1. La concessione dei vantaggi economici tiene conto della capacità del richiedente di proporre un’iniziativa di promozione delle lingue che privilegi l’aspetto formativo e di accrescimento della persona e sia intesa come un insieme di attività organiche e strutturate secondo metodologie didattiche specificamente sviluppate per il miglioramento delle competenze linguistiche, al fine di incrementare le occasioni di contatto e confronto tra le persone di tutti i gruppi linguistici.
2. In particolare la sostenibilità delle iniziative di promozione delle lingue viene valutata secondo le seguenti priorità di politica culturale:
a) coerenza e innovazione del progetto rispetto al fabbisogno ed eventuale presenza di una strategia a lungo termine;
b) ampiezza e qualificazione del target di riferimento;
c) rilevanza territoriale;
d) adeguato livello di comunicazione;
e) prospettiva di continuità e di sviluppo del progetto (replicabilità, estensione e qualità delle collaborazioni);
f) copertura di spazi di intervento per i quali si sono registrate particolari carenze o svolgimento in località periferiche della provincia, ove si registrino particolari esigenze della comunità italiana;
g) rispondenza ai bisogni espressi dalla collettività, anche nella programmazione. Gli organizzatori devono evitare, nei limiti del possibile, sovrapposizioni con altre iniziative analoghe e devono evidenziare gli obiettivi da raggiungere, il pubblico che si intende coinvolgere, la qualifica dei/delle docenti o dei relatori/delle relatrici e il periodo e il luogo di svolgimento;
h) sperimentazione di nuovi ed efficaci metodi didattici o formativi nell’ambito delle lingue.
3. Verranno inoltre valutati positivamente:
a) il cofinanziamento dell’iniziativa da parte di altri enti pubblici, fondazioni, aziende o privati;
b) la ricerca di nuovo pubblico attraverso azioni mirate o strategie di medio-lungo periodo;
c) l’incentivazione dell’occupazione giovanile e/o qualificata;
d) la collaborazione con istituzioni qualificate nell’ambito della promozione linguistica o con altri enti e associazioni del territorio, nonché le sinergie fra reti di associazioni di Bolzano e periferia;
e) la capacità di esportazione delle proposte e la loro circuitazione fra più località della provincia;
f) il curriculum del referente didattico/della referente didattica o del coordinatore/della coordinatrice dell’attività.
4. Particolare rilevanza è attribuita alle attività proposte in cogestione da più organizzazioni, nell’ambito di un’iniziativa comune. Sono invece valutate con riserva le richieste di finanziamento da parte di organizzazioni nate per scissione da altre organizzazioni, almeno per il primo periodo della loro attività.
5. Coloro che organizzano le iniziative promuovono la partecipazione delle persone con disabilità mediante l’adozione di misure specifiche e garantiscono il loro accesso ai luoghi in cui tali iniziative si svolgono, nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, e successive modifiche.
6. I criteri qualitativi contenuti nel presente articolo possono essere ulteriormente definiti in caso di bandi per la concessione di contributi per progetti.