(1) Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l’Agenzia effettua controlli a campione su almeno il 6 per cento delle domande accolte relative ai contributi di cui al presente regolamento.
(2) L’individuazione delle domande da controllare viene effettuata attraverso un software, secondo il principio di casualità. I risultati dei relativi controlli vengono riportati in appositi verbali.
(3) L’Agenzia può effettuare ulteriori controlli sia antecedentemente che successivamente all’erogazione dei contributi di cui al presente regolamento, qualora li ritenesse necessari.