(1) La semina è uno strumento di coltivazione delle acque da pesca ammissibile esclusivamente se non è possibile, nella tipologia di acque considerate, una produttività ittica durevole nel tempo. La semina pertanto non è uno strumento di coltivazione ammissibile nelle acque da pesca caratterizzate da funzionalità ecologica soddisfacente e da una adeguata produttività naturale. Fino al 31 dicembre 2026 può essere effettuata una semina in deroga al piano strategico di coltivazione.
(2) La pianificazione specifica delle semine per le diverse tipologie di acque da pesca e i criteri da seguire nell’allevamento sono stabiliti nel piano strategico di coltivazione pluriennale, secondo le indicazioni del regolamento di esecuzione, e trovano successivamente attuazione nei piani annuali di coltivazione.
(3) Una semina di attrattività è ammessa in tutti gli invasi artificiali, previa autorizzazione dell’Ufficio.
(4) Una semina di attrattività può essere autorizzata anche nelle acque da pesca per le quali, a causa di danneggiamenti subiti, non è prevedibile una sufficiente produttività nel lungo periodo e nelle quali tale semina non produce impatti ecologici significativi. Il danneggiamento subito è specificato nel piano strategico di coltivazione pluriennale e l’autorizzazione del singolo caso è annotata nel piano annuale di coltivazione.
(5) L’allevamento a scopo di semina delle specie autoctone, come la trota marmorata, il temolo o le specie di piccoli pesci, decapodi e cozze d’acqua dolce autoctone, avviene nel centro tutela specie acquatiche o in incubatoi privati. In ogni caso, nell’allevamento devono essere osservati i criteri relativi alla genetica e allo stato di salute degli animali, previsti nel piano strategico di coltivazione.
(6) Le disposizioni di dettaglio relative sia alle quantità massime ammesse alla semina, sia agli incubatoi pubblici e privati attivi in provincia di Bolzano, sono stabilite nel piano strategico di coltivazione.