(1) Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite disposizioni pluriennali, valide in tutto il territorio provinciale, per la coltivazione delle acque da pesca, sentite le rappresentanze di interessi di cui al regolamento di esecuzione. Tali disposizioni, definite “piano strategico di coltivazione”, stabiliscono le modalità di applicazione delle norme generali sulla coltivazione nelle diverse tipologie di acque da pesca e hanno validità pluriennale.
(2) Il piano annuale di coltivazione è lo strumento pianificatorio principale a livello locale ed è obbligatorio per ogni tratto di acque da pesca coltivato; ogni anno viene presentato per l’anno successivo all’Ufficio, che lo approva. Le disposizioni di dettaglio sono stabilite con regolamento di esecuzione.
(3) Nel piano annuale di coltivazione dei tratti d’acqua in cui si trovano habitat o specie protette possono essere stabilite ulteriori disposizioni.
(4) Il piano annuale di coltivazione può prevedere, motivandolo, misure minime e periodi di divieto del prelievo di specie ittiche anche in deroga alle relative disposizioni.