(1) In caso di vendita tramite televisione, l’emittente televisiva deve accertare, prima della messa in onda, l’avvenuto inoltro della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 36.
(2) Durante la trasmissione devono essere indicati il nome, la denominazione o ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese e il numero della partita IVA.
(3) Chi effettua vendite tramite televisione per conto terzi deve darne comunicazione al Sindaco del Comune nel cui territorio si intende avviare l’attività. 24)