(1) Il titolo abilitativo e – se l’attività è svolta su posteggio – la relativa concessione, sono sospesi per 120 giorni, o comunque fino al giorno della regolarizzazione se antecedente, in caso di:
- esito negativo della verifica di cui all’Art. 31, comma 3, lettere a) e c);
- esito negativo delle verifiche disposte ai sensi dell’articolo 31, comma 3, lettera b), e dell’articolo 57, commi 7 e 8;
- mancata presentazione delle informazioni di cui agli articoli 31 e 57, comma 9, entro 30 giorni dalla richiesta effettuata dal Comune.
(2) Tale sospensione non è da intendersi come mancato utilizzo del posteggio ai sensi del comma 4, lettera c).
(3) Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio sono revocati:
- in caso l’interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione di cui al comma 1;
- in caso di esito negativo della verifica di cui all’articolo 31, comma 5.
(4) Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio nel mercato, nella fiera e nel posteggio isolato o fuori mercato di cui all’articolo 30, comma 2, decadono: 21)
- qualora vengano meno i requisiti di onorabilità e professionali di cui agli articoli 8 e 9;
- qualora il/la titolare non inizi l’attività entro 180 giorni dalla data di rilascio del titolo abilitativo;
- qualora il posteggio non venga utilizzato per i periodi di tempo di seguito specificati, salvo nei casi di assenza per malattia, gravidanza, assistenza a persona convivente invalida o portatrice di disabilità grave, partecipazione ad altra manifestazione mercatale, guasto o incidente al proprio automezzo o decesso del/della titolare:
- un periodo complessivamente superiore a otto settimane in ciascun anno solare nel caso di mercati con cadenza settimanale;
- un periodo complessivamente superiore a quattro settimane in ciascun anno solare nel caso di mercati con cadenza bisettimanale;
- un numero di due assenze in ciascun anno solare nel caso di mercati con cadenza mensile;
- alla seconda assenza nell’arco temporale della durata dodicennale della relativa concessione nel caso di mercati e fiere con cadenza annuale;
- un numero di 30 assenze in ciascun anno solare nel caso di posteggi isolati o fuori mercato con cadenza giornaliera o, nel caso di concessioni stagionali, per un periodo complessivamente superiore al 20 per cento della durata della concessione. 22)
(5) Non è considerato mancato utilizzo del posteggio l’assenza nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio nonché nelle quattro settimane di ferie, suddivisibili al massimo in due periodi.
(6) Le assenze di cui al comma 4, lettera c), e le assenze per ferie devono essere giustificate per mezzo di comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al Comune entro 30 giorni dal primo giorno di assenza.