1. L’azione formativa deve iniziare entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda.
2. Per lo svolgimento e l’attestazione delle azioni formative deve essere utilizzata la documentazione prevista dall’articolo 44, comma 3, lettera b) o c), e lettera f). Tale documentazione deve essere tenuta in modo corretto e accurato e, ove previsto, deve essere corredata di tutte le firme necessarie.
3. Il contributo è concesso esclusivamente per l’azione formativa specificata nella domanda dall’ente di formazione richiedente.
4. Eventuali modifiche in relazione alle persone partecipanti, al calendario, all’orario, alla sede del corso o a collaboratrici e collaboratori non docenti (direzione corso, tutoraggio) devono essere comunicate tempestivamente alla Ripartizione provinciale Intendenza scolastica italiana - Ufficio Formazione professionale.
5. Se il numero dei partecipanti scende al di sotto delle otto persone, per la prosecuzione dell’azione formativa è necessaria un’autorizzazione espressa. Lo stesso vale per eventuali modifiche relative al contenuto dell’azione formativa o ai docenti.
6. Il preventivo di spesa approvato è vincolante. Non sono ammesse variazioni.
7. Fatti salvi casi particolari, debitamente motivati, l’azione formativa deve essere interamente realizzata e conclusa entro l’anno solare in cui viene presentata la domanda di contributo.