(1) Il presente capo disciplina l’esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio provinciale.
(2) Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del regolamento di esecuzione alla presente legge la Giunta provinciale, d’intesa con il Consiglio dei Comuni, determina gli indirizzi generali per lo svolgimento dell’attività di vendita effettuata nei “mercatini delle pulci” di cui all’articolo 6, comma 2, lettera r).