(1) L’attività di cui all’articolo 38, comma 1, può essere svolta anche mediante persone incaricate, che siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 8.
(2) L’esercente comunica l’elenco delle persone incaricate all’autorità di pubblica sicurezza, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modifiche. 25)
(3) L’esercente rilascia alle persone incaricate un tesserino di riconoscimento, che deve ritirare immediatamente, qualora le stesse perdano i requisiti di onorabilità di cui all’articolo 8.
(4) Il tesserino di cui al comma 3 deve essere numerato e deve riportare:
- le generalità e la fotografia della persona incaricata;
- l’indicazione della sede e dei prodotti oggetto dell’attività dell’impresa, nonché il nome del/della responsabile dell’impresa stessa;
- la firma del/della responsabile dell’impresa.
(5) Il tesserino di cui al comma 3 deve essere esposto in modo ben visibile durante le operazioni di vendita e di raccolta degli ordinativi di acquisto.
(6) L’esibizione o illustrazione di cataloghi così come qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio dei consumatori o nei locali in cui i consumatori si trovano, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, costituiscono attività cui si applicano le disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui all’articolo 38, commi 3 e 4, e di cui al presente articolo, commi 2, 3 e 4.