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f) Legge provinciale 18 marzo 2002, n. 61)
Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione

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1)
Pubblicata nel B.U. 9 aprile 2002, n. 15.

Art. 8 (Comunicazione istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano)       17)  delibera sentenza

(1) La comunicazione istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano e dei suoi enti avviene attraverso canali informativi idonei. Nel rispetto delle disposizioni in materia di appalti pubblici, la Provincia e gli enti da essa dipendenti affidano incarichi per la realizzazione di servizi di stampa, di informazione e redazionali o per diffondere tali informazioni presso l’opinione pubblica. La comunicazione istituzionale avviene attraverso il mezzo di informazione più idoneo a seconda del target da raggiungere, nel rispetto del principio dell'equa distribuzione degli incarichi, tenuto conto in particolare delle piccole e microimprese ai sensi del diritto dell'Unione europea, della distribuzione territoriale, delle lingue provinciali nonché delle copie vendute e distribuite.

(2)  Per realizzare le finalità di cui all’articolo 1, la Provincia autonoma di Bolzano e i suoi enti possono stipulare convenzioni con enti radiotelevisivi, inclusi quelli di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, con giornali e riviste nonché con portali online aventi per oggetto la produzione di documentazioni di particolare pregio e di servizi e trasmissioni di attualità di interesse provinciale. I diritti di utilizzazione e diffusione di tali produzioni spettano alla Provincia e/o ai suoi enti.

(3)  La Provincia può stipulare convenzioni o contratti con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, affinché il servizio raggiunga, sull’intero territorio provinciale, il grado di copertura previsto nel contratto di servizio di cui all’articolo 3 della convenzione tra il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e la Rai, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994.

(4)  La Provincia e i suoi enti presentano al Consiglio provinciale annualmente una relazione sugli incarichi ai sensi di questo articolo, con indicazione dello scopo, delle strutture incaricate e dei mezzi finanziari impiegati.  18)

(5)  Prima delle elezioni provinciali, la Provincia invia, a tutte le famiglie e nelle lingue ufficiali, un opuscolo informativo sull’elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, che viene anche pubblicato sui principali canali di informazione. Il comitato di redazione dell’opuscolo si compone di collaboratori e collaboratrici dell’Ufficio Stampa provinciale e del Servizio stampa del Consiglio provinciale. 19)

massimeDelibera 9 gennaio 2024, n. 4 - Aggiornamento della social media policy
massimeCorte costituzionale - sentenza 23 giugno 2014, n. 190 - Contributi ad emittenti e portali informativi on line – illegittimità del requisito della sede legale in Provincia di Bolzano – impossibilità della copertura finanziaria mediante l’utilizzo del fondo di riserva
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 312 del 15.10.2003 - Nomina del comitato provinciale per le comunicazioni - Stipula di convenzioni con enti radiotelevisivi - Piano provinciale delle infrastrutture delle comunicazioni - Sistema di smaltimento rifiuti
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 29 del 12.02.1996 - Contributi e agevolazioni a favore di emittenti radiofoniche e televisive locali
17)
La Corte Costituzionale con sentenza del 23 giugno 2014, n. 190 ha dichiarato illegittimo l'art. 20, comma 2, prima parte, della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11, che aveva sostituito il precedente comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, limitatamente alle parole „sede legale e redazione principale ed operativa nel territorio provinciale“.
18)
L'art. 8 è stato prima sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.P. 29 settembre 2015, n. 13, e successivamente dall'art. 1, comma 1, della L.P. 30 maggio 2022, n. 4.
19)
L’art. 8, comma 5, è stato aggiunto dall’art. 2, comma 1, della L.P. 21 settembre 2023, n. 21.
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