(1) Il comma 4 dell’articolo 1 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, è così sostituito:
“4. Restano ferme le disposizioni che disciplinano le prestazioni economiche in favore dei ciechi civili, dei sordi e degli invalidi civili.”
(2) Il comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, è così sostituito:
“2. L’unità di valutazione esegue anche controlli per verificare la permanenza delle condizioni che hanno dato diritto alla prestazione e per verificare l’adeguatezza dell’assistenza prestata a domicilio e nelle strutture residenziali. L’assegno di cura è revocato se la persona beneficiaria o il suo legale rappresentante non acconsentono alla verifica sulla permanenza dei requisiti di cui all’Art. 2, comma 1, oppure se la verifica stessa non è stata resa possibile. Le modalità di espletamento dei controlli sono definite dalla Giunta provinciale.”