1. Nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza e per consentire alla cittadinanza di sentire come proprie le iniziative sostenute con denaro pubblico e di esercitare il proprio diritto alla partecipazione e al controllo, tutte le iniziative finanziate secondo i presenti criteri devono essere debitamente pubblicizzate e devono evidenziare, in proporzione adeguata rispetto ad altri enti cofinanziatori, il sostegno provinciale.
2. Le diverse forme di pubblicizzazione (dépliant, poster, cartoline, annunci a mezzo stampa, pagine web, ecc.) delle attività finanziate devono riportare quanto segue: “La presente iniziativa è realizzata con il sostegno della Provincia autonoma di Bolzano – Ripartizione Cultura italiana”. Tale dicitura dovrà essere accompagnata dal logo della Provincia (aquila), nonché da eventuali altri simboli grafici in base alle indicazioni dell’ufficio provinciale competente.
3. I beneficiari forniscono tempestivamente al competente ufficio provinciale, prima della loro diffusione, i programmi di attività e il materiale promozionale.
4. Eventuali omissioni sono tenute in debita considerazione in sede di concessione di futuri vantaggi economici.
5. Le sedi operative devono disporre di adeguata segnaletica, ben distinguibile dalla pubblica via, e, nel caso abbiano beneficiato di vantaggi economici provinciali per i propri locali, devono apporre in posizione ben visibile una targa con la seguente dicitura: “La presente struttura è stata realizzata con il sostegno della Provincia autonoma di Bolzano – Ripartizione Cultura italiana”.
6. Al fine di documentare l’attività di promozione linguistica, il beneficiario che intenda realizzare piccole pubblicazioni, anche sotto forma di incisioni audiovisive, nell’ambito delle iniziative approvate, deve attenersi alle seguenti ulteriori disposizioni:
a) il copyright deve rimanere al beneficiario del vantaggio economico oppure può, in casi specifici e motivati, essere condiviso con una casa editrice, che collabori all’editing ed eventualmente alla distribuzione dell’opera;
b) una volta ultimata, l’opera deve essere adeguatamente pubblicizzata e messa a disposizione della collettività anche tramite la distribuzione istituzionale della Provincia alle biblioteche pubbliche e scolastiche del territorio.
7. La Provincia può pubblicare anche online ogni informazione utile alla cittadinanza riguardante il finanziamento delle attività di promozione linguistica, ivi comprese le relazioni programmatiche e il bilancio sociale.