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b) Legge provinciale 13 febbraio 2023, n. 31)
Tutela degli habitat acquatici ed esercizio sostenibile della pesca

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1)
Pubblicato nel  supplemento 3 del B.U. 16 febbraio 2023, n. 7.

Art. 9 (Acquicoltore/Acquicoltrice)

(1) L’acquicoltore/acquicoltrice ha in generale diritti e doveri, affinché la coltivazione delle acque da pesca nel suo ambito di competenza sia sostenibile per l’intera biocenosi, comprese le cozze d’acqua dolce e i decapodi. In particolare, l’acquicoltore/acquicoltrice:

  1. può recuperare i pesci nei fondi inondati, in caso di straripamento delle acque da pesca oltre le proprie sponde;
  2. può catturare, entro sette giorni, e reimmettere nelle proprie acque da pesca i pesci che, dopo il deflusso dell’acqua, dovessero rimanere sui terreni, nelle fosse o in altri avvallamenti non collegati con le acque da pesca;
  3. può accedere, a proprio rischio e pericolo e con la necessaria cautela per evitare danneggiamenti, così come lo possono fare gli aventi diritto all’esercizio della pesca e il personale ausiliario e di vigilanza, a terreni rivieraschi, isole, ponti e costruzioni idrauliche altrui, nonché fissarvi barche e attrezzature, per quanto ciò sia necessario per il regolare esercizio della pesca e per la coltivazione e sorveglianza delle acque da pesca. Chi nell’esercizio della pesca arreca danni è tenuto a risarcirli;
  4. è informato/informata dall’Ufficio in merito agli interventi programmati, annunciati e approvati, nonché alle indagini ittio-ecologiche programmate, prima dell’inizio dei rispettivi lavori;
  5. può dare il suo consenso al prelievo di pesci per la fecondazione artificiale;
  6. può rivendicare i pesci confiscati, catturati illegalmente e non in grado di sopravvivere;
  7. può inoltrare domanda di contributo per la coltivazione delle acque da pesca e per la vigilanza ittica;
  8. può presentare all’Ufficio un accertamento dello stato qualitativo e quantitativo del popolamento ittico di un tratto coltivato al fine di una sua rivalutazione; le relative disposizioni di dettaglio sono stabilite con regolamento di esecuzione;
  9. può usare, ai fini della coltivazione, anche strumenti e attrezzature per la cattura particolari.

(2) L’acquicoltore/acquicoltrice:

  1. non può realizzare strutture che potrebbero impedire il passaggio dei pesci, ad eccezione di quelle autorizzate dall’Ufficio;
  2. deve coltivare le acque da pesca nel rispetto delle disposizioni della presente legge, del suo regolamento di esecuzione e delle prescrizioni dell’Ufficio;
  3. per esercitare il proprio diritto, deve presentare all’Ufficio, nei termini previsti, un piano annuale di coltivazione e inoltrare eventuali modifiche. Le disposizioni di dettaglio sono stabilite con regolamento di esecuzione;
  4. deve apporre la segnaletica relativa alle sue acque da pesca d’intesa con i proprietari e le proprietarie dei fondi, con i soggetti gestori dei manufatti situati presso le acque e con le Autorità, ai sensi del regolamento di esecuzione;
  5. alla consegna dei permessi di pesca, sui quali viene annotato il nome del pescatore/della pescatrice, deve verificare che sussistano i requisiti per ottenerli;
  6. a conclusione dell’annata alieutica, deve trasmettere all’Ufficio i permessi di pesca usati;
  7. deve comunicare per iscritto all’Ufficio, almeno sette giorni prima dell’esecuzione, ogni semina e l’impiego di strumenti di cattura particolari; le disposizioni di dettaglio sono stabilite con regolamento di esecuzione;
  8. deve rispettare le disposizioni veterinarie;
  9. deve garantire un’efficace vigilanza sulle proprie acque da pesca;
  10. deve rilasciare i permessi di pesca secondo le indicazioni dell’Ufficio;
  11. può disporre limitazioni all’esercizio dell’attività alieutica, restando nel quadro del piano annuale di coltivazione;
  12. non può catturare gamberi senza autorizzazione dell’Ufficio.

(3) Nel caso di acque da pesca situate sul confine tra le province di Bolzano e Trento, se la parte maggiore di tali acque si trova nel territorio della provincia di Trento e la parte situata in provincia di Bolzano non raggiunge un’estensione adeguata a una coltivazione a sé stante, a quest’ultima non si applicano le norme in materia vigenti in provincia di Bolzano che siano incompatibili con le norme vigenti nella provincia di Trento.

(4) Con l’entrata in vigore della presente legge il possesso dell’abilitazione alla pesca diviene requisito essenziale per l’esercizio della funzione di acquicoltore/acquicoltrice. La partecipazione al corso per acquicoltori e acquicoltrici è un ulteriore requisito essenziale per chi riceve tale incarico solo dopo l’entrata in vigore della presente legge.

(5) Se la restituzione dei permessi di pesca all’Ufficio è effettuata oltre i termini e non nella misura del 75 per cento dei permessi giornalieri e del 90 per cento dei permessi annuali, l’anno successivo l’Ufficio consegna all’acquicoltore/acquicoltrice i nuovi permessi con un ritardo da uno a tre mesi rispetto all’inizio della stagione della pesca nelle acque da pesca interessate.

(6) In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettere a), c), d), e) e g), sono irrogate sanzioni amministrative pecuniarie da 40,00 a 400,00 euro; per la violazione del comma 2, lettere b), h), i) e j), la sanzione va da 200,00 a 2.000,00 euro.

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