(1) La sorveglianza del rispetto delle disposizioni compete al Corpo forestale provinciale. Le funzioni di vigilanza, comprese le eventuali misurazioni del deflusso minimo vitale, spettano alle e ai dipendenti dell’Ufficio in possesso dei requisiti amministrativi e di polizia giudiziaria di guardia giurata particolare, all’uopo incaricati con le modalità di cui al comma 2, nonché alle e ai guardiapesca con competenze di polizia amministrativa. 7)
(2) Il direttore/La direttrice dell’Ufficio nomina le guardie giurate particolari addette alla vigilanza ittico-venatoria ai sensi dell’articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
(3) Le guardie giurate particolari possono svolgere i propri compiti di vigilanza in tutto il territorio provinciale senza limiti di tempo e sono istruite e formate dall’Ufficio. Esse vigilano in tutto il territorio provinciale sul rispetto delle disposizioni della presente legge e del suo regolamento di esecuzione, mentre in merito alle prescrizioni del piano annuale di coltivazione hanno competenza solo nel proprio ambito di vigilanza.
(4) Chi con un’azione o omissione viola contemporaneamente diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative viene sanzionato per ogni singola violazione.