(1) L’attività di commercio al dettaglio di prodotti a favore di lavoratori dipendenti di enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi deve essere svolta in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via.
(2) Nella segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'Art. 33 (devono essere dichiarati: il possesso dei requisiti di onorabilità da parte della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle normative in materia igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare e di sicurezza e idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.
(3) L’attività di vendita al dettaglio in sede fissa all’interno dei campeggi è consentita, purché avvenga ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, in esercizi aventi i limiti dimensionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), della presente legge e purché riguardi esclusivamente prodotti alimentari e non alimentari strettamente connessi a soddisfare le esigenze dell’utenza del campeggio. 23)