(1) Nei mercati e nelle fiere il Comune riserva posteggi:
(2) Nei mercati e nelle fiere, nell’ottica di una equilibrata diversificazione dell’offerta merceologica, il Comune può riservare uno o più posteggi:
(3) I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.