(1) Alla realizzazione delle finalità di cui all’articolo 1 concorrono la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, emittenti radiotelevisive private nonché portali online privati.
(2) Ai sensi dell’articolo 8, primo comma, punto 4), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e nel rispetto del diritto dell’Unione europea, la Provincia può concedere per la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 1 della presente legge agevolazioni anche a istituzioni private che non hanno accesso ai fondi derivanti dai canoni della Radiotelevisione italiana.
(3) Per le finalità del presente articolo e degli articoli 9/bis e 10 valgono le seguenti definizioni: