(1) Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del regolamento di esecuzione alla presente legge e sulla base degli indirizzi in esso contenuti il Comune approva il piano comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche. 19)
(2) Con il piano comunale sono individuati in particolare:
- i posteggi in mercati, fiere e fuori mercato;
- di concerto con l’ufficio provinciale competente, le aree su strade pubbliche di competenza provinciale da adibirsi all’esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all’Art. 22, comma 1, lettera a);
- le aree da destinarsi a nuovi mercati, fiere, manifestazioni promozionali/commerciali e ampliamenti o riduzioni di quelli esistenti nonché i posteggi fuori mercato;
- le aree nelle quali l’esercizio dell’attività commerciale è vietato o comunque sottoposto a limitazioni o condizioni, anche ai sensi dell’articolo 27, comma 4;
- gli orari di esercizio del commercio su aree pubbliche;
- la riserva dei posteggi;
- eventuali, particolari specializzazioni merceologiche per i settori merceologici di cui all’articolo 7 della presente legge, nonché eventuali limitazioni alla vendita di particolari prodotti, al fine di garantire il miglior servizio al consumatore e di valorizzare le produzioni alimentari e artigianali tipiche altoatesine;
- i criteri e le modalità per lo spostamento di mercati o fiere;
- i canoni per la concessione dei posteggi, tenuto anche conto delle infrastrutture di servizio predisposte sulle aree di mercato.
(3) Ai fini dell’individuazione delle aree di cui al comma 2, lettere b), c), e d), i Comuni tengono conto:
- delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
- delle previsioni degli strumenti urbanistici, favorendo le nuove zone di espansione residenziale o a vocazione turistica e promuovendo in particolare la presenza di mercati rionali che limitino la necessità di mobilità degli utenti;
- delle esigenze igienico-sanitarie;
- delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.
(4) Il piano è approvato sentite le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative a livello provinciale.
(5) Il piano ha una validità almeno triennale e può essere aggiornato con le stesse modalità previste per l’approvazione.
(6) Unitamente al piano di cui al comma 2, il Comune approva il regolamento comunale che disciplina l’organizzazione e le funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.
(7) Ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, sentite le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 4, il Comune può provvedere allo spostamento di un mercato o di una fiera assegnando agli operatori interessati un termine non inferiore a un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree, fatta salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di accordi specifici.
(8) Per motivi di pubblico interesse, viabilità o di igiene e sanità pubblica, il Comune ha facoltà di trasferire o modificare l’assetto di mercati, fiere e posteggi fuori mercato. A tale riguardo il Comune consulta le associazioni di cui al comma 4 e definisce congrui termini per le nuove collocazioni. 20)
(9) Al fine di qualificare e differenziare l’esercizio dell’attività commerciale sul territorio, il Comune può affidare la gestione delle fiere e delle manifestazioni promozionali/commerciali a soggetti diversi da individuarsi sulla base di procedure a evidenza pubblica.