(1) Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge viene nominato il nuovo Comitato per le comunicazioni ai sensi delle disposizioni della presente legge per la durata della legislatura corrente.
(2) Fino alla nomina del nuovo Comitato rimane in carica il Comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.