(1) L’attività di commercio su aree pubbliche, che sia effettuata su posteggio dato in concessione o in forma itinerante, è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da inoltrare rispettivamente al Comune territorialmente competente o al Comune nel cui territorio si intende esercitare l’attività.
(2) Con la SCIA di cui al comma 1 si attesta il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 8 e - nel caso si tratti di attività nel settore alimentare - dei requisiti professionali di cui all’articolo 9.
(3) L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche nel territorio provinciale è consentito, alle condizioni della presente legge, ai soggetti abilitati in provincia di Trento, nelle altre regioni italiane o nei Paesi dell’Unione europea di provenienza.
(4) Il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade è vietato senza il permesso del soggetto proprietario o gestore.
(5) Nell’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità previste dall’articolo 176, comma 1, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche. Nell’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è inoltre vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 24:00 alle ore 07:00. Costituiscono eccezione la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche effettuate in occasione di fiere, mercati o manifestazioni promozionali/commerciali, previamente autorizzate.
(6) Conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modifiche, è vietata la vendita e l’esposizione di armi, di esplosivi e di oggetti preziosi. 17)