(1) Possono essere concessi contributi fino ad un ammontare massimo del 70 per cento della spesa ammessa per l’istruzione e la formazione di pescatori e pescatrici, acquicoltori e acquicoltrici, addetti e addette alla vigilanza ittica, per la vigilanza, per attività volte all'incremento o miglioramento del patrimonio ittico, per consulenze sugli habitat acquatici e sulla pesca sostenibile nonché per attività di pubbliche relazioni. I criteri per la concessione dei contributi sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.
(2) Possono essere stipulate apposite convenzioni per l’esecuzione di interventi a tutela degli habitat acquatici, per la vigilanza sulle acque da pesca e per la sorveglianza del rispetto delle disposizioni relative alla pesca e il monitoraggio delle specie esotiche invasive.
(3) Ai sensi delle disposizioni vigenti le strutture della Provincia autonoma di Bolzano, gli enti pubblici, le organizzazioni di rappresentanza e le associazioni di pesca, gli acquicoltori e le acquicoltrici possono richiedere risorse finanziarie derivanti dall’utilizzo delle acque pubbliche a scopo idroelettrico. Queste risorse sono destinate alla conservazione o al miglioramento della fauna ittica delle acque pubbliche e sono gestite tramite il cosiddetto “fondo pesca”.
(4) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 155.000,00 euro per l’anno 2023, in 155.000,00 euro per l’anno 2024 e in 155.000,00 euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.