(1) Fermo restando il rispetto della normativa dell’Unione europea e nazionale in materia di impianti stradali di distribuzione di metano per autotrazione, il rifornimento in modalità self-service anche al di fuori dell’orario di lavoro delle stazioni di servizio è consentito conformemente a quanto stabilito con regolamento di esecuzione alla presente legge.
(2) Fermo restando il rispetto della normativa dell’Unione europea e nazionale in materia di impianti stradali di distribuzione di GPL, il rifornimento di GPL in modalità self-service anche al di fuori dell’orario di apertura dell’impianto di distribuzione è consentito nel rispetto delle prescrizioni di cui all’allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, e successive modifiche.