(1) L’attività di commercio su aree pubbliche, effettuata su posteggio dato in concessione o in forma itinerante, è soggetta al requisito della regolarità contributiva.
(2) Le imprese che inoltrano una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l’esercizio del commercio su aree pubbliche devono indicare ai Comuni, al momento dell’inoltro e in tutti i casi di modifica dei dati identificativi dell’impresa stessa, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie o dei dati richiesti per la verifica della regolarità contributiva ai sensi dell’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche.
(3) La verifica della regolarità contributiva dei soggetti abilitati al commercio su aree pubbliche viene effettuata dai Comuni in via telematica:
- tra il 1° gennaio e il 31 marzo di ogni anno con riguardo all’ultimo periodo oggetto di versamento contributivo;
- all’atto della cessione dell’azienda, o di ramo di essa, sia nei confronti del soggetto cedente che del subentrante;
- ogni qual volta ritenuto opportuno e nel caso in cui il soggetto abilitato al commercio su aree pubbliche abbia ottenuto la rateizzazione del debito contributivo.
(4) Per le imprese già iscritte nel registro delle imprese e comunque attive alla data di presentazione della SCIA, la verifica della regolarità contributiva è effettuata entro 60 giorni dalla presentazione della segnalazione.
(5) Per le imprese non ancora iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della SCIA o per le quali alla medesima data non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, la verifica della regolarità contributiva è effettuata decorsi 180 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.
(6) La partecipazione a mercati, fiere e manifestazioni promozionali/commerciali su aree pubbliche da parte di soggetti abilitati in altre regioni italiane o in provincia di Trento è subordinata alla verifica della regolarità contributiva, se tale verifica non costituisce un presupposto per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche nella regione o provincia autonoma in cui si è ottenuto il titolo abilitativo.