolunga al massimo fino al 31/03/2021 il rinnovo di ufficio delle prescrizioni mediche e delle relative autorizzazioni per dispositivi medici anche per quelli per persone con diabete nonché dei piani terapeutici per malati rari, nei casi in cui l’Azienda non sia in grado di rispettare le scadenze attraverso le visite o le modalità ritenute consone.

Si ritiene opportuno prorogare il rinnovo d’ufficio di dette prescrizioni mediche e delle relative autorizzazioni per dispositivi medici per ulteriori sei mesi a decorrere dalla fine dello stato di emergenza COVID, nei casi in cui l’Azienda non sia in grado di rispettare le scadenze attraverso le visite o le modalità ritenute consone

C)

Il punto 5 della parte deliberativa della delibera provinciale n. 604 dell’11.8.2020 proroga al massimo fino al 31/03/2021 la validità dei piani terapeutici web-based o cartacei per la prescrizione di farmaci fino alla visita specialistica prevista per il rinnovo del piano terapeutico, qualora non fosse possibile eseguire la stessa durante il periodo di validità del piano stesso. Nel caso la o il paziente presenti un peggioramento della patologia di base o un’intolleranza al trattamento, l’estensione non è automatica ma subordinata alla valutazione, anche a distanza, del medico specialista di riferimento.

Si ritiene opportuno prorogare la validità di detti piani terapeutici web-based o cartacei per la prescrizione di farmaci fino alla visita specialistica prevista per il rinnovo del piano terapeutico, qualora non fosse possibile eseguire la stessa durante il periodo di validità del piano stesso, al massimo per ulteriori sei mesi a decorrere dalla fine dello stato di emergenza COVID. Nel caso la o il paziente presenti un peggioramento della patologia di base o un’intolleranza al trattamento, l’estensione non dovrà essere automatica ma subordinata alla valutazione, anche a distanza, del medico specialista di riferimento.

D)

Il punto 6 delle Delibera della Giunta Provinciale n. 976 del 1° dicembre 2020 dispone la sospensione dell’irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 2 dell’articolo 36/bis della legge provinciale n. 7/2001, così come recepita dalla Delibera della Giunta Provinciale del 03 luglio 2018, n. 657 e ss.mm.ii., fino al termine dello stato d’emergenza.

E)

Con Deliberazioni della Giunta Provinciale n. 198 del 17 marzo 2020 e n. 604 del 11 agosto 2020 in osservanza delle disposizioni nazionali per il contrasto dell’emergenza epidemiologica da SARS-Cov-2, ed in particolare delle misure volte ad evitare assembramenti di persone, la Giunta Provinciale ha previsto:

1. il rinnovo fino al 31/07/2020 delle esenzioni E99 ed E21;

2. il tacito rinnovo delle esenzioni per reddito a carattere stabile (codici E01, E03, E04) fino al 31/03/2021;

3. il rinnovo fino al 31/03/2021 delle esenzioni per reddito i cui requisiti possono variare a breve termine (codici E02, E22), salvo il dovere del cittadino nei casi 1), 2) e 3) di comunicare all’Azienda Sanitaria eventuali modifiche della situazione reddituale che incidono sul possesso dei requisiti per il riconoscimento dell’esenzione ticket;

4. il rinnovo di ufficio, al massimo fino al 31/03/2021, delle esenzioni per invalidità civile (codici C01, C02, C03 C04, C05, C06) nei casi in cui l’Azienda Sanitaria non sia in grado di rispettare le scadenze attraverso le visite o le modalità ritenute consone.

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 530 del 14 luglio 2020 sono state introdotte, dal 15 luglio 2020, le esenzioni:

• “E10”, con validità fino al 31 dicembre 2021, per i lavoratori residenti in Provincia di Bolzano colpiti dalla crisi economica che sono in cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga a causa dell’emergenza sanitaria SARS-Cov-2;

• “E11” per i soggetti residenti in Provincia di Bolzano con più di 65 anni e con reddito familiare non inferiore a 36.151,98 euro e non superiore a 40.000 euro;

• “E12” per i soggetti iscritti al servizio sanitario provinciale di età fino a 14 anni non compiuti indipendentemente dal reddito familiare. Alla luce del nuovo codice di esenzione “E12”, a partire dal 14 luglio 2020, ha cessato la sua validità il codice di esenzione “E21 - Soggetti di età tra i 6 e i 14 anni non compiuti con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro”.

Il Decreto Ministeriale 11 dicembre 2009 disciplina la verifica tramite il sistema “Tessera sanitaria” delle esenzioni per motivi di reddito. A partire dal primo aprile di ogni anno valgono le esenzioni dal pagamento del ticket per l’anno in corso sulla base del reddito dell’anno precedente. Alcune posizioni di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sono introdotte automaticamente a sistema tramite uno scambio dati con le autorità competenti, ma per diversi utenti e per alcune esenzioni per reddito l’esenzione dal ticket non risulta in automatico a sistema. In questi ultimi casi, qualora in possesso dei requisiti, gli utenti possono dichiarare di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente affinché la loro esenzione venga annotata a sistema.

Concretamente ciò significa che nel corso delle prossime settimane diverse persone in Alto Adige affluiranno agli sportelli dell’Azienda Sanitaria determinando possibili assembramenti che, sulla base delle disposizioni nazionali e provinciali per contrastare l’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, devono essere assolutamente evitati.

Stante il perdurare dell’emergenza e la necessità di rinnovare molteplici esenzioni in scadenza, si ritiene necessario e urgente procedere ad un’ulteriore proroga delle esenzioni come di seguito indicato:

1. fino al 31/03/2022 delle autocertificazioni per le esenzioni “a carattere stabile e temporaneo” contrassegnate dai codici E01, E02, E03, E04, E11, E12, E22 salvo l’obbligo del cittadino di comunicare qualsiasi variazione della situazione reddituale o della condizione che determini una perdita del diritto all’esenzione;

2. fino al 31/12/2021 delle autocertificazioni per l’esenzione contrassegnata dal codice E10 la cui scadenza naturale è già stata fissata al 31/12/2021 secondo quanto disposto dalla Delibera della Giunta Provinciale n. 530/2020. Resta fermo l’obbligo del cittadino di comunicare qualsiasi variazione della situazione reddituale o della condizione che determini una perdita del diritto all’esenzione;

3. le autocertificazioni per le esenzioni contrassegnate dal codice E99 in scadenza entro il termine dell’emergenza nazionale vengono rinnovate per 12 mesi, salvo l’obbligo del cittadino di comunicare qualsiasi variazione della situazione reddituale o della condizione che determini una perdita del diritto all’esenzione;

4. le esenzioni per invalidità contrassegnate dai codici C01, C02, C03, C04, C05, C06 in scadenza entro il termine dell’emergenza nazionale vengono rinnovate per 12 mesi nel caso in cui l’Azienda Sanitaria non sia in grado di rispettare le scadenze per il rinnovo;

5. le esenzioni per patologia (malattie croniche e invalidanti e malattie rare) che necessitano di un rinnovo entro il termine dello stato di emergenza vengono prorogate al massimo per 12 mesi nel caso in cui l’Azienda Sanitaria non sia in grado di rispettare le scadenze per adempiere nei termini (ad esempio nel caso di rinnovo attraverso visita presso apposita commissione tecnica). Si precisa che, qualora per sua natura un’esenzione abbia validità inferiore ai 12 mesi, ad esempio nel caso di esenzione per diabete temporaneo (codice 013T), essa non potrà essere rinnovata per un anno, ma potrà essere prorogata al massimo per la durata prevista dalla normativa vigente per quel codice di esenzione. Nel caso in cui l’esenzione termini nuovamente la sua validità durante il periodo emergenziale, essa potrà comunque essere rinnovata per il periodo di validità previsto per quel codice di esenzione nel caso in cui l’Azienda Sanitaria non sia in grado di rispettare le scadenze per adempiere nei termini.

F)

I cittadini, nella situazione attuale causata dalla pandemia, hanno grosse difficoltà a reperire entro l’attuale termine di 60 gg. le certificazioni mediche/specialistiche sulle loro condizioni di salute al fine di poter presentare ricorso ai sensi dell’art. 14, comma 1 della LP 46/1978 (invalidità e handicap).

Si ritiene pertanto opportuno prolungare il termine per la presentazione dei ricorsi di cui all’ art. 14, comma 1 della LP n. 46/1978 (invalidità civile e handicap) da 60 a 120 gg per tutto il periodo dell’emergenza.

G)

La delibera della Giunta Provinciale n. 198/2020 prevede al punto 11) che “i termini e le scadenze relative a procedimenti amministrativi di competenza della Ripartizione provinciale Salute sono sospesi rispettivamente prorogati per la durata dello stato di emergenza”.

Dal momento che la materia è stata successivamente regolata con decreto del Direttore Generale della Provincia n. 4805/2020, si ritiene opportuno revocare il citato punto 11) della delibera della Giunta Provinciale n. 198/2020.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

a voti unanimi legalmente espressi:

1. La sospensione, disposta con deliberazione della Giunta provinciale n. 604 dell’11 agosto 2020, delle quote di compartecipazione a carico delle assistite e degli assistiti di cui al punto 9 della deliberazione della Giunta provinciale 20 gennaio 2015, nr. 73, per la distribuzione diretta di farmaci di cui al punto 6 della medesima deliberazione è prorogata fino alla fine dello stato di emergenza COVID.

2. Il rinnovo d’ufficio delle prescrizioni mediche e delle relative autorizzazioni per dispositivi medici, compresi quelli per persone con diabete, nonché dei piani terapeutici per malati rari è prorogato per ulteriori sei mesi a decorrere dalla fine dello stato di emergenza COVID, nei casi in cui l’Azienda non sia in grado di rispettare le scadenze attraverso le visite o le modalità ritenute consone.

3. La validità dei piani terapeutici web-based o cartacei per la prescrizione di farmaci è prorogata fino alla visita specialistica prevista per il rinnovo del piano terapeutico, qualora non fosse possibile eseguire la stessa durante il periodo di validità del piano stesso, e, al massimo, per ulteriori sei mesi a decorrere dalla fine dello stato di emergenza COVID. Nel caso la o il paziente presenti un peggioramento della patologia di base o un’intolleranza al trattamento, l’estensione non è automatica ma subordinata alla valutazione, anche a distanza, del medico specialista di riferimento.

4. La sospensione dell’irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 2 dell’articolo 36/bis della legge provinciale n. 7/2001 è confermata fino al termine dello stato di emergenza.

5. Per le ragioni in premessa esposte, per le esenzioni di seguito riportate sono prorogate le autocertificazioni nei termini riportati:

• fino al 31/03/2022 per le esenzioni “a carattere stabile e temporaneo” contrassegnate dai codici E01, E02, E03, E04, E11, E12 ed E22, salvo l’obbligo del cittadino di comunicare qualsiasi variazione della situazione reddituale o della condizione che determini una perdita del diritto all’esenzione;

• fino al 31/12/2021 per l’esenzione contrassegnata dal codice E10, salvo l’obbligo del cittadino di comunicare qualsiasi variazione della situazione reddituale o della condizione che determini una perdita del diritto all’esenzione;

• per le esenzioni contrassegnate dal codice E99 in scadenza entro il termine dell’emergenza nazionale vengono rinnovate per 12 mesi, salvo l’obbligo del cittadino di comunicare qualsiasi variazione della situazione reddituale o della condizione che determini una perdita del diritto all’esenzione;

6. Per le ragioni in premessa esposte, la validità delle seguenti esenzioni è prorogata come di seguito riportato:

• le esenzioni per invalidità contrassegnate dai codici C01, C02, C03, C04, C05, C06 in scadenza entro il termine dell’emergenza nazionale vengono prorogate per 12 mesi nel caso in cui l’Azienda Sanitaria non sia in grado di rispettare le scadenze per il rinnovo;

• le esenzioni per patologia (malattie croniche e invalidanti e malattie rare) che necessitano di un rinnovo entro il termine dello stato di emergenza vengono prorogate al massimo per 12 mesi nel caso in cui l’Azienda Sanitaria non sia in grado di rispettare le scadenze per adempiere nei termini. Qualora per sua natura un’esenzione abbia validità inferiore ai 12 mesi essa non potrà essere rinnovata automaticamente per un anno, ma potrà essere rinnovata solamente per la durata prevista dalla normativa vigente per quel codice di esenzione.

7. Con riguardo alle disposizioni previste a livello nazionale, eventuali disposizioni statali successive alla presente saranno applicate direttamente a quanto disposto ai punti 5 e 6 nella presente parte deliberante.

8. Il termine per la presentazione dei ricorsi di cui all’ art. 14, comma 1 della LP n. 46/1978 (invalidità civile e handicap) viene prolungato da 60 a 120 gg per tutto il periodo dell’emergenza.

9. Il punto 11) della delibera della Giunta Provinciale n. 198/2020 viene revocato.

10. I termini finali di efficacia delle disposizioni di cui ai punti precedenti della parte deliberante potranno essere modificati con apposito decreto assessorile.

11. Alle eventuali minori entrate per il bilancio dell’Azienda Sanitaria derivanti dalle disposizioni di cui ai punti 1) e 4) della presente deliberazione, stimate in 10.000 € per ogni mese di sospensione delle quote di compartecipazione e in 55.212 € per ogni mese di sospensione dell’irrogazione della sanzione amministrativa, l’Azienda Sanitaria farà fronte attraverso l’assegnazione indistinta impegnata con delibera della Giunta Provinciale del 1.12.2020, n. 979, sul capitolo U13011.0000 del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023. Eventuali minori entrate per il bilancio dell’Azienda Sanitaria derivanti dalle disposizioni di cui al punto 6) sono comunque coperte attraverso l’assegnazione indistinta impegnata con delibera della Giunta Provinciale del 1.12.2020, n. 979, sul capitolo U13011.0000 del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023.

12. La presente delibera verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2, in quanto trattasi di un atto destinato alla generalità dei cittadini.

 

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