(1) La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l’esercizio del commercio su aree pubbliche mediante utilizzo di un posteggio è inoltrata al Comune in cui ha sede il posteggio, contestualmente alla domanda di concessione del relativo posteggio da conferirsi mediante procedura a evidenza pubblica ai sensi dell’articolo 26. Fatto salvo quanto stabilito all’articolo 57, l’attività non può avere inizio prima della data di rilascio della nuova concessione di posteggio.
(2) Le concessioni comunali dei posteggi per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche hanno una validità di dodici anni.
(3) Il titolo abilitante all’esercizio dell’attività di cui al comma 1 abilita anche: