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f) Legge provinciale 18 marzo 2002, n. 61)
Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione

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1)
Pubblicata nel B.U. 9 aprile 2002, n. 15.

Art. 9 (Promozione delle imprese di comunicazione locali e definizioni)     delibera sentenza

(1) Alla realizzazione delle finalità di cui all’articolo 1 concorrono la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, emittenti radiotelevisive private nonché portali online privati.

(2)  Ai sensi dell’articolo 8, primo comma, punto 4), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e nel rispetto del diritto dell’Unione europea, la Provincia può concedere per la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 1 della presente legge agevolazioni anche a istituzioni private che non hanno accesso ai fondi derivanti dai canoni della Radiotelevisione italiana.

(3)  Per le finalità del presente articolo e degli articoli 9/bis e 10 valgono le seguenti definizioni:

  1. per “emittenti radiotelevisive” si intendono le emittenti che esercitano legittimamente la propria attività e che trasmettono programmi in chiaro che possono essere ascoltati o visti da tutti;
  2. per “portali informativi online” si intendono i portali che sono registrati nell’apposito registro dei portali internet presso il Tribunale di Bolzano, il cui scopo principale è quello di rendere disponibili in chiaro al pubblico contenuti di carattere informativo o educativo; 20)
  3. per “emittenti private” e “portali privati” si intendono le emittenti e i portali privi di un contratto pubblico e senza una partecipazione pubblica diretta o indiretta”,
  4. per “emittenti televisive locali” si intendono le emittenti televisive private che
    1. dispongono di una propria redazione, con almeno un o una giornalista che lavora prevalentemente in quella redazione,
    2. trasmettono i loro programmi prevalentemente sul territorio provinciale o i cui programmi raggiungono una copertura pari ad almeno il 70 per cento della popolazione provinciale e
    3. che trasmettono per almeno 30 minuti al giorno contenuti incentivabili, tra cui notiziari locali per almeno 10 minuti al giorno nella fascia di massimo ascolto, eccetto le domeniche e i festivi ed escluse le repliche;
  5. per “emittenti radiofoniche locali” si intendono le emittenti radiofoniche private
    1. i cui programmi sono trasmessi prevalentemente sul territorio provinciale o che raggiungono una copertura pari ad almeno il 60 per cento della popolazione provinciale e
    2. che trasmettono per almeno 30 minuti al giorno contenuti incentivabili, tra cui notiziari locali almeno tre volte al giorno, per un totale di almeno 20 minuti nella fascia di massimo ascolto, eccetto le domeniche e i festivi ed escluse le repliche;
  6. per “portali informativi online locali” si intendono i portali informativi online privati
    1. che dispongono di una propria redazione con almeno un/una giornalista e producono contenuti realizzati da giornalisti con contratto di lavoro subordinato o free lance oppure sotto la responsabilità redazionale di giornalisti e
    2. che pubblicano quotidianamente almeno dieci contenuti incentivabili, calcolati in una media settimanale, escluse le repliche;
  7. per “contenuti incentivabili” si intendono i programmi o articoli online autoprodotti, inclusi i notiziari locali su tematiche che si riferiscono specificatamente all’Alto Adige nel campo della politica, cultura, sociale, scienza, lingue, istruzione, economia, tutela delle minoranze e sport; 21)
  8. per “notiziari locali” si intendono i programmi o articoli online autoprodotti che riportano notizie attuali su tematiche che si riferiscono specificatamente all’Alto Adige o di particolare interesse per la popolazione locale;
  9. per “programmi o articoli online autoprodotti” si intendono contenuti realizzati in nome e per conto dell’emittente o del portale online da giornalisti dipendenti o indipendenti, da agenzie di stampa, o realizzati sotto la responsabilità redazionale di giornalisti; 22)
  10. per “giornalisti” si intendono i giornalisti professionisti o i pubblicisti iscritti all’albo nazionale dell’Ordine dei giornalisti. I giornalisti residenti in un altro Paese membro dell’Unione europea possono avere, in alternativa, un’abilitazione equivalente in base alle norme vigenti nel Paese di residenza;
  11. per “responsabilità redazionale” si intende l’esercizio di una vigilanza permanente ed efficace sui programmi autoprodotti;
  12. per “imprese beneficiarie” si intendono le emittenti radiotelevisive locali e i portali informativi online locali a cui vengono concessi aiuti;  23) 24)
  13. per “Musica prodotta in Alto Adige” si intendono: opere musicali prodotte, in tutto o in parte, da musicisti, compositori o produttori che hanno attualmente o avevano per almeno 15 anni la residenza o la sede storica in Alto Adige, nonché relativi contributi redazionali. 25)
massimeDelibera 4 aprile 2023, n. 294 - Criteri per la promozione delle imprese di comunicazione locale
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 29 del 12.02.1996 - Contributi e agevolazioni a favore di emittenti radiofoniche e televisive locali
20)
La lettera b) dell'art. 9, comma 3, è stata così sostituita dall'art. 2, comma 1, della L.P. 30 maggio 2022, n. 4.
21)
La lettera g) dell'art. 9, comma 3, è stata così sostituita dall'art. 3, comma 1, della L.P. 30 maggio 2022, n. 4.
22)
La lettera i) dell'art. 9, comma 3, è stata così sostituita dall'art. 4, comma 1, della L.P. 30 maggio 2022, n. 4.
23)
L'art. 9, comma 1, è stato prima modificato dall'art. 20, comma 3, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11, e poi così sostituito dall'art. 5, comma 1, della L.P. 29 settembre 2015, n. 13.
24)
La lettera l) dell'art. 9, comma, 3, è stata così sostituita dall'art. 5, comma 1, della L.P. 30 maggio 2022, n. 4.
25)
La lettera m) dell'art. 9, comma 3, è stata aggiunta dall'art. 6, comma 1, della L.P. 30 maggio 2022, n. 4.
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