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b) Legge provinciale 13 febbraio 2023, n. 31)
Tutela degli habitat acquatici ed esercizio sostenibile della pesca

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1)
Pubblicato nel  supplemento 3 del B.U. 16 febbraio 2023, n. 7.

Art. 19 (Vigilanza)

(1) La sorveglianza del rispetto delle disposizioni compete al Corpo forestale provinciale. Le funzioni di vigilanza, comprese le eventuali misurazioni del deflusso minimo vitale, spettano alle e ai dipendenti dell’Ufficio in possesso dei requisiti amministrativi e di polizia giudiziaria di guardia giurata particolare, all’uopo incaricati con le modalità di cui al comma 2, nonché alle e ai guardiapesca con competenze di polizia amministrativa. 7)

(2) Il direttore/La direttrice dell’Ufficio nomina le guardie giurate particolari addette alla vigilanza ittico-venatoria ai sensi dell’articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

(3) Le guardie giurate particolari possono svolgere i propri compiti di vigilanza in tutto il territorio provinciale senza limiti di tempo e sono istruite e formate dall’Ufficio. Esse vigilano in tutto il territorio provinciale sul rispetto delle disposizioni della presente legge e del suo regolamento di esecuzione, mentre in merito alle prescrizioni del piano annuale di coltivazione hanno competenza solo nel proprio ambito di vigilanza.

(4) Chi con un’azione o omissione viola contemporaneamente diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative viene sanzionato per ogni singola violazione.

7)
L’art. 19, comma 1, è stato così sostituito dall’art. 17, comma 6, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.
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