(1) Per l’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio e di raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è inoltrata al Comune nel cui territorio si intende avviare l’attività.
(2) Nella SCIA di cui al comma 1 devono essere dichiarati il settore merceologico e il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 8 e, solo se trattasi del settore alimentare, di quelli professionali di cui all’Art. 9.
(3) Durante le operazioni di vendita e di raccolta di ordinativi di acquisto l’esercente deve esporre in modo ben visibile un tesserino di riconoscimento.
(4) Il tesserino di cui al comma 3 deve essere numerato e deve riportare:
- le generalità e la fotografia dell’esercente;
- l’indicazione della sede e dei prodotti oggetto dell’attività dell’impresa, nonché il nome del responsabile dell’impresa stessa;
- la firma del/della responsabile dell’impresa.
(5) Le disposizioni del presente articolo e dell’articolo 39 si applicano anche all’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante svolta al domicilio dei consumatori.
(6) Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali e di contratti a distanza.