1. Il servizio è rivolto a persone anziane (oltre i 65 anni di età) nonché a persone maggiorenni con disabilità, malattia psichica o dipendenza patologica che risiedono in Alto Adige.
2. Salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, il servizio è rivolto a persone non inquadrate in alcun livello di non autosufficienza o inquadrate al primo livello.
3. Le persone anziane inquadrate al secondo livello di non autosufficienza possono essere ammesse al servizio solo previo parere positivo espresso congiuntamente dall’operatore/dall’operatrice sociale e dall’infermiere/dall’infermiera dello “Sportello unico per l’assistenza e la cura” territorialmente competente, oppure se il promotore/la promotrice di vita quotidiana è in possesso del diploma relativo a uno dei profili professionali di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), del punto 3 dell’allegato al regolamento.
4. Le persone con disabilità, malattia psichica o dipendenza patologica inquadrate al secondo livello di non autosufficienza possono essere ammesse al servizio solo se il servizio del distretto sociale territorialmente competente per lo specifico gruppo di destinatari attesta che esse non necessitano di un’assistenza complessa, oppure se il promotore/la promotrice di vita quotidiana è in possesso del diploma relativo a uno dei profili professionali di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), del punto 4 dell’allegato al regolamento. Se la persona che intende usufruire del servizio non ha ancora avuto contatti con il servizio sociale, quest’ultimo si accorderà, per il rilascio dell’attestazione, con i servizi sanitari competenti che hanno in carico la persona stessa.
5. Qualora le persone necessitino di un’assistenza infermieristica, è necessario il parere positivo del servizio infermieristico domiciliare territorialmente competente.
6. Le persone che fruiscono del servizio e che nel corso del tempo hanno esigenze di cura sempre maggiori, al punto tale da rientrare in un livello di non autosufficienza più elevato, devono passare a una forma di assistenza più rispondente ai loro bisogni.
7. L'utente non può avere alcun vincolo di parentela o affinità entro il terzo grado con il promotore/la promotrice di vita quotidiana o i suoi familiari.