(1) 4)
(2) 5)
(3) 6)
(4) Ai componenti del Comitato è corrisposto, a carico del bilancio del Consiglio provinciale, quando compete loro, per la partecipazione alle sedute, il doppio delle indennità previste dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche, per i componenti di comitati aventi un'autonoma funzione di rilevanza esterna. Ad essi spetta altresì, alle condizioni e con le modalità indicate nella citata legge provinciale, il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti dell'amministrazione provinciale. 7)
(5) Al presidente del Comitato è corrisposto il doppio del compenso mensile determinato dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 1-bis della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, inserito dall'articolo 11 della legge provinciale 11 agosto 1994, n. 6, per i presidenti, esterni all'amministrazione provinciale, degli enti, degli istituti e delle aziende ad ordinamento autonomo dipendenti dall'amministrazione provinciale.7)
(6) 8)
(7) 9)
(8) 10) 11)