(1) La vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da inoltrare al Comune nel cui territorio si intende avviare l’attività.
(2) Nella SCIA di cui al comma 1 devono essere dichiarati il settore merceologico e il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 8 e, solo se trattasi del settore alimentare, di quelli professionali di cui all’Art. 9.
(3) È vietato inviare prodotti al consumatore/alla consumatrice, se non a seguito di specifica richiesta, salvo che si tratti di campioni o omaggi senza spese o vincoli per il consumatore/la consumatrice.
(4) Sono vietate le operazioni di vendita all’asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione.
(5) Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali e di contratti a distanza.