1. Le iniziative di cui all’art. 5, comma 1 dei presenti criteri vengono agevolate tramite la concessione di aiuti in forma di contributi in conto capitale.
2. Non può essere concesso alcun contributo in conto capitale per la costruzione ex novo di strutture aggiuntive da adibire ad alloggi per ospiti, se nell’azienda sono già presenti 2 appartamenti per ferie oppure 4 camere. A tal fine si fa riferimento all’anno fiscale dell’azienda di cui all’articolo 6, comma 3. Nel caso in cui nell’azienda siano presenti meno di 2 appartamenti per ferie o meno di 4 camere, per la costruzione ex novo di strutture aggiuntive da adibire ad alloggi per ospiti può essere concesso un contributo solo fino al raggiungimento di uno dei suindicati limiti massimi. Nel caso in cui vi sia un appartamento per ferie in combinazione con qualche camera, il limite massimo complessivo è di 4 camere da letto. Le suddette limitazioni non si applicano in caso di interventi realizzati nei limiti della cubatura residenziale esistente da almeno 25 anni.
3. Per le iniziative di cui all’articolo 5, comma 1, può essere concesso un contributo in conto capitale nelle seguenti misure massime:
a) fino al 50 per cento delle spese ammissibili per le aziende con almeno 40 punti di svantaggio;
b) fino al 40 per cento delle spese ammissibili per le aziende con meno di 40 punti di svantaggio;
c) fino al 30 per cento delle spese ammissibili per le aziende e le aziende ad indirizzo produttivo misto che soddisfano i presupposti minimi di cui all’articolo 6, comma 1, lettere b) o c);
d) per le aziende con 75 o più punti di svantaggio o per le aziende di cui alle lettere a) e b), situate in zone economicamente depresse ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2007, n. 55, è riconosciuta una maggiorazione non cumulabile di 10 punti percentuali. Non usufruiscono di tale maggiorazione le aziende che soddisfano i presupposti minimi di cui all’articolo 6, comma 1, lettere b) e c).
4. Per le iniziative di cui all’articolo 5, comma 3, possono essere concessi aiuti fino ad un massimo del 75 per cento delle spese ammissibili.