(1) L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da inoltrare al Comune nel quale si intende avviare l’attività.
(2) L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante:
- può essere effettuato su qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal Comune e alle condizioni stabilite dallo stesso Comune;
- deve essere svolto in modo tale da differenziarsi dal commercio su aree pubbliche con posteggi ed esclusivamente per soste limitate al tempo strettamente necessario a servire la clientela;
- può essere effettuato con mezzi motorizzati o altro, purché la merce non sia posta a contatto con il terreno, non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le vigenti norme igienico-sanitarie.
(3) La SCIA di cui al comma 1 abilita anche: 18)
- all’esercizio dell’attività al domicilio dei consumatori e nei locali ove essi si trovino per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago;
- all’esercizio dell’attività nei posteggi temporaneamente non occupati nei mercati e fuori mercato;
- alla partecipazione alle fiere.
(4) Il Comune può interdire o limitare l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale ai fini della salvaguardia delle aree stesse. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni anche per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi d’interesse pubblico. In deroga al comma 2, lettera a), il Comune può provvedere a individuare specifiche aree da destinare all’esercizio dell’attività determinandone le modalità e condizioni d’esercizio.
(5) Durante lo svolgimento di mercati o fiere o di altre manifestazioni promozionali/commerciali, il Comune può interdire il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti, fino a una distanza di 500 metri, ai sensi e nei limiti del comma 4.
(6) L’attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.