(1) Per conseguire gli obiettivi fissati dalla presente legge, il regolamento di esecuzione stabilisce le regole per l’esercizio dell’attività alieutica sostenibile. Tali regole riguardano gli strumenti di cattura ammessi, i limiti di cattura giornalieri e stagionali, i periodi di divieto, le misure minime e il numero delle uscite di pesca.
(2) Nelle acque ciprinicole l’uso del piombo nell’attività alieutica è vietato a partire dal 1° gennaio 2025.
(3) In caso di violazione delle disposizioni stabilite nel regolamento di esecuzione con riferimento al comma 1 e al comma 2 del presente articolo sono irrogate sanzioni amministrative pecuniarie da 60,00 a 600,00 euro, fatte salve le fattispecie penalmente rilevanti.