(1) La Provincia è autorizzata a concedere alle persone fisiche intestatarie di uno o più veicoli soggetti a iscrizione nei pubblici registri e residenti nei comuni individuati dalla Giunta provinciale un contributo per la riduzione del prezzo alla pompa di benzina e gasolio per autotrazione. Il contributo può essere concesso in maniera differenziata per i singoli comuni, in ragione della loro distanza dal più vicino punto del confine di Stato con Austria e Svizzera raggiungibile su strada carrozzabile pubblica.
(2) Il contributo non può essere superiore alla differenza tra i prezzi medi dei corrispondenti prodotti per autotrazione applicati nei comuni interessati e quelli medi praticati in una corrispondente fascia del territorio confinante svizzero o austriaco.
(3) La Giunta provinciale determina con apposita deliberazione da pubblicarsi all’albo online della Provincia:
(4) L’autorità competente per la vigilanza sull’osservanza delle presenti disposizioni e per le violazioni di cui al presente articolo è il Comune nel quale viene svolta l’attività di distribuzione carburanti o in cui hanno avuto luogo le violazioni. Il Comune introita le somme riscosse. La Provincia esercita a sua volta la propria vigilanza attraverso gli strumenti informatici utilizzati per la concessione dei contributi di cui al presente articolo.