(1) L'attività inerente all’installazione e all'esercizio di impianti di distribuzione carburanti ad uso privato, ubicati all'interno di stabilimenti, presso enti pubblici, in cantieri, magazzini e simili, destinati esclusivamente al rifornimento degli automezzi aziendali, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione provinciale Economia. Gli esercenti di impianti di distribuzione carburanti ad uso privato non possono cedere, a nessun titolo, carburante a terzi.
(2) Le prescrizioni dettagliate in ordine all’autorizzazione di cui al comma 1 sono regolate, sentite le associazioni datoriali interessate maggiormente rappresentative, con regolamento d’esecuzione.